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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02077/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Gip di Palermo del 23 gennaio 2019 con cui, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen e, operata la riduzione per il rito, condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 1200,00 di multa.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando due motivi.

Con il primo assume la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per avere il giudice a quo ritenuto integrata la fattispecie di reato contestata risultando il percorso motivazionale affetto da vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà.

Con il secondo si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche in relazione alla quale la Corte territoriale non ha reso alcuna motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

Le doglianze espresse dal ricorrente si sostanziano in una critica generica della ricostruzione del fatto operata dai giudice di merito già oggetto di censura in sede di appello e già disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.

Parimenti inammissibile è la seconda censura che non si confronta con la sentenza impugnata in cui la Corte territoriale a fondare il diniego sottolinea l'assenza di ogni resipiscenza e di intento risarcitorio nonché la sussistenza di una precedente condanna per il reato di cui all'art. 378 cod. pen.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Gip di Palermo del 23 gennaio 2019 con cui, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen e, operata la riduzione per il rito, condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 1200,00 di multa. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello articolando due motivi. Con il primo assume la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per avere il giudice a quo ritenuto integrata la fattispecie di reato contestata risultando il percorso motivazionale affetto da vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà. Con il secondo si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche in relazione alla quale la Corte territoriale non ha reso alcuna motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 1, n. 30348 del 10/07/2008, Tanzarella, non massimata; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. Le doglianze espresse dal ricorrente si sostanziano in una critica generica della ricostruzione del fatto operata dai giudice di merito già oggetto di censura in sede di appello e già disattese con motivazione congrua dal giudice di merito. Parimenti inammissibile è la seconda censura che non si confronta con la sentenza impugnata in cui la Corte territoriale a fondare il diniego sottolinea l'assenza di ogni resipiscenza e di intento risarcitorio nonché la sussistenza di una precedente condanna per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2
Sentenza Cassazione n. 02077/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris