CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18573/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -2026 contro1649 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiALESSANDRO LIMATOLA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 3561/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 22/07/2021 R.G.N. 147/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del01/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3409/2022Numero di raccolta generale 18573/2026Data pubblicazione 08/06/20261. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, haconfermato la pronuncia di primo grado che aveva condannatola [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore diMassimiliano Martone dell’indennità sostitutiva del preavviso edell’indennità suppletiva di clientela in relazione al recessogiusta causa.2. La Corte, in estrema sintesi, ha esplicitamente condiviso ilpercorso motivazionale del primo giudice che aveva ritenutofatto imputabile alla condotta della RAI l’aver sospesounilateralmente il rapporto con l’agente in data 2 agosto 2013,senza limiti temporali e serbando silenzio sulla richiesta dichiarimenti del Martone.Ha poi aggiunto considerazioni sulla inapplicabilità dellasospensione cautelare nell’ambito del rapporto di agenzia.3. La Corte ha, quindi, ritenuto che «correttamente la condottadella RAI è stata valutata alla stregua di principi civilistici e, indi,ingiustificata, siccome risolventesi in un rifiuto sine die dellaprestazione, essendo, al fine che ci occupa, irrilevante lasussistenza di condotte irregolari dell’agente, inidonee agiustificare ex post la unilaterale sospensione del rapporto».Convincimento rafforzato nell’opinione della Corte dalla ulterioreconsiderazione che la RAI, già al tempo della sospensione,aveva contezza delle presunte inadempienze dell’agente, per cuiavrebbe potuto procedere all’intimazione del recesso, risultandoinvece smentita la deduzione difensiva dell’azienda circal’impossibilità di procedere, all’epoca della sospensione, ad unapur sommaria contestazione degli addebiti.Numero registro generale 3409/20224. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso laN umero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 18573/2026soccombente società con quattro motivi; ha resistito coDnat a pubblicazione 08/06/2026controricorso l’intimato.Entrambe le parti hanno comunicato memorie.All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come diseguito:1.1. il primo motivo denuncia: «nullità della sentenza permotivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.»; siaddebita alla sentenza gravata tale vizio eccependo uncontrasto irriducibile tra la condivisione dell’impostazione delGiudice di primo grado riferita dalla Corte e l’affermazionedell’inapplicabilità dell’istituto della sospensione al rapporto diagenzia;1.2. il secondo motivo denuncia: «violazione o falsa applicazionedegli artt. 1206 e 1460 c.c., anche in relazione all’art. 2094 c.c.(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)»; si critica la Corte napoletanaper aver ritenuto la sospensione cautelare istituto incompatibilecon il rapporto di agenzia;1.3. il terzo motivo denuncia: «omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti,costituito dai danni (diretti e indiretti) dei quali la condotta delMartone era fonte (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)»;1.4. il quarto motivo denuncia: «violazione o falsa applicazionedell’art. 1746 c.c., nonché degli artt. 1175 e 1375 c.c. (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.)»; si lamenta che la sentenza impugnataNumero registro generale 3409/2022avrebbe omesso di vagliare le ragioni che avevano condotto laN umero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 18573/2026Rai a considerare necessaria la sospensione. Data pubblicazione 08/06/20262. Il ricorso non può trovare accoglimento.2.1. Il primo motivo è infondato.Le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza solo nel caso di «mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di«motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile» (Cass., Sez. Un., 8053 e8054/2014).Si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» odi «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsiladdove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice» (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016).Il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibileil percorso motivazionale seguito dalla Corte napoletana perconfermare la pronuncia del Tribunale in relazione alla ratiodecidendi essenziale che sta nella valutazione della condottacomplessiva della RAI, giudicata idonea a determinare il recessoper giusta causa dell’agente.Non è pertanto ravvisabile una insanabile contraddizione tale dadeterminare la nullità della sentenza impugnata tra lacondivisione del percorso motivazionale del primo giudice e leulteriori considerazioni spese dai giudici d’appello circal’ammissibilità di una sospensione del rapporto di agenziaN, ucmhereo r egistro generale 3409/2022Numero sezionale 1649/2026non inficiano il fondamento essenziale del convincNiummeeron dti ora ccolta generale 18573/2026espresso dalla Corte territoriale. Data pubblicazione 08/06/20262.2. Da ciò deriva anche l’inammissibilità de secondo motivo,che non attinge la ratio sufficiente a sorreggere la motivazionedella sentenza gravata.La Corte, infatti, non ha fondato la decisione soltantosull’affermazione dell’inapplicabilità, in astratto, dellasospensione cautelare al rapporto di agenzia, ma ha ritenutodecisivo che, nel caso concreto, la sospensione disposta dallapreponente si fosse tradotta in un rifiuto sine die dellaprestazione, non temporalmente delimitato e non seguito dariscontro alle richieste di chiarimento dell’agente.2.3. Il terzo motivo è da respingere.Viene evocato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. ponendoa fondamento un fatto - la condotta del Martone asseritamentefonte di danni – niente affatto decisivo e peraltro esplicitamenteconsiderato dalla Corte territoriale che lo ha consideratoirrilevante nella formazione del suo convincimento. Si sollecita,quindi, una diversa valutazione della rilevanza giuridica dicircostanze che la decisione ha espressamente considerato ereputato non decisive, non perché inesistenti in fatto, ma perchéinidonee a giustificare ex post la scelta della preponente diparalizzare il rapporto mediante una sospensione unilaterale,priva di termine finale e non seguita da chiarimenti.2.4. L’ultima censura deduce la violazione o falsa applicazionedi norme di diritto ma, nella sostanza, non individua un erroredi interpretazione della Corte d’appello nell’ascrizione disignificato agli artt. 1746, 1175 e 1375 c.c., né riesce adevidenziare un difetto di sussunzione.Numero registro generale 3409/2022Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre oN umero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 18573/2026non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fattDoat a pubblicazione 08/06/2026accertato, la norma non sia stata applicata quando dovevaesserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla,ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata afattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra lemolteplici, Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007); sicchéil sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma didiritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fattoincontestata perché è quella che è stata operata dai giudici delmerito; al contrario, là dove si critichi la ricostruzione dellavicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si èfuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini delsindacabile esclusivamente ex art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, vizio cheappunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra leparti.Nella specie parte ricorrente lamenta la mancata valutazione dicircostanze appartenenti alla vicenda storica, ancora i pretesidanni cagionati dalla condotta dell’agente, così sollecitando unadiversa valutazione delle condotte ascritte all’agente e della loroidoneità a giustificare la sospensione del rapporto. Ma talevalutazione è stata compiuta dalla Corte territoriale, la quale haritenuto che le presunte irregolarità dell’agente, anche oveconosciute dalla preponente, avrebbero potuto fondare unrecesso per giusta causa, non già una sospensione unilaterale,indeterminata e non accompagnata da chiarimenti.3. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, con speseche seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, conNumero sezionale 1649/2026dichiarati antistatari. Numero di raccolta generale 18573/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 dDealt a pubblicazione 08/06/20262002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n.228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamentodelle spese liquidate in euro 5.500,00 per compensiprofessionali, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondolegge e rimborso spese generali nella misura del 15%, dadistrarsi.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 1° aprile 2026.La PresidenteDott.ssa Adriana DoronzoNumero registro generale 3409/2022Numero sezionale 1649/2026Numero di raccolta generale 18573/2026Data pubblicazione 08/06/2026