CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 21180/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ancarlo Greco - di fiducia;avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 14/10/2025;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 14/10/2025, il Tribunale di Catanzaro in funzione di giudicedel riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatanzaro emessa in data 16/09/2025 con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] lamisura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendo sussistenti, oltre ai gravi indizi dicolpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. inrelazione al capo 1 - reato di associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. (comeriqualificata l’ipotesi originaria di cui all’art. 416 bis cod. pen.) - e ai reati fine di cui ai capi 1ter – furto di un [OSCURATO:PERSONA] commesso nel febbraio 2017 -, 26 e 27 – ricettazione diautovettura [OSCURATO:PERSONA] tg [OSCURATO:TARGA], oggetto di furto denunciato il 14/12/2022 e dellatarga di pertinenza di altro veicolo, anch’essa oggetto di furto -, con esclusione per tuttidell’aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen.2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensoredell’indagato, affidandolo a quattro motivi.2.1. Con il primo motivo, con riferimento al capo 1 della rubrica (reato associativo) sideducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen., 416, 110 e 81,comma 2, cod. pen. In particolare, la difesa assume che la motivazione del tribunale delriesame appare “disancorata dagli elementi fattuali” nel ritenere il ricorrente partecipe delreato associativo, attesa innanzitutto la distanza temporale tra le prime condotte ascritte alRicco, risalenti al febbraio 2017 (v. capo 1-ter dell’imputazione provvisoria, relativo al furto diautovettura [OSCURATO:PERSONA] in concorso con Antonuccio), e le ultime contestate nel 2023 (v. capi26 e 27 relativi alla ricettazione di vettura [OSCURATO:PERSONA] e delle targhe provento di furto),dopo un periodo silente di sei anni, trattandosi di associazione rispetto alla quale è statoescluso, con l’ordinanza genetica, lo stampo mafioso, connotato da una forma di adesione alconsesso mafioso che persiste anche se il soggetto non compie alcun reato perl’associazione di appartenenza; mentre, nel caso di specie, osserva la difesa, dopo l’arrestodi Antonuccio nel 2017, del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva favorito la latitanza, non si rilevano contatti,né intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e altri presunti sodali, ad eccezione di quelli relativi allariparazione della vettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] e della targa oggetto dei reatidi cui ai capi 26 e 27 commessi nel gennaio 2023. Lo stesso reato di cui al capo 1-ter,sarebbe stato commesso (il 04/02/2017) in concorso con Antonuccio, mentre, per quelli dicui ai capi 26 e 27 della rubrica, [OSCURATO:PERSONA] era stato interpellato da tale [OSCURATO:PERSONA] - di cuiegli avrebbe ignorato l’eventuale intraneità alla presunta associazione – per occuparsi dellariparazione della predetta vettura [OSCURATO:PERSONA] (consistenti, come riferito in sede diinterrogatorio di garanzia, nella sostituzione della batteria e nella riparazione di guastoelettrico), della quale si assume non conoscesse la provenienza illecita, atteso che la stessanon presentava segni dai quali desumersi un’eventuale manomissione e che era stataportata presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] perché egli lavorava come meccanico “al nero” e nondisponeva di un’autofficina. Il collegio cautelare avrebbe inoltre travisato la letturadell’intercettazione (prog. 2706 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) in cui [OSCURATO:PERSONA] indicava [OSCURATO:PERSONA] comesoggetto tramite il quale reperire il coindagato Vattimo, tenuto conto che quest’ultimo ècugino di [OSCURATO:PERSONA] e che, quindi, avrebbe potuto contattarlo in quanto tale e non già qualecompartecipe del sodalizio.2.2. Con il secondo motivo, con riferimento al capo 1-ter della rubrica, si deduconoviolazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen. e 624 cod. pen.; mancanza emanifesta illogicità della motivazione, laddove fa derivare la responsabilità del Riccodall’intercettazione ambientale effettuata sulla vettura [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA], nellaquale Antonuccio, conversando con un altro soggetto, narra di un episodio di furto, dicendo“chiedilo a [OSCURATO:PERSONA]”, inferendone che si tratterebbe di [OSCURATO:PERSONA], in assenza peraltro diriscontri in tal senso, non potendo ritenere tale il rinvenimento della moto in usoall’Antonuccio parcheggiata presso la proprietà del [OSCURATO:PERSONA], poiché in quel periodo egli nefavoriva la latitanza.2.3. Con il terzomotivo, con riferimento ai capi 26 e 27 della rubrica, si deduconoviolazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc. pen. in relazione agli artt. 125 comma 3, cod. proc. pen. e 648 cod. pen.; mancanza emanifesta illogicità della