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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 dicembre 1998

Cassazione n. 02804/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/12/1998 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32706/22 Rilevato che con sentenza in data 28 giugno 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 20 luglio 2018 del Tribunale di Trani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha presentato un'unica censura per omessa motivazione sulle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo non sia specifico perché consiste in deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto fondanti le richieste: peraltro, la sentenza impugnata reca ampia motivazione in merito all'accertamento del reato a partire dal verbale di arresto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/12/1998 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 32706/22 Rilevato che con sentenza in data 28 giugno 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 20 luglio 2018 del Tribunale di Trani che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Rilevato che il ricorrente ha presentato un'unica censura per omessa motivazione sulle cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo non sia specifico perché consiste in deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto fondanti le richieste: peraltro, la sentenza impugnata reca ampia motivazione in merito all'accertamento del reato a partire dal verbale di arresto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così dec
Sentenza Cassazione n. 02804/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris