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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 29900/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANIA, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANIAil 2/11/2021 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis, 461 e 416 bis.1 e 640 bis e 483 cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per avere fatto parte del clan mafioso Santangelo-Taccuini operante in Adrano, diavere costituito ed essere stato il capo e promotore di un'associazione finalizzata alla commissione di truffe aggravate nei confronti dell'INPS mediante la fittizia assunzione di braccianti agricoli con il percepimento delle relative indennità, reato commesso con metodo mafioso e al fine di agevolare il clan, nonché dei reati fine di quest'ultima associazione.

A fronte di un quadro indiziario costituto dalle dichiarazioni di un collaboratore e dalle intercettazioni di conversazioni, effettuate anche a mezzo di captatore informatico, il giudice delle indagini preliminari ha applicato la misura della custodia in carcere che il Tribunale del riesame, condivise le considerazioni contenute nell'ordinanza, ha confermato.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.

Nel primo motivo la difesa rileva che la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe carente quanto alla presunta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa.

Nell'ordinanza, infatti, non si darebbe idonea e adeguata risposta 'bile critiche della difesa in ordine al valore rappresentativo da attribuire alle dichiarazioni dell'unico collaboratore che ha riferito sul punto e, a esempio, alla circostanza che la stessa pubblica accusa non ha indicato da quando [OSCURATO:PERSONA] avrebbe iniziato a far parte della citata associazione.

Elementi questi che, uniti al tenore non chiaro delle conversazioni intercettate, non consentirebbe di individuare in concreto quale sarebbe stata la condotta posta in essere dell'indagato e, quindi, la sua effettiva partecipazione al clan mafioso.

1.2. Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma quarto cod. pen.

Nel secondo motivo la difesa censura la conclusione del tribunale sul punto evidenziando che il ricorrente non ha partecipato a nessuna delle conversazioni poste a fondamento della conclusione in ordine alla sussistenza della citata aggravante.

Fatto questo che imporrebbe di escludere che il ricorrente potesse anche solo avere la possibilità di sapere che l'associazione era armata.

1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen.

Nel terzo motivo la difesa rileva che la motivazione quanto alla sussistenza dell'associazione e alla posizione verticistica del ricorrente sarebbe illogica e, non confrontandosi con le critiche esposte nel riesame, sarebbe del tutto carente.

1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen.

Nel quarto motivo la difesa evidenzia, in prima battuta, come nel caso di specie ritenere la sussistenza dell'aggravante determini di fatto una duplicazione della contestazione.

Nel caso di specie, infatti, l'avere posto in essere un'associazione a delinquere al fine di agevolare il clan altro non sarebbe che l'esteriorizzazione di una medesima condotta.

Critica questa in merito alla quale il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi ,evitando così di motivare quanto alla verifica dell'esistenza sia della componente oggettiva che soggettiva dell'aggravante contestata.1.5.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 bis e 483 cod. pen.

Nell'ultimo motivo la difesa rileva la totale carenza di motivazione in ordine al contributo concreto che avrebbe fornito il ricorrente nella commissione dei singoli reati.

2. In data 15 aprile 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nei cinque motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati associativi di cui agli artt. 416 bis e 416 cod. pen., alle aggravanti contestate e anche in ordine ai reati fine di cui agli artt. 483 e 640 bis cod. pen.

Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono la logicità e completezza della motivazione, sono manifestamente infondate.

1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.

Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885).

Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste .A.‹..2.- illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti/sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012).

In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178).

L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).1.2.

Il Tribunale del riesame, rinviando all'ordinanza genetica e facendo riferimento al complesso degli elementi emersi, ha dato coerente e adeguata risposta alle censure della difesa ora riproposte.

1.2.1. Quanto alla consistenza del compendio indiziario in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. il Tribunale, diversamente da quanto indicato dalla difesa, non ha fatto riferimento alle sole dichiarazioni del collaboratore ma, soprattutto, ha evidenziato l'efficacia rappresentativa delle conversazioni intercettate in data successiva.

Il tenore delle conversazioni indicate e in parte trascritte nel provvedimento, d'altro canto, risulta significativo quanto alla partecipazione del ricorrente al clan e ai contatti da questo intrattenuti con esponenti dello stesso, anche al fine di contribuire, in concreto e attraverso le truffe oggetto dei successivi capi di imputazione, alla vita e all'operatività del clan stesso.

Sotto tale profilo la circostanza che la contestazione non indichi la data dalla quale il ricorrente avrebbe iniziato a far parte dell'associazione risulta allo stato, in una fase nella quale la contestazione è ancora in parte "fluida", del tutto ininfluente.

Ciò che rileva ai fini cautelari, infatti, è che la condotta dello stesso, come comunque indicato dal collaboratore e riportato nel provvedimento impugnato, sia risalente nel tempo, cioè sia iniziata in un periodo di molto anteriore al 2015-2016 e che questa, pure dedicandosi [OSCURATO:PERSONA] alla specifica attività delle truffe, sia ancora perdurante (cfr. da pag. 7 a pag. 12 dell'ordinanza impugnata con l'indicazione delle numerose conversazioni intercettate sino all'anno 2021).

1.2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma quarto cod. pen.

La motivazione sul punto, fondata sulle numerose conversazioni nelle quali si fa riferimento alle disponibilità di armi e sulla natura oggettiva dell'aggravante, infatti, è adeguata e corretta.

Quanto alla consapevolezza del ricorrente che l'associazione avesse la disponibilità di armi, d'altro canto, la conclusione del giudice del riesame in ordine all'imputabilità dell'aggravante è fondata sul rinvio alla natura del sodalizio (in generale già idoneo a ritenere che l'ignoranza sul punto sia quanto meno colposa) così come anche concretizzato dalla conversazione intercorsa con il Lazzaro il 5 aprile 2019, nella quale proprio [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione la necessità di "minacciare" uno dei soggetti che non aveva versato del denaro (cfr. pag. 9 dell'ordinanza impugnata e pag. 13 quanto alle minacce che proprio Lazzaro era solito fare con l'uso di armi).1.2.3.

La motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, risulta adeguata, coerente e corretta anche in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. e del ruolo di promotore e organizzatore in questa ricoperto dal ricorrente.

Nell'ordinanza, infatti, il Tribunale ha dato articolato e compiuto conto degli elementi acquisiti, costituiti non solo e non tanto dalle dichiarazioni rese da Amoroso quanto dal tenore delle conversazioni intercettate, dalle quali è emersa l'esistenza dell'associazione, autonoma e contigua rispetto a quella mafiosa, ed è stato possibile delineare quali fossero le modalità attraverso questa operava (cfr. i puntuali riferimenti agli atti di indagine contenuti nelle pagine da 13 a 21 dell'ordinanza impugnata).

1.2.4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen.

La sussistenza della citata circostanza, infatti, risulta essere stata correttamente ritenuta e la motivazione è sul punto adeguata sia sotto il profilo dell'agevolazione -che emerge dalla circostanza che una quota parte di quanto ricavato dalle truffe veniva versato non solo al clan di riferimento, ma anche all'altra associazione operante nella stessa zona- sia sotto il profilo del metodo utilizzato anche in caso di mancato versamento delle somme da parte dei soggetti coinvolti (pag. 9 ordinanza impugnata).

La contestazione dell'aggravante, inoltre, non determina alcuna duplicazione delle contestazioni associative in quanto le condotte sono distinte, tanto è vero che le due associazioni non coincidono.

I proventi dell'associazione finalizzata alle truffe, d'altro canto, non confluiscono tutti e indifferentemente nelle case del clan, ma solo in quota parte percentuale e, addirittura, a volte nelle casse dell'altro sodalizio operante nella stessa zona.

L'associazione finalizzata alle truffe, pertanto, come spesso accade con le associazioni finalizzate al traffico degli stupefacenti, è "servente" rispetto al sodalizio mafioso e, conservando una propria autonomina operativa e anche economica, non è con questa coincidente.

1.2.5. I rilievi sollevati quanto alla carenza di motivazione in ordine al contributo che in concreto il ricorrente avrebbe fornito alla commissione dei reati fine sono manifestamene infondati.

Anche sul punto, infatti, il Tribunale, facendo specifico riferimento alle conversazioni e alle dichiarazioni del collaboratore, ha dato conto della partecipazione, fattiva e concreta, del ricorrente ai singoli reati fine, reati che lo stesso aveva ideato anche realizzando le condizioni affinché, ogni anno e per ogni singolo bracciante agricolo, potessero essere percepiti illecitamente i contributi (cfr. pagine 21 e 22 dell'ordinanza impugnata).

