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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25900/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0348WMN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] t

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 7 settembre 2021 della Corte di appello di Firenze che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., commesso il 14 novembre 2010, giudicato dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 29 maggio 2018, definitiva 1'8 ottobre 2019; 2) ai reati di furto e ricettazione, ai sensi degli artt. 624 bis e 648, secondo comma, cod. pen., commessi il 26 marzo 2010, giudicati dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 20 dicembre 2019, definitiva il 5 gennaio 2020.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati, la medesima modalità esecutiva delle condotte e il ristretto arco temporale nel quale le stesse erano state realizzate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che le modalità esecutive dei reati erano differenti tra loro, posto che in un caso Bors aveva ricettato un'automobile utilizzata al fine di commettere un furto di gasolio all'interno di un cantiere, nell'altro caso aveva ricettato oggetti con marchio contraffatto con il fine di una futura vendita.

Non vi era, inoltre, prova del fatto che il condannato avesse realizzato le condotte accertate con l'ausilio del medesimo complice e che, quindi, nel momento storico nel quale aveva deciso di commettere il primo reato, aveva già deciso di commettere anche l'altra azione delinquenziale.

Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838).

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, n9n potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione.

La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] rico [OSCURATO:PERSONA] S drini 7)111-L\r1 (Y Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0348WMN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] t 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 7 settembre 2021 della Corte di appello di Firenze che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di ricettazione, ai sensi dell'art. 648, secondo comma, cod. pen., commesso il 14 novembre 2010, giudicato dalla Corte di appello di Perugia con sentenza del 29 maggio 2018, definitiva 1'8 ottobre 2019; 2) ai reati di furto e ricettazione, ai sensi degli artt. 624 bis e 648, secondo comma, cod. pen., commessi il 26 marzo 2010, giudicati dalla Corte di appello di Firenze con sentenza del 20 dicembre 2019, definitiva il 5 gennaio 2020. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali l'omogeneità dei reati, la medesima modalità esecutiva delle condotte e il ristretto arco temporale nel quale le stesse erano state realizzate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo il giudice dell'esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che le modalità esecutive dei reati erano differenti tra loro, posto che in un caso Bors aveva ricettato un'automobile utilizzata al fine di commettere un furto di gasolio all'interno di un cantiere, nell'altro caso aveva ricettato oggetti con marchio contraffatto con il fine di una futura vendita. Non vi era, inoltre, prova del fatto che il condannato avesse realizzato le condotte accertate con l'ausilio del medesimo complice e che, quindi, nel momento storico nel quale aveva deciso di commettere il primo reato, aveva già deciso di commettere anche l'altra azione delinquenziale. Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nelle modalità, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni, (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha fornito una decisione logica e coerente, ha evidenziato che i reati, commessi in tempi diversi e con modalità differenti, n9n potevano essere avvinti dal vincolo della continuazione. La Corte, pertanto, ritiene che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente interpretato il parametro normativo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. e, con motivazione né apodittica né manifestamente illogica, abbia fatto esatta applicazione dei suddetti condivisi principi. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore [OSCURATO:PERSONA] rico [OSCURATO:PERSONA] S drini 7)111-L\r1 (Y Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio. il Consigliere estensor
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