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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 32984/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1639/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27 INT.9/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n.3046/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, fondato su cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, con la quale era stata confermata la pronuncia di primo grado, che, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato la ricorrente a rilasciare l’ex casa coniugale di proprietà esclusiva del Luppi.

2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

3. Con atto datato 13/1/2025 e immesso nel fascicolo telematico il 20/1/2025 la Loschi ha rinunciato al ricorso.

4. Con ordinanza pubblicata il 18/4/2025 la Corte ha rinviato la trattazione a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione alla parte controricorrente dell’avvenuto deposito dell’atto di rinuncia.

Incombente che è stato assolto con comunicazione del 30/4/2025 ai difensori del controricorrente.

5. Poiché il controricorrente ha accettato la rinuncia, dichiarato estinto il giudizio, nulla va disposto per le spese.

P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1639/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 197, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27 INT.9/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n.3046/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, fondato su cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, con la quale era stata confermata la pronuncia di primo grado, che, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato la ricorrente a rilasciare l’ex casa coniugale di proprietà esclusiva del Luppi. 2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. 3. Con atto datato 13/1/2025 e immesso nel fascicolo telematico il 20/1/2025 la Loschi ha rinunciato al ricorso. 4. Con ordinanza pubblicata il 18/4/2025 la Corte ha rinviato la trattazione a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di dare comunicazione alla parte controricorrente dell’avvenuto deposito dell’atto di rinuncia. Incombente che è stato assolto con comunicazione del 30/4/2025 ai difensori del controricorrente. 5. Poiché il controricorrente ha accettato la rinuncia, dichiarato estinto il giudizio, nulla va disposto per le spese. P.Q.M dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 32984/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris