Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 44975/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione BURFtAFATO Giovanni ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, di conferma di quella del [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di furto aggravato, esclusa la aggravante del mezzo fraudolento (in Trabia, 21/8/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché il motivo, oltre che generico, ripropone questioni tutte esaminate dalla Corte del gravame e risolte con una giustificazione congrua, logica e non contraddittoria, rispetto alla quale difetta da parte ricorrente un effettivo confronto (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enia Serrao D E [OSCURATO:PERSONA] I I ! 25 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione BURFtAFATO Giovanni ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, di conferma di quella del [OSCURATO:PERSONA], con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di furto aggravato, esclusa la aggravante del mezzo fraudolento (in Trabia, 21/8/2017); ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., poiché il motivo, oltre che generico, ripropone questioni tutte esaminate dalla Corte del gravame e risolte con una giustificazione congrua, logica e non contraddittoria, rispetto alla quale difetta da parte ricorrente un effettivo confronto (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enia Serrao D E [OSCURATO:PERSONA] I I ! 25 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44975/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris