CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 16999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15867/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoFrancesco Montemurro ; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 5377/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/01/2022R.G.N. 489/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata 14.1.2022, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento negativo del credito per contributi dovuti alla Gestione separata proposta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS; che avverso tale pronuncia l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l’INPS è rimasto intimato; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata compilazione, nell’ambito della dichiarazione dei redditi, del quadro RR, concernente i redditi da assoggettare a contributo a favore della Gestione separata, configurasse a carico dell’Istituto una vera e propria impossibilità di agire, derivandone la sospensionedella prescrizione dei contributi ex art. 2941 n. 8 c.c. “quanto meno fino alla data in cui sono spirati i termini assegnati all’Agenzia delle Entrate per l’esame delle dichiarazioni” (così la sentenza impugnata, pag. 5); che, con il secondo motivo, il ricorrente si duole che i giudici territoriali abbiano omesso qualsiasi pronuncia in ordine alla domanda volta all’annullamento delle sanzioni; che il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che non è predicabile alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, richiedendo la configurabilità del dolo di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. uno specifico accertamento in fatto da parte del giudice di merito (così da ult. Cass. nn. 26802 e 25746 del 2023) che, nel caso di specie, è mancato del tutto;che, assorbito logicamente il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio