CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 25084/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21037-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]' e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 625/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 08/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 9.4.2004 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, invocandone la condanna al rilascio di un appezzamento di terreno sito in Filicudi ed al risarcimento del danno. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuto acquisto della proprietà del terreno oggetto di causa per usucapione. Con sentenza n. 26/2010 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale ed accoglieva quella principale, ordinando al convenuto il rilascio del terreno occupato. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] e si costituiva in seconde cure l’originario attore, [OSCURATO:PERSONA], spiegando appello incidentale in relazione alla domanda risarcitoria, non accolta dal primo giudice. Con la sentenza impugnata, n. 625/2017, la Corte di Appello di Messina rigettava tanto l’impugnazione principale che quella incidentale, confermando la decisione del Tribunale e condannando l’appellante principale alle spese del secondo grado di giudizio. Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 2697 c.c. e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] come di restituzione e non di rivendicazione, con conseguente applicazione di un regime probatorio di maggior favore. Ad avviso del ricorrente, invece, la domanda con la quale l’attore invocava la condanna del convenuto al rilascio di un bene abusivamente occupato avrebbe dovuto essere qualificata come azione di rivendicazione. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ha ritenuto che la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] non tendesse ad ottenere l’affermazione del diritto di proprietà sul bene oggetto di causa, ma soltanto alla sua riconsegna (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Sul punto, va ribadito il principio per cui “L'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 3041 del 13/02/2007 , Rv. 594291 ). Tale operazione ermeneutica è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione soltanto: “… a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto delladomanda determina un vizio attinente alla individuazione del petitum, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la qualificazione giuridica dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di error in judicando, in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di error facti, nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020 , Rv. 658078 ). In ogni altro caso, la censura relativa all’interpretazione della domanda va dichiarata inammissibile perché essa attinge essenzialmente un accertamento di merito. Ciò premesso, va altresì evidenziato che l’interpretazione fornita dalla Corte di merito è coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui “In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo. In tale seconda ipotesi, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore, imponendogli, una prova ben più onerosa –la probatio diabolica della rivendica–di quella cui sarebbe tenuto alla stregua dell'azione inizialmente introdotta” (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4416 del26/02/2007, Rv. 596948; conf. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 1929del 27/01/2009 , Rv. 606400; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 26003 del 23/12/2010 , Rv. 615321; Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 884 del 17/01/2011 , Rv. 615949). Il quadro non muta ove il convenuto opponga alla domanda di rilascio o consegna, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, difese di carattere petitorio, come l’eccezione o la domanda di usucapione, poiché ciò non implica alcuna trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene; l’attore, quindi, non è tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddettaprobatio diabolica), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto, in dipendenza delle difese dal medesimo spiegate (Cass. Sez.U, Sentenza n. 7305 del 28/03/2014 , Rv. 630013). Con il terzo motivo, da esaminare logicamente prima del secondo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 184 e 187 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la produzione della copia della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n. 442/2001, passata in giudicato, con la quale era stata respinta la domanda di restituzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ancorché detta copia fosse stata depositata al di fuori dei termini previsti per la produzione dei documenti. La censura è infondata. La Corte di Appello ha ritenuto ammissibile la produzione della copia della sentenza n. 442/2001 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, con relativa attestazione del passaggio in giudicato, sia in quanto il rilievo dell’esistenza del giudicato esterno non soggiace ad alcuna preclusione di carattere istruttorio, sia in quanto la produzione del documento in esame era funzionale alla contestazione dei presupposti utili per l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in favore dell’odierno ricorrente, del diritto di proprietà del benedi cui è causa. La statuizione è coerente con i precedenti di questa Corte, secondo cui “Poiché nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilità di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessità dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice è tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorità che è quella prevista dall'art. 2909 c.c., ma corrispondono entrambi all'unica finalità rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilità delle decisioni, le quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorità del giudicato riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi –nei limiti in cui ciò sia concretamente possibile–per l'intera comunità. Più in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non è subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilità rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione può essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito” (Cass. Sez. U , Sentenza n. 226 del 25/05/2001 , Rv. 548189; conf., ex multis , Cass. Sez. U , Sentenza n. 10977 del 09/08/2001, Rv. 548914; Cass. Sez. L , Sentenza n. 735 del 23/01/2002, Rv.551742; Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 7917 del 30/05/2002, Rv.554763; Cass. Sez. U , Sentenza n. 14750 del 17/10/2002, Rv.557955; Cass. Sez. 3 , Sentenza n. 2505 del 08/02/2005, Rv. 582961; Cass. Sez. 6 - 1 , Ordinanza n. 12159 del 06/06/2011, Rv. 618244; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 15339 del 12/06/2018, Rv. 649081). Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto rigettare la domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA], poiché essa, ove qualificata come di restituzione, era già stata decisa con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto n. 442/2001. Con detta pronuncia, infatti, era stata rigettata la domanda, proposta dal medesimo attore, di risoluzione del presunto comodato intercorso tra le parti in relazione al bene di cui è causa. La censura è fondata. La Corte distrettuale si occupa della produzione del documento comprovante l’esistenza di un giudicato esterno –avvenuta nel corso del giudizio di prime cure, dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.– per ribadire l’ammissibilità di detta produzione e concentra la sua attenzione solo sulla efficacia interruttiva della prescrizione (v. sentenza pagg. 6 e 7 ), mentre invece tralascia di considerare che, p roprio per effetto della avvenuta qualificazione della domanda in termini di azione personale di restituzione, sarebbe stato necessario verificare l’esistenza di un giudicato esterno derivante dalla già richiamata sentenza n. 442/2001. L’effetto della pronuncia di risoluzione del comodato, infatti, èproprio la restituzione del bene al comodante, ovverosia lo stesso effetto derivante dall’eventuale accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio. La sentenza vaperciò cassata per nuovo esame e s arà quindi il giudice del rinvio a valutare se sussistano, in concreto, gli elementi idonei a configurare la sussistenza di un giudicato esterno, e dunque se ricorra identità di soggetti, petitum e causa petendi , in relazione al ravvisato carattere restitutorio, e non rivendicatorio, dell’azione proposta in questo giudizio dal [OSCURATO:PERSONA] ed all’utilità concreta che essa tende a conseguire. Dall’accoglimento del secondo motivo deriva lo gicamente l’assorbimento del quarto e del quinto motivo. Con essi, in particolare, la parte ricorrente lamenta: a)con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165 e 2943 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente rigettato il motivo di gravame con il quale l’odierno ricorrente aveva censurato la decisione di prima istanza, nella parte in cui essa aveva rigettato la domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione del cespite di cui è causa, proposta in via riconvenzionale dal [OSCURATO:PERSONA]; ad avviso di quest’ultimo, il giudice di merito avrebbe erroneamente considerato l’atto di citazione del giudizio concluso con la richiamata sentenza n. 442/2001 come atto interruttivo del decorso del termine utile per l’usucapione, senza considerare che in quella sede [OSCURATO:PERSONA] aveva agito per la risoluzione del presunto comodato esistente tra le parti; la domanda ivi proposta, dunque, avrebbe avuto ad oggetto la mera detenzione del cespite, e non anche il suo possesso; b) con il quinto ed ultimo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 184 e 187 c.p.c., 948 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe rigettato i motivi di gravame proposti in seconde cure dall’odierno ricorrente, richiamando semplicemente il contenuto della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con le censure proposte dal [OSCURATO:PERSONA] e senza fornire motivazione a sostegno del loro rigetto. In definitiva, il primo motivo del ricorso va dichiarato inammissibile; il terzo va rigettato; il secondo va invece accolto, con conseguente assorbimento del quarto e quinto motivo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Messina, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso e rigetta il terzo. Accoglie il secondo e dichiara assorbiti il quarto ed il quinto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relaz