CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43352/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata riduzione della pena per la scelta dell'imputato di procedere con giudizio abbreviato, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato emerge chiaramente che la Corte di merito, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dopo avere ridotto l'aumento per continuazione della pena base originariamente fissata dal giudice di primo grado, ha applicato l'ulteriore riduzione di pena per la scelta del rito (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA]