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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 11461/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29729/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto dirette a prospettare una diversa ricostruzione delle vicende criminose, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano in particolare pp. 1-2); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato per l'assenza di una concreta idoneità minatoria della condotta di mera fuga dell'imputato, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale, ai fini della sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato ha valorizzato, con motivazione puntuale e logicamente adeguata, le violente condotte oppositive poste in essere dall'imputato al momento dell'arresto (si veda p. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11461 -26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3762/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 29729/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29729/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto dirette a prospettare una diversa ricostruzione delle vicende criminose, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano in particolare pp. 1-2); Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato per l'assenza di una concreta idoneità minatoria della condotta di mera fuga dell'imputato, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale, ai fini della sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato ha valorizzato, con motivazione puntuale e logicamente adeguata, le violente condotte oppositive poste in essere dall'imputato al momento dell'arresto (si veda p. 1 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29729/25 [OSCURATO:PERSONA]           OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che i primi due motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto dirette a prospettare una diversa ricostruzione delle vicende criminose, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano in particolare pp. 1-2); Considerato  che il terzo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge  e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato per l'assenza di una concreta idoneità minatoria della condotta di mera fuga dell'imputato, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale, ai fini della sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato ha valorizzato, con motivazione puntuale e logicamente adeguata, le violente condotte oppositive poste in essere dall'imputato al momento dell'arresto (si veda  p. 1 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE             11461 -26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                 -  Presidente -        Ord. n. sez. 3762/2026 [OSCURATO:PERSONA]               -  Relatore -         CC -  06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]                                   R.G.N. 29729/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 29729/25 [OSCURATO:PERSONA]           OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto  che i primi due motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto dirette a prospettare una diversa ricostruzione delle vicende criminose, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano in particolare pp. 1-2); Considerato  che il terzo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge  e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato per l'assenza di una concreta idoneità minatoria della condotta di mera fuga dell'imputato, risulta manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale, ai fini della sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato ha valorizzato, con motivazione puntuale e logicamente adeguata, le violente condotte oppositive poste in essere dall'imputato al momento dell'arresto (si veda  p. 1 della sentenza impugnata); Rilevato,  pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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