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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09423/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLA che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;7 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 marzo 2021 (dep. il 23 aprile 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Francesco ARICÒ - ha confermato l'ordinanza in data 8 febbraio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziato del delitto aggravato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso.

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - è stata denunciata, con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria, la violazione degli artt. 125, comma 3, 273, 546, comma 1, lett. e), doc. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo si è censurata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e con riferimento all'adeguatezza della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo il ricorrente ha assunto che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe assente e, comunque, contraddittoria con riferimento alla gravità indiziaria; ed anzi sarebbe apparente e fondata su una lettura inesatta e incompleta delle censure avanzate con la memoria depositata innanzi al Giudice del gravame, il quale si sarebbe limitato a richiamare quasi in toto l'ordinanza genetica che aveva espresso un ragionamento presuntivo e, dunque, era viziata da manifesta illogicità.

Più in particolare, dopo aver richiamato la condotta oggetto di incolpazione, la difesa ha rassegnato che la gravità indiziaria è stata ritenuta sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore Vincenzo CRISTIANO, generiche, intrinsecamente inattendibili e comunque prive dei necessari riscontri esterni individualizzanti.

Sotto il profilo della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare il difetto di specifiche allegazioni difensive a confutazione.

Tuttavia, la difesa aveva evidenziato come - nonostante il CRISTIANO abbia affermato che l'ARICÒ sarebbe affiliato al sodalizio dal 2007 alle dipendenze di Pasquale BERTUCA e, dopo l'arresto di lui, sotto le direttive di Vincenzo BERTUCA - nessuno dei provvedimenti giurisdizionali (anche dotati di autorità di giudicato) relativi a tale contesto criminale abbia mai riguardato il ricorrente, neppure iscritto nel registro degli indagati e a carico del quale non è emerso nessun elemento quantunque sia stato sottoposto a intercettazione.

In ogni caso, le dichiarazioni del CRISTIANO sarebbero generiche, perché egli non avrebbe indicato una sola condotta o un solo episodio collocabile nel tempo e nello spazio e passibile di controllo, atto a dimostrare che il ricorrente sia stato effettivamente un partecipe della consorteria in incolpazione.

Inoltre, erroneamente sarebbe stato ritenuto un riscontro individualizzante della narrazione del CRISTIANO la sua detenzione nel medesimo periodo in cui è stato ristretto il BERTUCA (dato che al più potrebbe essere valorizzato sotto il diverso profilo della credibilità e attendibilità soggettiva del dichiarante).

Né potrebbero trarsi riscontri: - dalle intercettazioni acquisite agli atti del procedimento, e segnatamente da quelle indicate dal Tribunale (la cui portata rappresentativa è stata contestata dal ricorrente) o dalle dichiarazioni di altri collaboratori che mai hanno menzionato l'ARICÒ; - e tanto meno, come avrebbe fatto il Tribunale, dalle stesse dichiarazioni del CRISTIANO (relative al fatto che il ricorrente si sarebbe presentato dalla madre dello stesso collaboratore, allorché quest'ultimo era detenuto, per assicurare il pagamento delle spese legali e mandargli messaggi a nome della cosca).

Ancora, l'ordinanza sarebbe silente sul tema della custodia delle armi, pure oggetto di incolpazione, in relaziona al quale la difesa in sede di riesame aveva evidenziato come le condotte attribuite dal CRISTIANO all'ARICÒ fossero perfettamente sovrapponibili a quelle per le quali Alfio LIOTTA ha riportato condanna.

Infine, l'ordinanza impugnata non avrebbe argomentato sulla sussistenza nella specie degli elementi tipici del delitto in incolpazione, in particolare con riferimento all'effettiva rilevanza causale della condotta del ricorrente ai fini del rafforzamento o della conservazione delle capacità operative del sodalizio criminale.

1.1. Il motivo in esame è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che versato in fatto, nella parte in cui ha negato la capacità rappresentativa in particolare delle intercettazioni in atti (proponendone un diverso apprezzamento).

L'ordinanza impugnata, oltre a richiamare il provvedimento genetico, ha riportato in maniera analitica il contenuto delle dichiarazioni del CRISTIANO, delle quali ha svolto una valutazione logica sia sotto il profilo della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, dando conto: della sua collocazione criminale, delle ragioni della sua collaborazione, del contributo conoscitivo offerto in altri procedimenti; della coerenza - anche sotto il profilo cronologico - e della costanza del suo narrato nel corso di diversi interrogatori; e degli elementi che lo corroborano (profilo in ordine al quale ha richiamato i periodi di detenzione dei soggetti di interesse alla luce delle propalazioni del collaboratore, il fatto che Vincenzo BERTUCA e Demetrio CONDELLO si siano in effetti incontrati mentre erano a piede libero presso un'autocarrozzeria, l'assunzione della figlia del ricorrente).

Ancora, il Collegio del riesame ha individuato correttamente i riscontri esterni individualizzanti del fatto attribuito al ricorrente (che non devono costituire prova autonoma: cfr. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607 - 01) non nelle stesse dichiarazioni del CRISTIANO, bensì in dati tratti dal compendio intercettivo che riguardano sia un'epoca più recente sia i periodi precedenti e relativi al rapporto dell'indagato con l'organizzazione criminale e all'attività da lui svolta per essa (il messaggio recapitato per conto di Pasquale BERTUCA, la nomina del difensore per il figlio dello stesso, il fatto che L'ARICÒ fosse retribuito con denaro societas dal vertice di essa, la sua disponibilità di armi, il fatto che si sia attivato tramite Vincenzo BERTUCA per recuperare un'autovettura rubata).

Ed ha pertanto affermato, in maniera logica, che in relazione alla portata rappresentativa di tali compendio non fosse decisiva né la condanna del LIOTTA per analoghe condotte né l'assenza di precedenti a carico DELL'ARICÒ per reati di criminalità organizzata, così disattendendo la prospettazione della difesa.

Ciò posto, deve ribadirsi che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

Difatti, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.).

Ebbene, alla luce di quanto sopra compendiato, nella specie non si ravvisano «illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.), atte a inficiarne il percorso argomentativo nei suoi aspetti essenziali.

Né può accedersi a una diversa interpretazione degli elementi in atti (e, segnatamente, delle conversazioni intercettate).

Ancora, dando conto dei dati indiziari, l'ordinanza ha descritto la condotta tipica dell'ARICÒ (a chiare lettere attribuendogli pure la conoscenza del luoghi in cui erano custodite le armi, la presentazione presso un sodale detenuto per garantire che sarebbero state coperte le spese legali, la prontezza a porre in essere atti intimidatori), così individuando in maniera congrua e conforme al diritto, nell'ottica gravemente indiziaria propria della cautela, quel «contributo alla vita del sodalizio [...] apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice», ossia la condotta propria di chi è membro dell'associazione di tipo mafioso (cfr. per tutte Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01); e ravvisando «lo stabile inserimento» dell'ARICÒ «nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01).

2. Con il secondo motivo, con riguardo alla ritenuta sussistenza della esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, il ricorrente ha osservato che, nel caso di specie, le presunzioni di legge - possono operare a condizione che non difettino ragioni di cautela, sulla scorta di dati che depongano in tal senso; e, al riguardo, ha rappresentato l'assenza di elementi di fatto dai quali desumere il pericolo di inquinamento probatorio, alla luce della natura della piattaforma indiziaria (ossia le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni) che non sarebbe passibile di un intervento volto ad incidere su di essa.

Quanto al pericolo di reiterazione, ha rappresentato che esso deve essere connotato da concretezza.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché non ha mosso censure all'ordinanza impugnata, non indicando neppure il vizio da cui sarebbe affetta, ma a ben vedere ha prospettato una diversa valutazione degli elementi di fatto, in ogni caso argomentando in maniera apodittica e slegata da effettivi riferimenti al caso di specie e, perciò generica, senza neppure specificare quali sarebbero stati gli elementi la cui valutazione sarebbe stata pretermessa, atti a superare le predette presunzioni (Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197 - 01; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M.,Rv. 274180 - 02).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e per il ricorrente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLA che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;7 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 marzo 2021 (dep. il 23 aprile 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Francesco ARICÒ - ha confermato l'ordinanza in data 8 febbraio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato alla medesima persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere poiché gravemente indiziato del delitto aggravato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. - è stata denunciata, con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria, la violazione degli artt. 125, comma 3, 273, 546, comma 1, lett. e), doc. proc. pen. in relazione all'art. 416-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo si è censurata l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari e con riferimento all'adeguatezza della misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo il ricorrente ha assunto che la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe assente e, comunque, contraddittoria con riferimento alla gravità indiziaria; ed anzi sarebbe apparente e fondata su una lettura inesatta e incompleta delle censure avanzate con la memoria depositata innanzi al Giudice del gravame, il quale si sarebbe limitato a richiamare quasi in toto l'ordinanza genetica che aveva espresso un ragionamento presuntivo e, dunque, era viziata da manifesta illogicità. Più in particolare, dopo aver richiamato la condotta oggetto di incolpazione, la difesa ha rassegnato che la gravità indiziaria è stata ritenuta sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore Vincenzo CRISTIANO, generiche, intrinsecamente inattendibili e comunque prive dei necessari riscontri esterni individualizzanti. Sotto il profilo della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, il Tribunale si sarebbe limitato a rilevare il difetto di specifiche allegazioni difensive a confutazione. Tuttavia, la difesa aveva evidenziato come - nonostante il CRISTIANO abbia affermato che l'ARICÒ sarebbe affiliato al sodalizio dal 2007 alle dipendenze di Pasquale BERTUCA e, dopo l'arresto di lui, sotto le direttive di Vincenzo BERTUCA - nessuno dei provvedimenti giurisdizionali (anche dotati di autorità di giudicato) relativi a tale contesto criminale abbia mai riguardato il ricorrente, neppure iscritto nel registro degli indagati e a carico del quale non è emerso nessun elemento quantunque sia stato sottoposto a intercettazione. In ogni caso, le dichiarazioni del CRISTIANO sarebbero generiche, perché egli non avrebbe indicato una sola condotta o un solo episodio collocabile nel tempo e nello spazio e passibile di controllo, atto a dimostrare che il ricorrente sia stato effettivamente un partecipe della consorteria in incolpazione. Inoltre, erroneamente sarebbe stato ritenuto un riscontro individualizzante della narrazione del CRISTIANO la sua detenzione nel medesimo periodo in cui è stato ristretto il BERTUCA (dato che al più potrebbe essere valorizzato sotto il diverso profilo della credibilità e attendibilità soggettiva del dichiarante). Né potrebbero trarsi riscontri: - dalle intercettazioni acquisite agli atti del procedimento, e segnatamente da quelle indicate dal Tribunale (la cui portata rappresentativa è stata contestata dal ricorrente) o dalle dichiarazioni di altri collaboratori che mai hanno menzionato l'ARICÒ; - e tanto meno, come avrebbe fatto il Tribunale, dalle stesse dichiarazioni del CRISTIANO (relative al fatto che il ricorrente si sarebbe presentato dalla madre dello stesso collaboratore, allorché quest'ultimo era detenuto, per assicurare il pagamento delle spese legali e mandargli messaggi a nome della cosca). Ancora, l'ordinanza sarebbe silente sul tema della custodia delle armi, pure oggetto di incolpazione, in relaziona al quale la difesa in sede di riesame aveva evidenziato come le condotte attribuite dal CRISTIANO all'ARICÒ fossero perfettamente sovrapponibili a quelle per le quali Alfio LIOTTA ha riportato condanna. Infine, l'ordinanza impugnata non avrebbe argomentato sulla sussistenza nella specie degli elementi tipici del delitto in incolpazione, in particolare con riferimento all'effettiva rilevanza causale della condotta del ricorrente ai fini del rafforzamento o della conservazione delle capacità operative del sodalizio criminale. 1.1. Il motivo in esame è inammissibile perché manifestamente infondato oltre che versato in fatto, nella parte in cui ha negato la capacità rappresentativa in particolare delle intercettazioni in atti (proponendone un diverso apprezzamento). L'ordinanza impugnata, oltre a richiamare il provvedimento genetico, ha riportato in maniera analitica il contenuto delle dichiarazioni del CRISTIANO, delle quali ha svolto una valutazione logica sia sotto il profilo della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, dando conto: della sua collocazione criminale, delle ragioni della sua collaborazione, del contributo conoscitivo offerto in altri procedimenti; della coerenza - anche sotto il profilo cronologico - e della costanza del suo narrato nel corso di diversi interrogatori; e degli elementi che lo corroborano (profilo in ordine al quale ha richiamato i periodi di detenzione dei soggetti di interesse alla luce delle propalazioni del collaboratore, il fatto che Vincenzo BERTUCA e Demetrio CONDELLO si siano in effetti incontrati mentre erano a piede libero presso un'autocarrozzeria, l'assunzione della figlia del ricorrente). Ancora, il Collegio del riesame ha individuato correttamente i riscontri esterni individualizzanti del fatto attribuito al ricorrente (che non devono costituire prova autonoma: cfr. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260607 - 01) non nelle stesse dichiarazioni del CRISTIANO, bensì in dati tratti dal compendio intercettivo che riguardano sia un'epoca più recente sia i periodi precedenti e relativi al rapporto dell'indagato con l'organizzazione criminale e all'attività da lui svolta per essa (il messaggio recapitato per conto di Pasquale BERTUCA, la nomina del difensore per il figlio dello stesso, il fatto che L'ARICÒ fosse retribuito con denaro societas dal vertice di essa, la sua disponibilità di armi, il fatto che si sia attivato tramite Vincenzo BERTUCA per recuperare un'autovettura rubata). Ed ha pertanto affermato, in maniera logica, che in relazione alla portata rappresentativa di tali compendio non fosse decisiva né la condanna del LIOTTA per analoghe condotte né l'assenza di precedenti a carico DELL'ARICÒ per reati di criminalità organizzata, così disattendendo la prospettazione della difesa. Ciò posto, deve ribadirsi che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Difatti, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.). Ebbene, alla luce di quanto sopra compendiato, nella specie non si ravvisano «illogicità evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 15138/2020, cit.), atte a inficiarne il percorso argomentativo nei suoi aspetti essenziali. Né può accedersi a una diversa interpretazione degli elementi in atti (e, segnatamente, delle conversazioni intercettate). Ancora, dando conto dei dati indiziari, l'ordinanza ha descritto la condotta tipica dell'ARICÒ (a chiare lettere attribuendogli pure la conoscenza del luoghi in cui erano custodite le armi, la presentazione presso un sodale detenuto per garantire che sarebbero state coperte le spese legali, la prontezza a porre in essere atti intimidatori), così individuando in maniera congrua e conforme al diritto, nell'ottica gravemente indiziaria propria della cautela, quel «contributo alla vita del sodalizio [...] apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice», ossia la condotta propria di chi è membro dell'associazione di tipo mafioso (cfr. per tutte Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01); e ravvisando «lo stabile inserimento» dell'ARICÒ «nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). 2. Con il secondo motivo, con riguardo alla ritenuta sussistenza della esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, il ricorrente ha osservato che, nel caso di specie, le presunzioni di legge - possono operare a condizione che non difettino ragioni di cautela, sulla scorta di dati che depongano in tal senso; e, al riguardo, ha rappresentato l'assenza di elementi di fatto dai quali desumere il pericolo di inquinamento probatorio, alla luce della natura della piattaforma indiziaria (ossia le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le intercettazioni) che non sarebbe passibile di un intervento volto ad incidere su di essa. Quanto al pericolo di reiterazione, ha rappresentato che esso deve essere connotato da concretezza. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile poiché non ha mosso censure all'ordinanza impugnata, non indicando neppure il vizio da cui sarebbe affetta, ma a ben vedere ha prospettato una diversa valutazione degli elementi di fatto, in ogni caso argomentando in maniera apodittica e slegata da effettivi riferimenti al caso di specie e, perciò generica, senza neppure specificare quali sarebbero stati gli elementi la cui valutazione sarebbe stata pretermessa, atti a superare le predette presunzioni (Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197 - 01; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M.,Rv. 274180 - 02). 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Infine, devono mandarsi alla Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c
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