Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 04362/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 commi 4 e 7, d.P.R.309/1990, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, in particolare richiamando il grado di purezza della sostanza stupefacente detenuta all'intero dell'autovettura, di tipologia diversa (215 buste di cocaina del peso di grammi 55,4; 170 bustine di sostanza del tipo crack, del peso di grammi 26,9; 213 bustine di marijuana del peso complessivo di grammi 93), nonché la significatività del dato ponderale e il rinvenimento di una cospicua somma di danaro nella disponibilità dell'imputato, verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 commi 4 e 7, d.P.R.309/1990, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, in particolare richiamando il grado di purezza della sostanza stupefacente detenuta all'intero dell'autovettura, di tipologia diversa (215 buste di cocaina del peso di grammi 55,4; 170 bustine di sostanza del tipo crack, del peso di grammi 26,9; 213 bustine di marijuana del peso complessivo di grammi 93), nonché la significatività del dato ponderale e il rinvenimento di una cospicua somma di danaro nella disponibilità dell'imputato, verosimilmente provento dell'attività di spaccio. A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04362/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris