CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 37542/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 13331/2016 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/11/2019 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2021 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in i ersona de [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per -Lt. 1,(< 'CL col/ì2 Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] 1.Lupului OvidiU ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., in relazione ad un incidente stradale. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché i giudici di merito si sono limitati a stilare un elenco degli accertamenti compiuti dal perito senza porli in relazione con le osservazioni del consulente della difesa e quindi senza motivare in ordine alla preferenza per le conclusioni peritali. I giudici di merito non hanno tenuto conto che la strada percorsa dalle parti presentava una variazione plano-altimetrica in salita, un andamento curvilineo e un dosso che limitava la visibilità di entrambi i conducenti. Il consulente tecnico del pubblico ministero ha ritenuto che dopo l'urto la vettura abbia proseguito la sua marcia per circa 2 metri, per arrestars<i nella posizione di quiete che la vedeva già oltre l'ingresso del parcheggio ma non ha spiegato per quale motivo i detriti cagionati dall'impatto del motociclo con l'autovettura fossero perfettamente sparsi a semicerchio sull'asfalto, in corrispondenza della ruota anteriore destra dell'autovettura. Se infatti l'auto avesse proseguito la sua corsa, per circa 2 metri, i detriti non sarebbero stati trovati a semicerchio intorno alla ruota dell'autovettura ma sarebbero stati spostati lungo il percorso di quest'ultima. La sentenza impugnata non spiega neppure come sia stato possibile che l'auto, dopo essere stata urtata dalla moto, abbia proseguito la sua corsa senza lasciare alcun segno sull'asfalto, dal momento che l'urto aveva completamente piegato la ruota sul suo asse. Già nell'atto d'appello l'imputato aveva fatto presente come l'esame dei rilievi fotografici smentisse la ricostruzione effettuata dal Tribunale, poiché l'automobile è stata rinvenuta in posizione obliqua sulla carreggiata, con la ruota anteriore sinistra già oltre la linea di demarcazione della carreggiata, all'interno quindi dell'area di parcheggio, e gli operanti hanno dichiarato che il mezzo non è stato mai spostato. La massa di frantumi circoscritta all'area circostante la ruota anteriore destra dell'automobile, cioè proprio sotto il punto d'impatto, dimostra inequivocabilmente che la posizione in cui è stata trovata l'auto dopo il sinistro era la medesima al momento dell'impatto e cioè non al centro della carreggiata bensì molto dopo. Il giudice d'appello non ha risposto a tali doglianze, non istituendo alcun raffronto fra i dati sviluppati nella perizia e gli altri elementi probatori acquisiti né fra gli elementi posti a base della propria decisione e quelli evidenziati dalla difesa. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. Con conclusioni scritte in data 26-5-2021, la Difesa ha chiesto annullamento senza rinvio per prescrizione. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U ,13-12-1995, Clarke, Rv. 203428). 2. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico- giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Ciò si desume, in particolare, dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4-8 della sentenza impugnata, segnatamente laddove, sulla base, in particolare, delle risultanze della perizia espletata, viene ricostruita, in modo assai analitico, la cinematica del sinistro, evidenziando che il Lupului, nell' apprestarsi a effettuare la sua manovra di svolta a sinistra, aveva tutto il tempo di avvistare il motoveicolo che proveniva dalla direzione contraria e quindi di arrestare detta manovra, concedendo a quest'ultimo la dovuta precedenza. La condotta colposa del conducente del motoveicolo, che transitava a velocità superiore al limite stabilito nel tratto interessato, riveste dunque esclusivamente valenza di concausa ma non di fattore causale determinante, avendo l'imputato omesso di dare, la precedenza, durante la svolta alla propria sinistra, al motoveicolo che sopraggiungeva e che, tenuto conto della sua posizione e distanza, era pienamente avvistabile. Trattasi dunque di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sull'attendibilità delle acquisizioni probatorie, giacchè questa prerogativa è attribuita al gìudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano della razionalità, con una esauriente analisi delle risultanze agli atti, si sottraggono al sindacato di legittimità (Sez. U, 25-11-1995, Facchini , Rv. 203767). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C