CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17658/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controAgenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12-resistente-E controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimata-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n. 161/25,depositata in data 25.2.2025Numero registro generale 16510/2025Numero sezionale 4348/2026Numero di raccolta generale 17658/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 20.5.2026, dalData pubblicazione 03/06/2026Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Durante1. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione notificava al ricorrente, qualeprofessionista abilitato all’assistenza fiscale su incarico del Centro autorizzato diassistenza fiscale (CAAF) “50 [OSCURATO:SOCIETA].”, avente sede in Roma, la cartella dipagamento n. 09720200137629776, emessa a seguito di controllo formale, exart. 36-ter d.P.R. 600/1973, della dichiarazione “Modello 730”, trasmessa perconto di un contribuente per l’anno 2015. Sulla dichiarazione il professionistaaveva apposto, nella qualità di responsabile dell'assistenza fiscale, il visto diconformità.provinciale di Genova, ritenendo applicabile, nella specie, la normativa - in temadi visto di conformità infedele - più favorevole, ossia l’art. 39 del d.lgs. n.241/1997, come modificata dal d.l. n. 4/2019, convertito dalla l. 26/2019.In particolare, il novellato art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs.n. 241 del 1997, prevede che coloro che abbiano apposto il visto di conformitàsiano tenuti al «pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggioreimposta riscontrata», e non più «di una somma pari all'importo dell'impostasanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», comenella versione previgente.Inoltre, secondo il ricorrente, sulla base del dato letterale dell'art. 39, comma2, d.lgs. n. 241 del 1997, in parte qua rimasto invariato, l’ufficio dell’Agenziadelle entrate competente ad azionare la pretesa delle somme in questione - enel caso di specie a provvedere alla formazione del ruolo, presupposto dellacartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione ed impugnata -avrebbe dovuto essere la direzione regionale dell'Agenzia delle entratecompetente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla basedelle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia (ovvero ladirezione regionale di Roma, ove ha sede la “50 [OSCURATO:SOCIETA].”), e non l’Ufficio (ladirezione provinciale di Genova) competente in relazione al domicilio fiscale delcontribuente che si era rivolto al CAF.Numero registro generale 16510/2025Numero sezionale 4348/2026Numero di raccolta generale 17658/2026Data pubblicazione 03/06/2026La Commissione tributaria provinciale di Genova accoglieva il ricorso,ritenendo applicabile la lex mitior.2. L’ufficio spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionaledella Liguria, e il contribuente articolava appello incidentale, ribadendol’incompetenza territoriale dell’Ufficio provinciale di Genova l’applicabilità, invirtù del principio del favor rei, del nuovo art. 39 d.lgs. n. 241/1997.La CGT-2 accoglieva il gravame, rigettando l’appello incidentale.3. Per la cassazione della citata sentenza i contribuenti hanno propostoricorso affidato a tre motivi. L’ADE ha depositato atto con il quale ha chiesto dipartecipare all’eventuale udienza di discussione. L’ADER è rimasta intimata.Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..Per la decisione del ricorso è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il contribuente deduce la violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto dall’art 39, comma 1, lettera a) e a-bis) deld. lgs. 241/1997 e dall’art 3 d. lgs. 472/1997 nonchè dell’art 7 CEDU e degli artt.3, 23 e 53 Costituzione in relazione all’art 360, comma 1, n 3 cpc.Deduce il ricorrente che erroneamente la CGT2 avrebbe ha respinto la tesidel contribuente, che lamentava l’illegittima quantificazione degli importirichiesti, invocando, previo accertamento della natura sanzionatoria dell’art 39d. lgs. 241/1997, l’applicazione del favor rei e, dunque, la diversa quantificazionedella sanzione nella misura a lui più favorevole risultante nell’art 39, primocomma lett. a), d. lgs. 241/97.2.Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e/ofalsa applicazione dell’art 39, primo comma lettera a) e secondo comma del DLgs241/1997 e 132 cpc in relazione all’art 360, comma 1, n 3 cpc, per avere la CGT-2 erroneamente individuato nella Direzione di Genova l’Autorità amministrativaterritorialmente competente per l’iscrizione a ruolo delle somme richiedibili altrasgressore per l’apposizione del visto infedele, mentre ai sensi del comma 2dell’art. 39 cit., rimasto invariato a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n.4/2019, la contestazione delle infrazioni e l’irrogazione delle relative sanzioniNumero registro generale 16510/2025Numero sezionale 4348/2026Numero di raccolta generale 17658/2026devono essere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle entrateData pubblicazione 03/06/2026competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore (nella specie, Roma)3.Con il terzo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.112 cpc e dell’art. 39 secondo comma del d.lgs. 241/1997, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 cpc. per avere la CGT-2 omesso qualsiasi pronuncia sulmotivo di appello con il quale era stata censurata la sentenza di prime cure sottoil profilo della motivazione apparente.4.Il secondo motivo è fondato.Come già deciso da questa Corte in plurime controversie vertenti tra lestesse parti ed aventi ad oggetto la medesima quaestio iuris, la responsabilità,prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241 del1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto diconformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditipresentata con le modalità di cui all'art. 13 del D.M. n. 164 del 1999, ha unafunzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 del citato art.39, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, diuna somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi chesarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionaledell'Agenzia delle Entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale deltrasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto inviolazione di tale attribuzione (da ultimo, Cass. 02/01/2026, nn. 137, 140 e 141;conf. Cass. 24/03/2025 n. 7806 e le coeve nn. 7804, 7799 e 7796; conformi,tra le stesse parti, ex multis, Cass. 29/01/2025, n. 2126; n. 14796/2024; Cass.n. 14792/2024; Cass. n. 14787/2024; Cass. n. 14785/2024; Cass. n.14779/2024; Cass. n.14750/2024; Cass. n. 14749/2024; Cass. n. 14745/2024;Cass. n. 14699/2024; Cass. n. 14578/2024; Cass. n. 11818/2024; Cass. n.11806/2024; Cass. n. 11799/2024; Cass. n. 11790/2024).[OSCURATO:PERSONA], non ravvisando nelle difese delle parti argomenti per discostarsida tale orientamento - cui intende dare ulteriore continuità, richiamando lemotivazioni degli arresti precedenti già citati - ritiene pertanto di accogliere ilsecondo motivo di ricorso.Numero registro generale 16510/2025Numero sezionale 4348/2026Numero di raccolta generale 17658/2026Data pubblicazione 03/06/2026Nella specie la CGT-2 nell’affermare la competenza territoriale dell’Ufficioprovinciale di Genova in luogo di quello regionale del Lazio non ha fatto correttaapplicazione dei principi sopra richiamati.L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento degli altri.5. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito,ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivodel contribuente e il conseguente annullamento della cartella di pagamentoimpugnata per incompetenza dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione a ruolo.In considerazione della novità della questione e della recente formazione delrichiamato orientamento di legittimità, sussistono giusti motivi per compensareintegralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa lasentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo delcontribuente, annullando la cartella impugnata.Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro