CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2022
Cassazione n. 12783/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile - per la mancata esposizione dei motivi, la mancata indicazione delle prove e la mancata allegazione dei relativi documenti - la richiesta di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento n. 381/2018 pendente a suo carico presso la medesima Corte territoriale, nei confronti dei Consiglieri della stessa Corte COSENTINO Fabrizio e COMMODARO Domenico. 2. Ricorre personalmente per cassazione il SORIANO, contestando la sussistenza dei profili di inammissibilità indicati nell'ordinanza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente. Con una recentissima pronuncia emessa in relazione ad analoga fattispecie di ricorso proposto avverso un'ordinanza dichiarativa della inammissibilità della ricusazione, è stato ribadito che «le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010)» (Sez. 6, n. 38869 del 09/07/2021, Bossi. In senso analogo, con riferimento ad altro analogo ricorso presentato dall'odierno ricorrente, cfr. Sez. 5, n. 34052 del 14/05/2021, Soriano). Nella specie, il ricorrente ha presentato personalmente il ricorso in data successiva all'entrata in vigore della citata legge n. 103 del 2017. Ciò impone una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, e la condanna del SORIANO al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] azienza ni Diotallevi D