CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 15628/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] fetta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla quantificazione degli aumenti di pena per continuazione;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 (dep. il 20 ottobre 2020) la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Seifeddine HAMMAMI, in parziale riforma della sentenza in data 22 maggio 2020 del G.i.p. del Tribunale di Forlì - che aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole dei reati di cui agli artt. 61, comma 1, nn. 2, 11, 11 quater, 494 cod. pen. (capo 1 della rubrica), 61, comma 1, n. 2, 11, 11-quater c.p., 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen. (capo 2), artt. 61, comma 1, n.11-quater, 624-bis, commi 2 e 3, 625, comma 1, n. 8-ter cod. pen. (capo 3), commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso - lo ha assolto dal reato ascrittogli al capo 1 perché il fatto non sussiste, ha escluso l'aggravante dell'art. 61, n.11-quater c.p., ha riqualificato il fatto di cui al capo 2 sub specie dell'art. 624 cod. pen., ha riconosciuto in relazione al delitto di cui al capo 3 anche l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità lieve ed ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati denunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla misura degli aumenti di pena per continuazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Prima di esaminare il motivi di ricorso, deve rilevarsi che la requisitoria scritta presentata il 25 ottobre 2021 dal Procuratore generale presso questa Corte ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come previsto dallo stesso articolo, è stata trasmessa dalla Cancelleria lo stesso giorno in via telematica al difensore dell'imputato per l'eventuale presentazione delle sue conclusioni. Pertanto, considerato che la presentazione e la conseguente comunicazione della requisitoria hanno avuto luogo in un termine di poco inferiore a quello previsto («entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza»: cfr. art. 23, comma 8, cit.) e il difensore nulla ha dedotto (in particolare in ordine al tempo del ricevimento della requisitoria), deve ritenersi che il ricorrente sia stato in condizione di difendersi e di presentare le proprie conclusioni, non sussistendo pertanto alcun vizio nella specie (cfr. Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020 - dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01: «in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere»; conf. Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 - 02) 2. Il ricorrente ha prospettato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ordine alla determinazione degli aumenti di pena per continuazione. Segnatamente, ha dedotto: di aver avanzato anche uno specifico motivo di gravame relativo alla misura dell'aumento per continuazione, che il primo Giudice aveva determinato in anno uno e mesi tre di reclusione; che la Corte di merito avrebbe accolto in sostanza tutti i motivi di appello, così riducendo la pena; tuttavia, per il reato di cui al capo 2, rispetto alla pena per il reato più grave di cui al capo 3 (determinata in anni due e mesi quattro di reclusione), avrebbe disposto un aumento per continuazione di mesi sei di reclusione (fino alla pena finale di anni tre), senza alcuna argomentazione. 2.1. Nel caso di specie è dirimente rilevare che l'atto di appello, con specifico riferimento all'aumento della pena per continuazione, si era limitato a rappresentarne la misura eccessiva «in ragione di una pena base [...] già [...] particolarmente elevata» (cfr. terzo motivo di appello). Si tratta di un'allegazione del tutto generica, in ragione della quale il gravame in parte qua era inammissibile (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01); e tale inammissibilità deve essere qui dichiarata ex art. 591, comma 4, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 5, n. 7452 del 16/10/2013 - dep. 2014, Logojan, Rv. 259528 - 01; Sez. 5, n. 43070 del 17/10/2007, Adamo, Rv. 238500 - 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] egtensore Il Presidente tdiovanni [OSCURATO:PERSONA] 7 ) CORTE DI CASSAZIONE V SEZIO