Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16360/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ella causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Catania - decidendosull’opposizione allo stato passivo presentata da FINO 1 SECURITISATIONNumero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026s.r.l., nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha rigettatol’impugnazione così proposta.1.1 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva infatti proposto opposizione allostato passivo, impugnando il provvedimento del g.d., con il quale era statarigettata la sua istanza di ammissione al passivo in relazione al credito dallastessa vantato, nella qualità di cessionaria della [OSCURATO:SOCIETA]., quanto alrapporto di mutuo per la rilevata mancata allegazione dei conteggi ex art.2855 c.c. e per l’impossibilità di distinguere tra quota capitale e quotainteressi e, quanto al rapporto di conto corrente, per la mancata produzionedell’originario contratto e degli estratti conto relativi all’intero rapporto.1.2 Nel giudizio di opposizione si costituiva altresì il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contestando in fatto ed in diritto la proposta opposizione edeccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capoall’opponente [OSCURATO:SOCIETA]..1.3 Il Tribunale, nel rigettare la proposta opposizione, ha osservato e rilevatoche: (i) l’originaria istante era [OSCURATO:SOCIETA]., mentre l’opposizione era statapresentata dalla diversa società [OSCURATO:SOCIETA]., a seguitodell’intervenuta cessione dei crediti, come da avviso sulla [OSCURATO:PERSONA]. 93 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; (ii) a norma dell’art. 58, 2 comma, TUB, la bancacessionaria deve dare notizia dell’avvenuta cessione del credito medianteiscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA];(iii) la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] non attiene al perfezionamentodella fattispecie traslativa, ma può costituire, al più, elemento indicativo dellaesistenza dell’atto di cessione, senza dare tuttavia contezza degli specifici eprecisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi; (iv) costituisceprincipio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondocui chi si afferma successore (a titolo universale ovvero particolare) dellaparte originaria ai sensi dell’art. 58 TUB, ha l’nere di fornire la provadocumentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrarel’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione dicessione in blocco; (v) in questa prospettiva, qualora il contenuto pubblicatonella [OSCURATO:PERSONA] indichi senza incertezze i crediti inclusi nell’ambitodella cessione, il predetto contenuto potrebbe anche risultare in concretoNumero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice, a dimostrare lalegittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolaritàdel credito; (vi) nel caso di specie, secondo quanto riportato nella GazzettaUfficiale, dovevano ritenersi esclusi dalla cessione i crediti relativi ad attivitàritenute non “deteriorate”; (vii) che secondo i principi sopra ricordatil’opponente avrebbe dovuto fornire la prova che il credito azionato rientrassetra quelli qualificati “come attività finanziarie deteriorate”; (viii) il fatto chedel resto in [OSCURATO:PERSONA], per l’individuazione dei crediti oggetto dicessione, si facesse rinvio al sito internet del cedente, confermava, da unlato, che la semplice pubblicazione dell’avviso non era sufficiente adindividuare i singoli beni ceduti e, dall’altro lato, che l’opponente, mediantela sola produzione della copia della [OSCURATO:PERSONA], non aveva fornito laprova che il credito in esame fosse stato oggetto di trasferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. e rientrasse tra quelli pubblicati sul sito di Unicredits.p.a..2.

Il decreto, pubblicato il 21/3/2020, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito concontroricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il motivo presentato la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 58 del d.lgs. n. 385/1993 e 1264 cod. civ.1.1 La doglianza presenta, in parte, profili di infondatezza, e, per altra parte,profili di inammissibilità.1.1.1 Quanto ai primi, va osservato che le doglianze proposte dalla societàricorrente non sono in linea con i principi affermati, nella materia in esame,dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.Sul punto occorre in primo luogo evidenziare che il fallimento opposto, in sededi costituzione nel giudizio introdotto ex artt. 98 e 99 l. fall., ha inverosollevato, a ciò essendo ancora legittimata (v., ex plurimis, Cass. Sez. 1,Numero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026Sentenza n. 19003 del 31/07/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27902 del04/12/2020), l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo allasocietà opponente.

A ciò va aggiunto che, comunque, la carenza di titolarità,risultante dagli atti di causa (v.

Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2951 del16/02/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018).Ciò posto, va subito osservato che le censure devono ritenersi infondate, inquanto anche le statuizioni contenute nel decreto emesso dal Tribunale diCatania risultano sostanzialmente in linea con i principi affermati da questaCorte di legittimità, in tema di prova della legittimazione attiva collegataall’istituto della cessione in blocco di crediti cartolarizzati.È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., daultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nellostesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in bloccoex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenzadei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella dellanotificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avvisopubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.,dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanzedi fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, unvalore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della partecedente.Sul punto va ulteriormente ricordato che, in linea generale, ai fini della provadella cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la provascritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione dellastessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art.1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stessoabbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, insostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata; tale principiovalendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e inqualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte delcessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit.supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenutaNumero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco daparte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione siaeventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazionenella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B..E’ stato infatti correttamente spiegato nell’arresto da ultimo citato che risultacertamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente eripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte, in cui si eraprecisato che «una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai finidell’efficacia della stessa –, un’altra la prova dell’esistenza di un contratto dicessione e del suo contenuto; di conseguenza, la pubblicazione sulla GazzettaUfficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare deldebito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, nonprova l’esistenza di quest’ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1,Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di uncredito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, lasua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario,e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice delmerito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall’altro, opera, poi,certamente, in proposito, il principio di non contestazione.È però necessario sempre tenere distinta la questione della provadell’esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativadella titolarità del credito) dalla questione della prova dell’inclusione di undeterminato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessionedi crediti individuabili in blocco, ai sensi dell’art. 58 T.U.B.Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensidell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto dicessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controversonell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari,l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso dellacessione pubblicato dalla società cessionaria nella [OSCURATO:PERSONA], può bencostituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico creditoNumero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientementeprecise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresinell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristicheconcrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra; v. anche in talsenso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da partedel debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti)di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggettodi prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersisufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, cometale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata aldebitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avvisopubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.58 T.U.B., dalla societàcessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possaeventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla basedi adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva dellacessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra).

Sul punto va peròchiarito che, in tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto daeffettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del meritoe detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non potràessere più sindacabile in sede di legittimità, per lo meno nei termini quiavanzati dalla parte ricorrente, che ha declinato, invero, vizio di violazione efalsa applicazione di norme di legge e non già, nel modo appropriato, il viziodi cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.1.1.2 Né la parte ricorrente ha contestato in termini più generali il principiosecondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolaredel creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondola speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anchel'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione,in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazionesostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamentericonosciuta (così, Cass. Sez. 3, 06/10/2025, n. 26855).Numero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026Le doglianze prospettate dalla parte ricorrente in punto di provadell’intervenuta cessione del credito oggetto di causa risultano, pertanto,infondate.Non è infatti vero in iure quanto riferito dalla società ricorrente in punto disufficienza probatoria della produzione della G.U. per dimostrare, nellamateria in esame, l’intervenuta cessione del credito e dunque lalegittimazione attiva della opponente, dipendendo il grado di prova da offrirsiin giudizio anche dalla tipologia di contestazione sollevata dalla controparte.Ed anche allorquando le contestazioni si limitino a mettere in discussione ilsolo profilo della menzione del credito tra quelli indicati come “ceduti” nellaG.U., l’accertamento di tale fatto è rimesso al giudice del merito, la cuistatuizione è sindacabile in cassazione solo nei limiti di cui al vizio previstodall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per come ora declinato e perimetratodalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. Sez.

Un. n.8054/2014).1.1.2 Venendo, ora, proprio ai profili di inammissibilità delle censure, vaosservato che la società ricorrente ha - alla fine - proposto una contestazionein fatto sulla valutazione compiuta dal Tribunale del contenuto dellapubblicazione effettuata in G.U., con ciò proponendo contestazioni volte asollecitare un nuovo scrutinio della quaestio facti, come tale non piùsindacabile in questo giudizio di legittimità (Cass. n. 4277/2023).Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidaNumero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma in data 30 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Catania - decidendosull’opposizione allo stato passivo presentata da FINO 1 SECURITISATIONNumero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026s.r.l., nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ha rigettatol’impugnazione così proposta.1.1 [OSCURATO:SOCIETA]. aveva infatti proposto opposizione allostato passivo, impugnando il provvedimento del g.d., con il quale era statarigettata la sua istanza di ammissione al passivo in relazione al credito dallastessa vantato, nella qualità di cessionaria della [OSCURATO:SOCIETA]., quanto alrapporto di mutuo per la rilevata mancata allegazione dei conteggi ex art.2855 c.c. e per l’impossibilità di distinguere tra quota capitale e quotainteressi e, quanto al rapporto di conto corrente, per la mancata produzionedell’originario contratto e degli estratti conto relativi all’intero rapporto.1.2 Nel giudizio di opposizione si costituiva altresì il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contestando in fatto ed in diritto la proposta opposizione edeccependo in via preliminare il difetto di legittimazione attiva in capoall’opponente [OSCURATO:SOCIETA]..1.3 Il Tribunale, nel rigettare la proposta opposizione, ha osservato e rilevatoche: (i) l’originaria istante era [OSCURATO:SOCIETA]., mentre l’opposizione era statapresentata dalla diversa società [OSCURATO:SOCIETA]., a seguitodell’intervenuta cessione dei crediti, come da avviso sulla [OSCURATO:PERSONA]. 93 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; (ii) a norma dell’art. 58, 2 comma, TUB, la bancacessionaria deve dare notizia dell’avvenuta cessione del credito medianteiscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA];(iii) la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] non attiene al perfezionamentodella fattispecie traslativa, ma può costituire, al più, elemento indicativo dellaesistenza dell’atto di cessione, senza dare tuttavia contezza degli specifici eprecisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi; (iv) costituisceprincipio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondocui chi si afferma successore (a titolo universale ovvero particolare) dellaparte originaria ai sensi dell’art. 58 TUB, ha l’nere di fornire la provadocumentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrarel’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione dicessione in blocco; (v) in questa prospettiva, qualora il contenuto pubblicatonella [OSCURATO:PERSONA] indichi senza incertezze i crediti inclusi nell’ambitodella cessione, il predetto contenuto potrebbe anche risultare in concretoNumero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice, a dimostrare lalegittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolaritàdel credito; (vi) nel caso di specie, secondo quanto riportato nella GazzettaUfficiale, dovevano ritenersi esclusi dalla cessione i crediti relativi ad attivitàritenute non “deteriorate”; (vii) che secondo i principi sopra ricordatil’opponente avrebbe dovuto fornire la prova che il credito azionato rientrassetra quelli qualificati “come attività finanziarie deteriorate”; (viii) il fatto chedel resto in [OSCURATO:PERSONA], per l’individuazione dei crediti oggetto dicessione, si facesse rinvio al sito internet del cedente, confermava, da unlato, che la semplice pubblicazione dell’avviso non era sufficiente adindividuare i singoli beni ceduti e, dall’altro lato, che l’opponente, mediantela sola produzione della copia della [OSCURATO:PERSONA], non aveva fornito laprova che il credito in esame fosse stato oggetto di trasferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. e rientrasse tra quelli pubblicati sul sito di Unicredits.p.a..2. Il decreto, pubblicato il 21/3/2020, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito concontroricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il motivo presentato la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 58 del d.lgs. n. 385/1993 e 1264 cod. civ.1.1 La doglianza presenta, in parte, profili di infondatezza, e, per altra parte,profili di inammissibilità.1.1.1 Quanto ai primi, va osservato che le doglianze proposte dalla societàricorrente non sono in linea con i principi affermati, nella materia in esame,dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.Sul punto occorre in primo luogo evidenziare che il fallimento opposto, in sededi costituzione nel giudizio introdotto ex artt. 98 e 99 l. fall., ha inverosollevato, a ciò essendo ancora legittimata (v., ex plurimis, Cass. Sez. 1,Numero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026Sentenza n. 19003 del 31/07/2017; Sez. 6-1, Ordinanza n. 27902 del04/12/2020), l’eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo allasocietà opponente. A ciò va aggiunto che, comunque, la carenza di titolarità,risultante dagli atti di causa (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 2951 del16/02/2016; Sez. 3, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018).Ciò posto, va subito osservato che le censure devono ritenersi infondate, inquanto anche le statuizioni contenute nel decreto emesso dal Tribunale diCatania risultano sostanzialmente in linea con i principi affermati da questaCorte di legittimità, in tema di prova della legittimazione attiva collegataall’istituto della cessione in blocco di crediti cartolarizzati.È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., daultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nellostesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in bloccoex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenzadei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella dellanotificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avvisopubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.,dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanzedi fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, unvalore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della partecedente.Sul punto va ulteriormente ricordato che, in linea generale, ai fini della provadella cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la provascritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione dellastessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell’art.1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stessoabbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, insostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata; tale principiovalendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e inqualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte delcessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n. 17944/2023, cit.supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenutaNumero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco daparte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione siaeventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazionenella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 58 T.U.B..E’ stato infatti correttamente spiegato nell’arresto da ultimo citato che risultacertamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente eripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte, in cui si eraprecisato che «una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai finidell’efficacia della stessa –, un’altra la prova dell’esistenza di un contratto dicessione e del suo contenuto; di conseguenza, la pubblicazione sulla GazzettaUfficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare deldebito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, nonprova l’esistenza di quest’ultima» (così espressamente Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1,Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).Occorre infatti tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di uncredito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, lasua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario,e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice delmerito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall’altro, opera, poi,certamente, in proposito, il principio di non contestazione.È però necessario sempre tenere distinta la questione della provadell’esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativadella titolarità del credito) dalla questione della prova dell’inclusione di undeterminato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessionedi crediti individuabili in blocco, ai sensi dell’art. 58 T.U.B.Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensidell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto dicessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controversonell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari,l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso dellacessione pubblicato dalla società cessionaria nella [OSCURATO:PERSONA], può bencostituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico creditoNumero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientementeprecise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresinell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristicheconcrete (così, sempre Cass., n. 17944/2023, cit. supra; v. anche in talsenso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da partedel debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti)di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggettodi prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersisufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, cometale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata aldebitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avvisopubblicato nella [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.58 T.U.B., dalla societàcessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possaeventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla basedi adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva dellacessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023, cit. supra). Sul punto va peròchiarito che, in tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto daeffettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del meritoe detto accertamento, se sostenuto da adeguata motivazione, non potràessere più sindacabile in sede di legittimità, per lo meno nei termini quiavanzati dalla parte ricorrente, che ha declinato, invero, vizio di violazione efalsa applicazione di norme di legge e non già, nel modo appropriato, il viziodi cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.1.1.2 Né la parte ricorrente ha contestato in termini più generali il principiosecondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolaredel creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondola speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anchel'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione,in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazionesostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamentericonosciuta (così, Cass. Sez. 3, 06/10/2025, n. 26855).Numero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026Le doglianze prospettate dalla parte ricorrente in punto di provadell’intervenuta cessione del credito oggetto di causa risultano, pertanto,infondate.Non è infatti vero in iure quanto riferito dalla società ricorrente in punto disufficienza probatoria della produzione della G.U. per dimostrare, nellamateria in esame, l’intervenuta cessione del credito e dunque lalegittimazione attiva della opponente, dipendendo il grado di prova da offrirsiin giudizio anche dalla tipologia di contestazione sollevata dalla controparte.Ed anche allorquando le contestazioni si limitino a mettere in discussione ilsolo profilo della menzione del credito tra quelli indicati come “ceduti” nellaG.U., l’accertamento di tale fatto è rimesso al giudice del merito, la cuistatuizione è sindacabile in cassazione solo nei limiti di cui al vizio previstodall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per come ora declinato e perimetratodalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. Sez. Un. n.8054/2014).1.1.2 Venendo, ora, proprio ai profili di inammissibilità delle censure, vaosservato che la società ricorrente ha - alla fine - proposto una contestazionein fatto sulla valutazione compiuta dal Tribunale del contenuto dellapubblicazione effettuata in G.U., con ciò proponendo contestazioni volte asollecitare un nuovo scrutinio della quaestio facti, come tale non piùsindacabile in questo giudizio di legittimità (Cass. n. 4277/2023).Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidaNumero registro generale 13652/2020Numero sezionale 1987/2026Numero di raccolta generale 16360/2026Data pubblicazione 26/05/2026in euro 12.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma in data 30 aprile 2026.Il Presidente