CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20231/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Santangeli,che lo rappresenta e difende- ricorrente -controavv. Luigi FONTANELLA e avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 71,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi da loro stessi, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., il primo ancherappresentato e difeso dal secondo- controricorrenti -avverso il decreto cron. n. 1141/2020 depositato dal [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento iscritto al n.1595/2016 R.G.;Numero registro generale 15740/2020Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 20231/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del28.4.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vennero ammessi alpassivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ciascuno perl’importo capitale privilegiato (art. 2751-bis, n. 2, c.c.) di €100.000, oltre agli accessori in chirografo, a fronte di unadomanda di importo ben superiore, ma parzialmente disattesadal giudice delegato (il parziale rigetto venne impugnato conopposizione dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], ma confermato dal tribunale).Successivamente il curatore del fallimento propose ricorsoper la revocazione dei crediti ammessi, avendo appreso dallegale rappresentante della società fallita fatti tali da integrarevari e gravi reati asseritamente imputabili agli attuali ricorrenti.Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Gela rigettòla domanda del curatore, condannando il fallimento allarifusione delle spese legali.Contro il decreto del tribunale, il fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione articolatoin dodici motivi.Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia «ex art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.», la «violazione dell’art. 98 leggefall.».Il ricorrente contesta al tribunale di avere ristretto la suacognizione alla sola ipotesi di «mancata conoscenza didocumenti decisivi … non … prodotti tempestivamente per causaNumero registro generale 15740/2020Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 20231/2026Data pubblicazione 16/06/2026non imputabile», mentre il ricorso per revocazione era statopresentato prospettando anche «falsità», «errore di fatto» e«dolo». In tal modo, il Tribunale di Gela avrebbe confuso «ilpiano dell’ammissibilità della revocazione (legata alla scopertadi fatti o documenti nuovi) con quello della sua fondatezza(dipendente, invece, dal raggiungimento della prova dei fatticostitutivi integranti le fattispecie della falsità, del dolo edell’errore essenziale di fatto, o della prova della esistenza didati fattuali – emergenti da documenti – idonei ad influenzarela decisione del giudice)».2. I successivi tre motivi sono strettamente collegati fraloro, perché denunciano tutti il medesimo vizio di omessapronuncia.2.1. Il secondo motivo di ricorso prospetta, conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «nullità delladecisione per violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilodell’omessa statuizione sul motivo di impugnazione, ritualmenteproposto, concernente la configurabilità del reato di usurareale».2.2. Analogamente, il terzo motivo denuncia, sempre exart. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «nullità della decisione perviolazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’omessastatuizione sul motivo di impugnazione, ritualmente proposto,concernente la configurabilità dei reati di estorsione e dipatrocinio infedele e la rinuncia, da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], algiudizio di opposizione allo stato passivo [recte: al decretoingiuntivo]».2.3. Il quarto motivo prosegue sullo stesso temadenunciando «nullità della decisione per violazione dell’art. 112c.p.c. sotto il profilo dell’omessa statuizione sul motivo diimpugnazione, ritualmente proposto, concernente laNumero registro generale 15740/2020Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 20231/2026Data pubblicazione 16/06/2026configurabilità di una simulazione di credito ex art. 232 leggefall.».Il ricorrente sostiene che il tribunale non si sarebbepronunciato sulla prospettata plurima rilevanza penale dellecondotte attribuite agli avv. [OSCURATO:PERSONA] e risultanti dalledichiarazioni rese al curatore dal legale rappresentante dellasocietà fallita e da una perizia da lui fatta svolgere sullacontabilità sociale.3. Il quinto motivo è proposto ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. 3, 4, 5, c.p.c. e denuncia «nullità della sentenzaper erronea interpretazione della domanda di revocazioneproposta, per mancata indicazione dei canoni ermeneuticiutilizzati e per motivazione inesistente».Il motivo è collegato al primo, nel senso che, in alternativarispetto all’ipotesi che il tribunale abbia male interpretato l’art.98 legge fall. (ritenendo esperibile la revocazione solo in caso di«mancata conoscenza di documenti decisivi»), si contesta algiudice del merito l’errata interpretazione in tale sensorestrittivo del contenuto della domanda proposta con il ricorsoper revocazione.4. I motivi sesto e settimo sono così rubricati:4.1. «sulla inidoneità delle affermazioni rese dal sig. GrecoSalvatore ad inficiare il decreto di esecutività dello stato passivoe sulla dichiarata irrilevanza delle richieste istruttorie formulate.Motivo di ricorso ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. Nullità delladecisione per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt.98 e 99 legge fall.»;4.2. «sulla inidoneità della perizia allegata ad inficiare ildecreto di esecutività dello stato passivo. Motivo di ricorso exart. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. Nullità della decisione per violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 98 e 99 legge fall.».Numero registro generale 15740/2020Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 20231/2026Data pubblicazione 16/06/2026Si censura la motivazione del decreto impugnato nellaparte in cui il tribunale ha negato efficacia probatoria alledichiarazioni rese al curatore dal legale rappresentante dellasocietà fallita e alla perizia di parte da lui prodotta.5. L’ottavo motivo completa i due precedenti, perché siconcentra «sulla mancata valutazione degli elementi probatoriofferti», è proposto «ex art. 360, n. 4, c.p.c.» e denuncia,anch’esso, «Nullità della decisione per violazione degli artt. 115e 116 c.p.c. e degli artt. 98 e 99 legge fall.».Il fallimento censura quella che definisce la «mancatavalutazione di quel decisivo quadro fattuale e probatoriodelineato negli atti di causa dall’odierno ricorrente».6. Il nono motivo è proposto «ex art. 360, n. 5, c.p.c.» eprospetta «Nullità della decisione per omesso esame di fattidecisivi per il giudizio».La medesima censura di «mancata valutazione di queldecisivo quadro fattuale e probatorio delineato negli atti dicausa dall’odierno ricorrente» viene ripetuta con riguardo alrilievo che «il tribunale nulla dice circa la valenza degli eventiche hanno condotto al fallimento della società ed all’ammissioneal passivo dei presunti crediti degli avv.ti Fontanella».7. Con il decimo motivo si prospetta «ex art. 360, n. 4,c.p.c. Nullità della decisione per violazione degli artt. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost.Motivazione inesistente o apparente».Si denuncia «la mancanza di qualsivoglia apparatomotivatorio, tenuto conto che il tribunale non spiega le ragionidi merito poste a base del rigetto dei … motivi articolati in sededi revocazione».8. Vi è poi l’undicesimo motivo, introdotto dalla seguenterubrica: «sulla dichiarazione di irrilevanza dei mezzi di provaNumero registro generale 15740/2020Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 20231/2026Data pubblicazione 16/06/2026richiesti. Motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c. Nullità delladecisione per compressione del diritto alla prova, per violazionedei principi processuali emergenti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. edell’art. 99, comma 1, e comma 2, n. 4, legge fall.».Il fallimento si duole del rigetto delle sue istanzeistruttorie, volte all’esperimento di c.t.u. e all’assunzione diprove testimoniali.9. Infine, il dodicesimo motivo completa quello precedentee, infatti, è così rubricato: «sulla dichiarazione di irrilevanza deimezzi di prova richiesti. Motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c.Nullità della decisione per compressione del diritto alla prova,per violazione dei principi processuali emergenti dagli artt. 115e 116 c.p.c. e dell’art. 99, comma 1, e comma 2, n. 4, leggefall. Nullità della decisione per violazione degli artt. 132, comma2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. Motivazioneinesistente o apparente».10. Il ricorso è infondato laddove contesta un’asseritamancanza di motivazione del decreto impugnato, e, per il resto,è inammissibile sotto più profili.10.1. Il Tribunale di Gela non si è limitato a constatare lamancata produzione di «documenti decisivi che non sono statiprodotti tempestivamente per causa non imputabile» (art. 98,comma 4, ultimo inciso, legge fall.); ha anche accertatol’inadeguatezza delle prove offerte al fine della dimostrazionedei fatti allegati a sostegno dell’impugnazione revocatoria.10.2. Sul primo aspetto il ricorso, nonostante alcuneresidue ambiguità, non muove specifica censura al decretoimpugnato, nel senso che ivi non si tenta di sostenere che ilverbale delle dichiarazioni rese al curatore dal rappresentantelegale della società fallita e la perizia stragiudiziale avrebberodovuto essere considerati «documenti decisivi» ai sensi dell’art.Numero registro generale 15740/2020Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 20231/2026Data pubblicazione 16/06/202698, comma 4, legge fall. Tant’è che si rivolge al tribunale la bendiversa critica di avere considerato questa come l’unica ipotesidi revocazione prevista nella diposizione di legge oppure l’unicaconcretamente avanzata nel ricorso del curatore.10.3. Per il resto, sebbene il ricorrente deduca di averepresentato una domanda «fondata su tutti i vizi revocatoriindicati nell’art. 98 legge fall.», in realtà non specifica in chemodo i fatti allegati avrebbero dovuto essere qualificati intermini, rispettivamente, di «falsità», di «dolo» o di «erroreessenziale di fatto».In tale indeterminatezza va ravvisato un primo profilo diinammissibilità del ricorso. Profilo che sicuramente affligge lagenerica indicazione, quale ulteriore ipotesi di revocazione,della «esistenza di dati fattuali – emergenti da documenti –idonei ad influenzare la decisione del giudice».Dopodiché, a ben vedere, l’unica fattispecie ipotizzabilesulla base dei fatti allegati è quella del «dolo» dei creditoriinsinuatisi al passivo, posto che la «falsità» dovrebbe riguardarele prove utilizzate dal giudice per decidere la causa (dovendo lafalsità avere determinato la decisione e trattandosi dellafattispecie corrispondente a quella dell’art. 395, n. 2, c.p.c.) eche l’«errore essenziale di fatto» presuppone un’erratapercezione del contenuto di quelle prove da parte del giudice(fattispecie corrispondente a quella dell’art. 395, n. 4, c.p.c.).10.4. È dunque limitatamente all’ipotesi del «dolo» deicreditori insinuati al passivo che deve essere presa inconsiderazione la censura rivolta dal ricorrente al tribunale,accusato di avere adottato la decisione «confondendo il pianodell’ammissibilità della revocazione (legata alla scoperta di fattio documenti nuovi) con quello della fondatezza (dipendente,Numero registro generale 15740/2020Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 20231/2026Data pubblicazione 16/06/2026invece, dal raggiungimento della prova dei fatti costitutiviintegranti le fattispecie [revocatorie])».La censura è però inammissibile, perché non cogliel’ampiezza della decisione adottata dal Tribunale di Gela, ilquale, se da un lato ha negato la stessa astratta configurabilità,nei fatti allegati, della scoperta di «documenti decisivi»,dall’altro lato, ha valutato, nel merito, l’inadeguatezza delleprove offerte al fine della dimostrazione di quei fatti.In particolare, il giudice ha rilevato che una consulenzacontabile sui dati di bilancio, ovviamente ben noti al curatore almomento dell’accertamento del passivo, nulla può aggiungere,sul piano fattuale a ciò che già risulta, appunto, dai bilanci.Inoltre, sono state apprezzate le dichiarazioni rese dal legalerappresentante della società, correttamente distinguendone ilvalore probatorio intrinseco rispetto a quello del documento chele contiene, ovverosia il verbale redatto dal curatore.In tal modo, il Tribunale di Gela ha accertato (in partequa) la non fondatezza della revocazione, coerentementechiudendo la fase rescindente con un dispositivo di rigetto esenza procedere quindi alla fase rescissoria. Infatti, il iudiciumrescindens si articola in due fasi distinte: la prima concerne laquestione se l’istanza sia ammissibile e procedibile; la seconda(nel caso di soluzione affermativa della prima) concerne quellase i motivi proposti sono intrinsecamente fondati. Solo qualoraanche tale questione sia risolta affermativamente, si passa aliudicium rescissorium, che riguarda la modificazione nel meritodella precedente decisione (Cass. n. 2286/1963).10.5. Risultano così inammissibili il primo e il quintomotivo, che non colgono l’ampiezza della decisione assunta daltribunale (in disparte l’ulteriore motivo di inammissibilità cheaffligge il quinto motivo, in quanto denuncia promiscuamenteNumero registro generale 15740/2020Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 20231/2026Data pubblicazione 16/06/2026una pluralità di diversi vizi: violazione di norme di diritto, errorin procedendo e omesso esame di fatti decisivi).Analogamente, i motivi secondo, terzo e quarto sonoformulati sull’errato presupposto che il Tribunale di Gela non sisia pronunciato sui fatti allegati a sostegno della revocazione.Infatti, giudicare inadeguata la prova offerta a sostegno di queifatti implica una pronuncia ed esclude la violazione dell’art. 112c.p.c. (ciò a prescindere dall’ulteriore profilo di inammissibilitàche l’omessa pronuncia mai potrebbe con riguardo ai singolifatti, bensì soltanto alle domande di cui i fatti rappresentanol’elemento costitutivo).I motivi dal sesto al nono sono inammissibili, perché, sottodiverse prospettazioni, tendono tutti, nella sostanza, a un nuovogiudizio sul fatto e a una diversa valutazione del materialeistruttorio, che sono invece riservati al giudice del merito. Ciòtanto laddove si cerca di prospettare la violazione delle normedi diritto che attribuiscono al giudice del merito il potere/doveredi apprezzare prudentemente le prove disponibili (artt. 115 e116 c.p.c.), quanto laddove di pretende di ricondurre al vizio diomesso esame di fatti decisivi l’asserita mancata valutazione diun «quadro fattuale e probatorio delineato negli atti di causadall’odierno ricorrente» (cioè, nient’altro che l’apprezzamentodelle prove da parte del giudice del merito, che la parte noncondivide).I motivi decimo, undicesimo e dodicesimo sono infondati,in quanto denunciano la mancanza di motivazione, ma il decretodel Tribunale di Gela è retto da una motivazione che rispettaquel «minimo costituzionale» solo al di sotto del quale il relativovizio è censurabile in sede di legittimità (Cass. S.u. n.8053/2014).Numero registro generale 15740/2020Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 20231/2026Data pubblicazione 16/06/2026Per quanto riguarda, poi, in particolare, la mancataammissione della prova testimoniale (undicesimo motivo), sitratta di un potere discrezionale del giudice del merito, il cuiesercizio non è censurabile in sede di legittimità per violazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c.: difatti, la prima violazione ricorresoltanto quando il giudice di merito abbia dichiaratoespressamente di non dover osservare la regola contenuta nellanorma e, cioè, abbia giudicato sulla base di prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli, e la seconda quando abbia disatteso il principiodella libera valutazione delle prove in assenza di una deroganormativamente prevista o abbia valutato secondo prudenteapprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime (Cass.n. 9731/2025, in riferimento a Cass. Sez. U n. 20867/2020).Men che meno può essere sindacato in sede di legittimitàil mancato esercizio del potere di nominare un consulentetecnico d’ufficio, mezzo istruttorio di cui, peraltro, non si spiegaquale potrebbe essere la funzione nel caso di specie.11. Rigettato il ricorso le spese legali del presente giudiziodi legittimità seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore solidale deicontroricorrenti, delle spese di lite, liquidate in € 5.000 percompensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsie agli accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 15740/2020Numero sezionale 1920/2026Numero di raccolta generale 20231/2026Data pubblicazione 16/06/2026titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del28.4.2026.Il Presidente