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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 33591/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11975/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in PALERMO, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –resistente – avverso l’ordinanza emessa nel proc. n. 30/2020 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. Con ricorso exart. 702 bis cod. civ. promosso innanzi al Tribunale di Palermo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] perché le fossero liquidati compensi relativiall’incarico professionale svolto insieme ad altro professionista in un giudizio civile , tenutosi presso il Tribunale di Palermo,avente a oggetto l’apertura d i successione legittima con richiesta di accertamento giudiziale di lesione di legittima e contestuale azione di riduzione delle donazioni. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio eccependo l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, l’ intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 cod. civ.

In subordine, contestò l’entità del preteso credito , con richiesta di riduzione dello stesso in proporzione de ll’attività effettivamente prestata dalla legale, alla durata dell’incarico e al valore della controversia.

2. Il Tribunale di Palermo rigettò la domanda della Giuffredo ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da parte resistente.

Il Tribunale, accertato che l’ultimo atto interruttivo risaliva al sollecito del 19/5/2015, reputò decorso il termine triennale di prescrizione.

Assunse, inoltre, che le difese dell’Alfieri non fossero incompatibili con l’avanzata eccezione di prescrizione.

Infine, soggiunse che sul punto riguardante il pagamento la Giuffredo non aveva deferito giuramento decisorioe neppure interrogatorio formale.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] resiste con “memoria di costituzione ”.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

4. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n.3) , cod. proc. civ. per aver e il Tribunale erroneamente applicato al caso di specie la norma sulla prescrizione presuntiva o per averla applicata in assenza dei presupposti.

L’eccezione di prescrizione presuntiva, spiega la ricorrente, non è assimilabile a quella ordinaria, avendo come effetto l’inversione dell’onere probatorio.

Di conseguenza non tollera ogni altra contestazione attinente al credito azionato.

Per contro, l’Alfieri aveva contestato qualità e durata della prestazione professionale, di talché l’eccezione di prescrizione presuntiva avrebbe dovuto essere rigettata.

5. Con il secondo motivo si censura l’omesso e/o erroneo esame dellerisultanze istruttorie aventi carattere decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, co.1, n. 5) cod. proc. civ.

A dispetto di quanto affermato nella decisione l’esponente aveva ritualmente deferito il giuramento decisorio, ove il Giudice avesse reputato ammissibile e correttamente formula l’eccezione di prescrizione presuntiva.

6. Con il terzo motivo si censura l’ordinanza impugnata per omesso e/o erroneo esame, non avendo il Tribunale ammesso il giuramento decisorio e l’interrogatorio formale richiesti in via subordinata nelle controdeduzioni al verbale del 23/09/2020 e nel ricorso introduttivo, né statuito sulla prova testimoniale avanzata dalla ricorrente, determinando pertanto la violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 co. 1 n.4).

7. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte, a più riprese e con convergenti pronunciamenti, ha delineato portata, presupposti e peculiarità della prescrizione presuntiva.

Si è così uniformemente chiarito che la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto.

Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (Sez. 2, n. 30058, 14/12/2017, Rv. 646603 - 01).

Principio, questo, ben radicato da molti decenni (cfr. Cass. n. 748/1965).

Di conseguenza, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista, sebbene la società-cliente avesse contestato le somme richieste e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo) - Sez. 2, n. 15665, 05/06/2023, Rv. 668039 -.

Il debitore che neghi (in tutto o in parte) l'esistenza del credito, ovvero l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa, anche implicitamente attraverso la contestazione del credito, non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la "ratio" dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (Sez. 1, n. 17595, 28/06/2019, Rv. 654428 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 21107/2009, 14927/2010, 12771/2012, 23751/2018, 34710/2024).

Nel caso di specie, dalla scheletrica motivazione resa dal Tribunale di Palermo è dato cogliere che la resistente ([OSCURATO:PERSONA]) deduceva che in atti vi era solo una comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26.2.2013 e la successiva revoca del 7.10.2013 .

Indi, viene apoditticamente affermato che la resistente non aveva articolato difese incompatibili con la predetta eccezione e, poiché era decorso il triennio di legge dall’ultimo atto interruttivo, il diritto azionato dall’avvocato era prescritto.

Siccome specificatamente allegato dalla ricorrente risulta, per contro, che l’Alfieri aveva contestato le ragioni che giustificano una richiesta di liquidazione di compensi in misura grandemente superiore rispetto all’opera effettivamente prestata e chiesto, in via di subordine, parametrare [il compenso spettante] in ragione dell’effettiva attività prestata e della durata dell’incarico e del valore minimo È del tutto evidente che il Giudice del merito, pur avendo manifestato di volere aderire ai principi elaborati in materia da questa Corte, se ne discosta di fatto in sede di sussunzione del fatto processuale siccome effettivamente svoltosi.

Dalla sintesi giurisprudenziale sopra richiamata, invero, si ricava che l’eccezione di prescrizione presuntiva - con la quale la legge intende definire vicende contrattuali minute della vita quotidiana, la cui posta creditoria abitualmente o come d’uso viene definita in un tempo relativamente breve - è opponibile nel solo caso in cui dalla condotta processuale del debitore risulti univocamente che lo stesso abbia estinto il debito.

Evenienza, questa, che non ricorre ove costui contesti, anche solo in parte, la natura e il valore della controprestazione, con ciò stesso ammettendo che quell’obbligazione non sia stata, in tutto o in parte, estinta.

Avendo l’Alfieri tenuto proprio una tal condotta processuale incompatibile con la ratio dell’istituto della prescrizione presuntiva, la decisione non è conforme alla consolidata interpretazione di legittimità.

8. In ragione di quanto svolto, assorbiti (in senso proprio) gli altri motivi, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che s’individua nel Tribunale collegiale di Palermo, in altra composizione, riesaminerà la vicenda facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato e regolerà il capo delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia al Tribunale collegiale di Palermo, in altra co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11975/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in PALERMO, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in atti; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore; –resistente – avverso l’ordinanza emessa nel proc. n. 30/2020 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Con ricorso exart. 702 bis cod. civ. promosso innanzi al Tribunale di Palermo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] perché le fossero liquidati compensi relativiall’incarico professionale svolto insieme ad altro professionista in un giudizio civile , tenutosi presso il Tribunale di Palermo,avente a oggetto l’apertura d i successione legittima con richiesta di accertamento giudiziale di lesione di legittima e contestuale azione di riduzione delle donazioni. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio eccependo l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, l’ intervenuta prescrizione presuntiva ex art. 2956 cod. civ. In subordine, contestò l’entità del preteso credito , con richiesta di riduzione dello stesso in proporzione de ll’attività effettivamente prestata dalla legale, alla durata dell’incarico e al valore della controversia. 2. Il Tribunale di Palermo rigettò la domanda della Giuffredo ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da parte resistente. Il Tribunale, accertato che l’ultimo atto interruttivo risaliva al sollecito del 19/5/2015, reputò decorso il termine triennale di prescrizione. Assunse, inoltre, che le difese dell’Alfieri non fossero incompatibili con l’avanzata eccezione di prescrizione. Infine, soggiunse che sul punto riguardante il pagamento la Giuffredo non aveva deferito giuramento decisorioe neppure interrogatorio formale. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso fondato su tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] resiste con “memoria di costituzione ”. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. 4. Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2956 e 2959 cod. civ. in relazione all’art. 360, co. 1, n.3) , cod. proc. civ. per aver e il Tribunale erroneamente applicato al caso di specie la norma sulla prescrizione presuntiva o per averla applicata in assenza dei presupposti. L’eccezione di prescrizione presuntiva, spiega la ricorrente, non è assimilabile a quella ordinaria, avendo come effetto l’inversione dell’onere probatorio. Di conseguenza non tollera ogni altra contestazione attinente al credito azionato. Per contro, l’Alfieri aveva contestato qualità e durata della prestazione professionale, di talché l’eccezione di prescrizione presuntiva avrebbe dovuto essere rigettata. 5. Con il secondo motivo si censura l’omesso e/o erroneo esame dellerisultanze istruttorie aventi carattere decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, co.1, n. 5) cod. proc. civ. A dispetto di quanto affermato nella decisione l’esponente aveva ritualmente deferito il giuramento decisorio, ove il Giudice avesse reputato ammissibile e correttamente formula l’eccezione di prescrizione presuntiva. 6. Con il terzo motivo si censura l’ordinanza impugnata per omesso e/o erroneo esame, non avendo il Tribunale ammesso il giuramento decisorio e l’interrogatorio formale richiesti in via subordinata nelle controdeduzioni al verbale del 23/09/2020 e nel ricorso introduttivo, né statuito sulla prova testimoniale avanzata dalla ricorrente, determinando pertanto la violazione degli artt. 115, 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 co. 1 n.4). 7. Il primo motivo è fondato. Questa Corte, a più riprese e con convergenti pronunciamenti, ha delineato portata, presupposti e peculiarità della prescrizione presuntiva. Si è così uniformemente chiarito che la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 c.c. si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (Sez. 2, n. 30058, 14/12/2017, Rv. 646603 - 01). Principio, questo, ben radicato da molti decenni (cfr. Cass. n. 748/1965). Di conseguenza, il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore; tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva accolto l'eccezione di prescrizione presuntiva del credito del professionista, sebbene la società-cliente avesse contestato le somme richieste e, quindi, tenuto una condotta incompatibile con il loro riconoscimento e saldo) - Sez. 2, n. 15665, 05/06/2023, Rv. 668039 -. Il debitore che neghi (in tutto o in parte) l'esistenza del credito, ovvero l'esecuzione delle prestazioni sulle quali si basa la relativa pretesa, anche implicitamente attraverso la contestazione del credito, non può avvalersi dell'eccezione di prescrizione presuntiva, poiché tali difese risultano incompatibili con la "ratio" dell'istituto, fondato sulla presunzione che, una volta decorso il lasso di tempo predeterminato dal legislatore, il debito sia stato pagato (Sez. 1, n. 17595, 28/06/2019, Rv. 654428 – 01; conf., ex multis, Cass. nn. 21107/2009, 14927/2010, 12771/2012, 23751/2018, 34710/2024). Nel caso di specie, dalla scheletrica motivazione resa dal Tribunale di Palermo è dato cogliere che la resistente ([OSCURATO:PERSONA]) deduceva che in atti vi era solo una comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26.2.2013 e la successiva revoca del 7.10.2013 . Indi, viene apoditticamente affermato che la resistente non aveva articolato difese incompatibili con la predetta eccezione e, poiché era decorso il triennio di legge dall’ultimo atto interruttivo, il diritto azionato dall’avvocato era prescritto. Siccome specificatamente allegato dalla ricorrente risulta, per contro, che l’Alfieri aveva contestato le ragioni che giustificano una richiesta di liquidazione di compensi in misura grandemente superiore rispetto all’opera effettivamente prestata e chiesto, in via di subordine, parametrare [il compenso spettante] in ragione dell’effettiva attività prestata e della durata dell’incarico e del valore minimo È del tutto evidente che il Giudice del merito, pur avendo manifestato di volere aderire ai principi elaborati in materia da questa Corte, se ne discosta di fatto in sede di sussunzione del fatto processuale siccome effettivamente svoltosi. Dalla sintesi giurisprudenziale sopra richiamata, invero, si ricava che l’eccezione di prescrizione presuntiva - con la quale la legge intende definire vicende contrattuali minute della vita quotidiana, la cui posta creditoria abitualmente o come d’uso viene definita in un tempo relativamente breve - è opponibile nel solo caso in cui dalla condotta processuale del debitore risulti univocamente che lo stesso abbia estinto il debito. Evenienza, questa, che non ricorre ove costui contesti, anche solo in parte, la natura e il valore della controprestazione, con ciò stesso ammettendo che quell’obbligazione non sia stata, in tutto o in parte, estinta. Avendo l’Alfieri tenuto proprio una tal condotta processuale incompatibile con la ratio dell’istituto della prescrizione presuntiva, la decisione non è conforme alla consolidata interpretazione di legittimità. 8. In ragione di quanto svolto, assorbiti (in senso proprio) gli altri motivi, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che s’individua nel Tribunale collegiale di Palermo, in altra composizione, riesaminerà la vicenda facendo applicazione del principio di diritto sopra richiamato e regolerà il capo delle spese anche del presente giudizio. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia al Tribunale collegiale di Palermo, in altra co
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