motivazione, laddove fa derivare la responsabilità del Riccodall’avere effettuato, in qualità di meccanico, lavori di riparazione sulla vettura VolkswagenGolf targata [OSCURATO:TARGA] consistiti nella sostituzione della batteria e dei fusibili, nonostantel’assenza di riscontri circa la consapevolezza in capo al [OSCURATO:PERSONA] della provenienza furtiva delveicolo, che non è risultato presentare segni di effrazione (gli venivano consegnate le chiavidi avviamento), e circa la partecipazione alla sostituzione della targa della [OSCURATO:PERSONA]; parimentiillogico sarebbe valorizzare, ai fini della sussistenza del quadro indiziario, le modalità ditrasferimento della vettura presso [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] e gli altri elementi già riportati utsupra (cfr. punto 2.1).2.4. Con il quartomotivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ex art.606 comma 1, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 125 comma 3, 274 e 275 cod. proc. pen.;mancanza e manifesta illogicità della motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari,posto che il Tribunale del riesame, assume la difesa, ha valorizzato soltanto i precedentipenali del [OSCURATO:PERSONA], senza considerare il lungo lasso di tempo decorso tra i reati che siarrestano al febbraio 2017 e che non hanno collegamento funzionale con il reato contestatonei capi 26 e 27.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato in quanto proposto con motivi generici e comunque infondati,già affrontati e risolti dalla Corte territoriale con motivazione esaustiva, logica e nonapparente, con la quale il ricorrente non si confronta.1.1. E’ doveroso ricordare, visto il tenore delle censure difensive, che, in tema diimpugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibilesoltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, manon anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che sirisolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, DiIasi, Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti chead esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia datoadeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante lavalutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva deiprocedimenti incidentali de libertate», come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte inuna pronuncia ormai risalente (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; in sensoconforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 29982 del 14/07/2022,Curia, non mass.).2. Il tribunale ha offerto una motivazione esaustiva e persuasiva, oltre chegiuridicamente corretta, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico diRicco per la partecipazione alla contestata associazione e ai reati fine ascrittigli, a frontedella quale il ricorrente propone, sostanzialmente, di assegnare una diversa capacitàdimostrativa agli elementi indiziari evidenziati dal tribunale, senza confrontarsi con le ampiee puntuali considerazioni svolte nell'ordinanza impugnata e chiedendo un’inammissibilerivalutazione dei fatti e dei dati, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto ilprofilo del difetto di specificità estrinseca, rilevante anche con riferimento al ricorso avversoprovvedimenti del tribunale del riesame (Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv.278716; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782; Sez. 4, n. 12995 del05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 6,n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037). Il ricorrente denuncia anche il travisamento deicontenuti di conversazioni telefoniche e ambientali intercettate (in particolare di quellaambientale a bordo della [OSCURATO:PERSONA], così pp. 12-13 ricorso), di cui contesta l’erratainterpretazione data dai giudici di merito, ai fini dell’individuazione in [OSCURATO:PERSONA] di“[OSCURATO:PERSONA]”, quale concorrente di Antonuccio nella perpetrazione del furto di cui al capo 1-ter)della rubrica. A questo proposito, deve ribadirsi che, in materia di intercettazioni, costituiscequestione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione ela valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può esseresindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezzadella motivazione con cui esse sono recepite (in tal senso, cfr. Sez. 3, n. 44938 del05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv.268389 – 01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164 – 01); cosa che, nellaspecie, non ricorre.3. Partendo dalla trattazione dei reati fine, il secondo motivo di ricorso è infondato. Sitratta del capo 1-ter, avente per oggetto il furto di un [OSCURATO:PERSONA] targato AJ780WHcommesso nel febbraio 2017 presso il cortile del Comune di Cetraro, parcheggiato pressoun deposito comunale (furto funzionale, come emerso dall’attività captativa, allacommissione di una rapina preso il supermercato Eurospin di [OSCURATO:PERSONA]; v. p.3ordinanza). Contrariamente a quanto dedotto, il Tribunale del riesame ha motivatopuntualmente il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel reato, in concorso con Antonuccio, fondato suplurimi elementi (pp. 4-5 ordinanza impugnata): il contenuto dell’intercettazione ambientaleall’interno della vettura [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA], nella quale lo stesso Antonuccioracconta dettagliatamente le modalità del furto, eseguito unitamente a “[OSCURATO:PERSONA]” – che loprecedeva “a staffetta” a bordo di un ciclomotore poi individuato e sequestrato pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] –, caratterizzate dalla necessità di abbandonare il mezzo conla refurtiva, di fuggire a piedi per sottrarsi al controllo dei carabinieri di Paola e al rischio diessere arrestato; il sequestro presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], durante l’arresto di Antonuccio, il[OSCURATO:DATA_NASCITA] (all’epoca latitante e ospitato da [OSCURATO:PERSONA], poi condannato per favoreggiamento pertale condotta), di un motoveicolo di proprietà di Antonuccio (lo stesso riscontrato daicarabinieri nella zona in cui erano stati notati gli autori del furto, denunciato da proprietario);il sequestro del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA] di proprietà del Comune di Cetraro,corrispondente a quello che “il conducente, in procinto di essere raggiunto dall’autoradio,abbandonava per strada fuggendo a piedi, fatto che conferma anche la perdita dellarefurtiva, commentata con rammarico dagli interlocutori”, nelle citata intercettazioneambientale (p. 5 ordinanza); la successiva conversazione all’interno del medesimo veicolo inuso [OSCURATO:PERSONA], in cui [OSCURATO:PERSONA], a bordo con i ricercati Antonuccio e Scornaienchi, discorre dellanecessita di capire se un veicolo, già trafugato dal gruppo per il compimento di una rapina,fosse stato a sua volta rubato o “preso” dai carabinieri e avvisa i due a bordo con lui(Antonuccio e Scornaienchi) che, in caso si fossero imbattuti in forze dell’ordine, avrebbeforzato il posto di blocco, fuggendo e consentendo loro di dileguarsi, mentre si sarebbe pocodopo fatto fermare per distrarre gli agenti, giustificando la fuga con la mancanza dellapatente di guida (p. 5 ordinanza). Con tali argomenti, esaustivi e convincenti, basati sullanon manifestamente illogica interpretazione delle citate conversazioni e degli appositiriscontri, con i quali il collegio cautelare ha argomentato la sussistenza della gravità indiziariaa carico del ricorrente e di Antonuccio per il capo 1 ter), la difesa non si confronta.4. E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, relativo ai capi 26 e 27 (ricettazionedella vettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], oggetto di furto denunciato il 12/12/2022 edella targa di pertinenza di altro veicolo, anch’essa oggetto di furto, commesse tra il 2022 e il2023). il Tribunale del riesame ha risposto puntualmente, in modo persuasivo, nonapparente e non manifestamente illogico alla generica censura difensiva, ribadita nellapresente sede, sulla mancanza di consapevolezza della provenienza illecita del mezzo (giàoggetto di monitoraggio ambientale e geolocalizzaione) e del ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare,nella motivazione vengono valorizzate, a tal fine, le modalità particolarmente circospette conle quali il coindagato [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito il mezzo - nella disponibilità della consorteria e giàimpiegato in attività criminali - unitamente a [OSCURATO:PERSONA], presso l’abitazione di quest’ultimo pereseguirvi delle riparazioni, dimostrando “il fattivo contributo nella ricezione della vetturadestinata, insieme alla targa non di sua pertinenza, alla commissione di fatti illeciti”nell’interesse del sodalizio (pp. 7-8 ordinanza).5. Infondato è anche il primo motivo di ricorso, relativo al capo 1 dell’incolpazioneprovvisoria (associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro ilpatrimonio). Contrariamente a quanto dedotto, il tribunale ha offerto una esaustiva epersuasiva motivazione anche in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza conriferimento sia al reato associativo sia alla partecipazione dell’indagato [OSCURATO:PERSONA].Come già rilevato dal collegio cautelare e vista la reiterazione della censura, occorreribadire, sul punto, che, innanzitutto, nel concorso di persone nel reato continuato l'accordocriminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di più reati ispiratida un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione e promozionedell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincolo associativo edell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essere provati ancheautonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre laconsumazione dei medesimi (tra le altre: Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv.284724 - 01). In secondo luogo, in tema di associazione per delinquere, è consentito algiudice, pur nell'autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la provadell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programmacomune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta inconcreto l'operatività dell'associazione (Sez. 2, n. 33580 del 06/07/2023, Santagata, Rv.285126 - 02; Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, [OSCURATO:PERSONA]. 218376 - 01). Nel caso in esame, incoerenza con tali indicazioni ermeneutiche, il tribunale ha affermato che il compendioindiziario raccolto indicava la sussistenza di gravi indizi di partecipazione al sodaliziocontestato, evidenziando che i reati fine accertati dimostrano la sussistenza di unindeterminato e condiviso programma criminoso, tenuto conto dell’omogeneità delle modalitàdì azione e della emersione di una strategia preventiva, conosciuta e condivisa dai sodali,nonché una sufficiente distinzione dei ruoli (pp. 20-22 ordinanza impugnata); ha rilevato ilrodato modus operandi del gruppo, consistente nell’impossessarsi, mediante furti, diautovetture o furgoni a cui apporre targhe ricettate da utilizzare poi nei delitti messi a segnodalla compagine criminosa; ha evidenziato la disponibilità di attrezzatura specifica, cometelefoni, Sim intestate a soggetti stranieri, capi per il travisamento, materiale per ilconfinamento di ordigni artigianali; in tale ambito, ha spiegato come Antonuccio risulticoinvolto in diversi reati fine, con un ruolo operativo soprattutto in materia di armi e di furti,precisando che a nulla rileva, rispetto alla partecipazione al consorzio, che tra il 2018 ed il2021 egli non abbia commesso delitti, ben potendo mantenere il vincolo associativo in unostato di quiescenza fino a quando è stato di nuovo operativo.In particolare, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il collegio cautelare, conmotivazione convincente e giuridicamente corretta, ha giustificato la riconducibilità dellasingole condotte delittuose attribuitegli (di cui ai punti precedenti), alla partecipazione alsodalizio criminoso e non già a una mera forma di concorso, valorizzando in particolare la“perdurante messa a disposizione del sodalizio” da parte del [OSCURATO:PERSONA], collaborando nel corsodel tempo all’attuazione del programma criminoso, con condotte di supporto logistico, diriparazione e custodia delle vetture e delle targhe rubate, che in ragione della competenza dimeccanico riusciva a garantire, consentendo la successiva attività dei correi dediti allacommissione di delitti di tipo predatorio, agevolando così in maniera determinante, e nonmarginale, la commissione dei delitti scopo (pp. 10-11 ordinanza). Si tratta di unamotivazione che non si presta ad alcuna censura in quanto coerente con le indicazioniermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità in ordine alla diagnosi differenziale tra"concorso di persone nel reato continuato" e "partecipazione all'associazione a delinquere" epersuasiva in ordine alla partecipazione del ricorrente.6. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato, nel sostenere che non sarebbe statadimostrata l'attualità del pericolo di reiterazione, fondato soltanto sui precedenti penaliriportati dal [OSCURATO:PERSONA] e attesa la lontananza nel tempo delle condotte. Contrariamente a quantodedotto, il tribunale valutava compiutamente la sussistenza delle esigenze cautelari edoffriva, sul punto, una motivazione ineccepibile. Segnatamente: venivano rilevate l’elevataoffensività delle condotte, la messa a disposizione del sodalizio, perdurante nel tempo, e lapersonalità negativa di [OSCURATO:PERSONA], che annovera precedenti per gravi reati anche specifici erisulta anche essere stato sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale,oltre che condanna per favoreggiamento per l’ausilio fornito ad Antonuccio. Quanto, poi, alrapporto tra il tempus commissi delicti e la permanenza delle esigenze cautelari, laquestione è stata debitamente affrontata nell’ordinanza impugnata, laddove si è rimarcatoche la vicenda si inserisce un contesto associativo dal quale l’indagato dal 2017 non hamostrato alcun segno di allontanamento, come dimostra il coinvolgimento nei successivireati di cui ai capi 26 e 27 della rubrica, commessi nel 2023.Tali emergenze, unitamente alle modalità dei reati in contestazione, consentivano diritenere che fosse elevato ed attuale il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie diquello per cui si procede e di ritenere adeguata la misura applicata.Rimane solo da ricordare che, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegiocondivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degliindizi, ne alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivicompreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate,trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui èstata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Ilcontrollo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'attoimpugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno dicarattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede dilegittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazionirispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012,Siciliano, Rv. 251760 - 01).7. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]