1.2.6. Per le ragioni esposte, in conclusione, le censure della difesa, tese anche a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di CATANIA, [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di CATANIAil 2/11/2021 ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis, 461 e 416 bis.1 e 640 bis e 483 cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per avere fatto parte del clan mafioso Santangelo-Taccuini operante in Adrano, diavere costituito ed essere stato il capo e promotore di un'associazione finalizzata alla commissione di truffe aggravate nei confronti dell'INPS mediante la fittizia assunzione di braccianti agricoli con il percepimento delle relative indennità, reato commesso con metodo mafioso e al fine di agevolare il clan, nonché dei reati fine di quest'ultima associazione. A fronte di un quadro indiziario costituto dalle dichiarazioni di un collaboratore e dalle intercettazioni di conversazioni, effettuate anche a mezzo di captatore informatico, il giudice delle indagini preliminari ha applicato la misura della custodia in carcere che il Tribunale del riesame, condivise le considerazioni contenute nell'ordinanza, ha confermato. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la motivazione del Tribunale del riesame sarebbe carente quanto alla presunta partecipazione del ricorrente all'associazione mafiosa. Nell'ordinanza, infatti, non si darebbe idonea e adeguata risposta 'bile critiche della difesa in ordine al valore rappresentativo da attribuire alle dichiarazioni dell'unico collaboratore che ha riferito sul punto e, a esempio, alla circostanza che la stessa pubblica accusa non ha indicato da quando [OSCURATO:PERSONA] avrebbe iniziato a far parte della citata associazione. Elementi questi che, uniti al tenore non chiaro delle conversazioni intercettate, non consentirebbe di individuare in concreto quale sarebbe stata la condotta posta in essere dell'indagato e, quindi, la sua effettiva partecipazione al clan mafioso. 1.2. Violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma quarto cod. pen. Nel secondo motivo la difesa censura la conclusione del tribunale sul punto evidenziando che il ricorrente non ha partecipato a nessuna delle conversazioni poste a fondamento della conclusione in ordine alla sussistenza della citata aggravante. Fatto questo che imporrebbe di escludere che il ricorrente potesse anche solo avere la possibilità di sapere che l'associazione era armata. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa rileva che la motivazione quanto alla sussistenza dell'associazione e alla posizione verticistica del ricorrente sarebbe illogica e, non confrontandosi con le critiche esposte nel riesame, sarebbe del tutto carente. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen. Nel quarto motivo la difesa evidenzia, in prima battuta, come nel caso di specie ritenere la sussistenza dell'aggravante determini di fatto una duplicazione della contestazione. Nel caso di specie, infatti, l'avere posto in essere un'associazione a delinquere al fine di agevolare il clan altro non sarebbe che l'esteriorizzazione di una medesima condotta. Critica questa in merito alla quale il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi ,evitando così di motivare quanto alla verifica dell'esistenza sia della componente oggettiva che soggettiva dell'aggravante contestata.1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 bis e 483 cod. pen. Nell'ultimo motivo la difesa rileva la totale carenza di motivazione in ordine al contributo concreto che avrebbe fornito il ricorrente nella commissione dei singoli reati. 2. In data 15 aprile 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei cinque motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ai reati associativi di cui agli artt. 416 bis e 416 cod. pen., alle aggravanti contestate e anche in ordine ai reati fine di cui agli artt. 483 e 640 bis cod. pen. Le doglianze, formulate anche nei termini della violazione di legge ma che in effetti afferiscono la logicità e completezza della motivazione, sono manifestamente infondate. 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito. Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. Un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste .A.‹..2.- illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti/sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato e il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusimano, Rv 269885; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460).1.2. Il Tribunale del riesame, rinviando all'ordinanza genetica e facendo riferimento al complesso degli elementi emersi, ha dato coerente e adeguata risposta alle censure della difesa ora riproposte. 1.2.1. Quanto alla consistenza del compendio indiziario in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. il Tribunale, diversamente da quanto indicato dalla difesa, non ha fatto riferimento alle sole dichiarazioni del collaboratore ma, soprattutto, ha evidenziato l'efficacia rappresentativa delle conversazioni intercettate in data successiva. Il tenore delle conversazioni indicate e in parte trascritte nel provvedimento, d'altro canto, risulta significativo quanto alla partecipazione del ricorrente al clan e ai contatti da questo intrattenuti con esponenti dello stesso, anche al fine di contribuire, in concreto e attraverso le truffe oggetto dei successivi capi di imputazione, alla vita e all'operatività del clan stesso. Sotto tale profilo la circostanza che la contestazione non indichi la data dalla quale il ricorrente avrebbe iniziato a far parte dell'associazione risulta allo stato, in una fase nella quale la contestazione è ancora in parte "fluida", del tutto ininfluente. Ciò che rileva ai fini cautelari, infatti, è che la condotta dello stesso, come comunque indicato dal collaboratore e riportato nel provvedimento impugnato, sia risalente nel tempo, cioè sia iniziata in un periodo di molto anteriore al 2015-2016 e che questa, pure dedicandosi [OSCURATO:PERSONA] alla specifica attività delle truffe, sia ancora perdurante (cfr. da pag. 7 a pag. 12 dell'ordinanza impugnata con l'indicazione delle numerose conversazioni intercettate sino all'anno 2021). 1.2.2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma quarto cod. pen. La motivazione sul punto, fondata sulle numerose conversazioni nelle quali si fa riferimento alle disponibilità di armi e sulla natura oggettiva dell'aggravante, infatti, è adeguata e corretta. Quanto alla consapevolezza del ricorrente che l'associazione avesse la disponibilità di armi, d'altro canto, la conclusione del giudice del riesame in ordine all'imputabilità dell'aggravante è fondata sul rinvio alla natura del sodalizio (in generale già idoneo a ritenere che l'ignoranza sul punto sia quanto meno colposa) così come anche concretizzato dalla conversazione intercorsa con il Lazzaro il 5 aprile 2019, nella quale proprio [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione la necessità di "minacciare" uno dei soggetti che non aveva versato del denaro (cfr. pag. 9 dell'ordinanza impugnata e pag. 13 quanto alle minacce che proprio Lazzaro era solito fare con l'uso di armi).1.2.3. La motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, risulta adeguata, coerente e corretta anche in merito alla ritenuta sussistenza dell'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. e del ruolo di promotore e organizzatore in questa ricoperto dal ricorrente. Nell'ordinanza, infatti, il Tribunale ha dato articolato e compiuto conto degli elementi acquisiti, costituiti non solo e non tanto dalle dichiarazioni rese da Amoroso quanto dal tenore delle conversazioni intercettate, dalle quali è emersa l'esistenza dell'associazione, autonoma e contigua rispetto a quella mafiosa, ed è stato possibile delineare quali fossero le modalità attraverso questa operava (cfr. i puntuali riferimenti agli atti di indagine contenuti nelle pagine da 13 a 21 dell'ordinanza impugnata). 1.2.4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche quanto all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. La sussistenza della citata circostanza, infatti, risulta essere stata correttamente ritenuta e la motivazione è sul punto adeguata sia sotto il profilo dell'agevolazione -che emerge dalla circostanza che una quota parte di quanto ricavato dalle truffe veniva versato non solo al clan di riferimento, ma anche all'altra associazione operante nella stessa zona- sia sotto il profilo del metodo utilizzato anche in caso di mancato versamento delle somme da parte dei soggetti coinvolti (pag. 9 ordinanza impugnata). La contestazione dell'aggravante, inoltre, non determina alcuna duplicazione delle contestazioni associative in quanto le condotte sono distinte, tanto è vero che le due associazioni non coincidono. I proventi dell'associazione finalizzata alle truffe, d'altro canto, non confluiscono tutti e indifferentemente nelle case del clan, ma solo in quota parte percentuale e, addirittura, a volte nelle casse dell'altro sodalizio operante nella stessa zona. L'associazione finalizzata alle truffe, pertanto, come spesso accade con le associazioni finalizzate al traffico degli stupefacenti, è "servente" rispetto al sodalizio mafioso e, conservando una propria autonomina operativa e anche economica, non è con questa coincidente. 1.2.5. I rilievi sollevati quanto alla carenza di motivazione in ordine al contributo che in concreto il ricorrente avrebbe fornito alla commissione dei reati fine sono manifestamene infondati. Anche sul punto, infatti, il Tribunale, facendo specifico riferimento alle conversazioni e alle dichiarazioni del collaboratore, ha dato conto della partecipazione, fattiva e concreta, del ricorrente ai singoli reati fine, reati che lo stesso aveva ideato anche realizzando le condizioni affinché, ogni anno e per ogni singolo bracciante agricolo, potessero essere percepiti illecitamente i contributi (cfr. pagine 21 e 22 dell'ordinanza impugnata). 1.2.6. Per le ragioni esposte, in conclusione, le censure della difesa, tese anche a sollecitare una diversa lettura del compendio indiziario, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
Sentenza Cassazione n. 29900/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris