CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20545/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 06/07/2023 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell'esecuzione, dopo aver acquisito il conforme parere del pubblico ministero, accoglieva l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA], nella parte intesa alla restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali pronunciate a suo carico, dal medesimo Tribunale, n. 690 del 2012 e n. 232 del 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità di ordine processuale, per avere il giudice a quo provveduto sull'istanza senza la previa attivazione del contraddittorio in camera di consiglio, previsto dall'art. 666, comma 3, del codice di rito. Con il secondo e il terzo motivo, passibili di illustrazione congiunta, il ricorrente si duole dell'omessa pronuncia in ordine all'istanza da lui avanzata, nella parte principalmente diretta alla declaratoria di non esecutività dei titoli, e denuncia contraddittorietà di motivazione, per avere il giudice a quo recepito il parere del pubblico ministero, e quindi implicitamente riconosciuto i vizi di formazione dei titoli stessi, senza aver proceduto alla loro conseguente invalidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quale atto d'impugnazione, esso non è infatti sorretto da un corrispondente interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), che deve risultare immediato, concreto e attuale, in quanto volto a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione giudiziale di cui si contesti la correttezza, e specularmente a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per l'impugnante un risultato più vantaggioso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01; Sez. 6, n. 43952 del 13/10/2015, M., Rv. 265131-01; Sez. 1, n. 47882 del 14/11/2013, Lisimberti, Rv. 257322-01; Sez. 5, n. 32850 del 30/06/2011, Giuffrida, Rv. 250578-01). Nel caso di specie, l'interessato ha già ottenuto la restituzione nel termine per proporre impugnazione e tale statuizione ha ormai rimosso il giudicato, facendo anche cessare l'esecuzione eventualmente intrapresa, a norma dell'art. 175, comma 7, cod. proc. pen. A fronte di ciò, non è dal ricorrente specificato sotto quale profilo la declaratoria di non esecutività delle sentenze contumaciali, a norma dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen., sarebbe per lui, in concreto, più favorevole, posto che la pronuncia è pur sempre e solo funzionale a paralizzare l'esecuzione e a consentire l'impugnazione, e quindi al conseguimento di un risultato che nel procedimento in corso è stato già ottenuto. E infatti questa Corte ha già statuito che la restituzione nel termine per proporre appello o ricorso avverso una sentenza contumaciale esclude la necessità di ordinare la nuova notificazione del relativo estratto (che avrebbe la inutile funzione di informare l'interessato circa l'esistenza e il contenuto di un provvedimento di cui egli ha già effettiva conoscenza, tanto da averlo indicato, al giudice dell'impugnazione o dell'esecuzione, come oggetto del gravame impugnatorio, introdotto o da proporre: Sez. 2, n. 14783 del 20/01/2017, Tudor, Rv. 269741-01; Sez. 6, n. 31141 del 18/03/2014, Cucaj, Rv. 261238-01). 3. L'interesse, teoricamente ipotizzabile, ad impedire la sterilizzazione dei tempi di prescrizione, stabilita dall'art. 157, comma 8, cod. proc pen. pro-tempore vigente in ipotesi di restituzione nel termine (non applicabile ove il giudice dell'esecuzione accerti che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione: Sez. 3, n. 8713 del 02/12/2016, dep. 2017, Thioune, Rv. 269158-01), appare allo stato meramente astratto e virtuale. Ove una questione di prescrizione dovesse in concreto porsi nei giudizi di impugnazione, la ritualità della notificazione degli estratti contumaciali - quale dies a quo, e ancor prima condizione, della sospensione della prescrizione di cui al citato art. 157, comma 8 - potrà sempre essere ivi verificata in via di incidentale cognizione. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, indotta dalla mancanza d'interesse, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. - P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor