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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38385/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20630/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di affermata re- sponsabilità lamentando l'assenza di motivazione in relazione alla presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi !a sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti vizi logici della motivazione e all'assenza di motivazione sull'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che aveva esaustivamente risposto a pag. 2 all'unico motivo di appello, vertente peraltro esclusivamente sul tratta- mento sanzionatorio, con una motivazione che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20630/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di affermata re- sponsabilità lamentando l'assenza di motivazione in relazione alla presenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi !a sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti vizi logici della motivazione e all'assenza di motivazione sull'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la motivazione della Corte di appello, che aveva esaustivamente risposto a pag. 2 all'unico motivo di appello, vertente peraltro esclusivamente sul tratta- mento sanzionatorio, con una motivazione che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così d
Sentenza Cassazione n. 38385/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris