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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026

Cassazione n. 09268/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controComune di Bassano del Grappa, in persona del sindaco p.t., rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.1409/2018 depositata l’ 11 dicembre 2018Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]BilliNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di cinque avvisi diaccertamento relativi all’ICI per gli anni dal 2009, 2010, 2011 (nn. 10A/2012,11A/2013, 7A/2014, n. 8A/2014, n. 9A/2014) e due relativi all’IMU per glianni 2012 e 2013 (n. 10A/2014, n. 11A/2014) per infedele dichiarazione econseguente omesso parziale versamento, emessi dal comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi odierno controricorrente) nei confronti dellaItalceramica s.r.l. (d’ora in poi ricorrente).L’oggetto della pretesa impositiva riguardava due aree di cui una destinata,in base al PRG, «per funzioni pubbliche e di interesse collettivo – zone pergioco e lo sport», mentre l’altra, prevista dal Piano degli Interventi, «perfunzioni pubbliche – aree per attrezzature sportive e verdi – area a parco» econsisteva: a) nella differenza tra quanto versato dalla ricorrente secondo lenorme previste per i terreni agricoli e quelle risultanti da una relazione distima redatta da un funzionario comunale sulla base di un valore unitario di€ 30 al mq; b) nella sanzione per infedele dichiarazione pari al 50%dell’imposta non versata, ridotta ad un quarto nel caso di pagamento entro60 giorni dalla notifica.La CTP ha accolto il ricorso.La CTR, riformando la pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la legittimitàdegli avvisi di accertamento impugnati, delle sanzioni irrogate e la congruitàdel valore unitario posto a base del calcolo per gli imponibili sulla base delleseguenti ragioni:- le aree in oggetto non sono agricole e la base imponibile deve esseredeterminata in relazione al valore di mercato, secondo l’orientamentoconsolidato della giurisprudenza di legittimità;- nel caso di specie, sia il PRG, sia il Piano degli interventi, stabiliscono chel’individuazione delle aree ha valore programmatico, mentre l’effettivadestinazione va definita nell’ambito degli strumenti urbanistici attuativi;- le disposizioni contenute nel PRG e nel Piano degli interventi prevedonouna pluralità di destinazioni puntuali per lo svolgimento di attività cheNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026possono essere anche di iniziativa privata, quali impianti sportivi, in genereData pubblicazione 13/04/2026(piscine palestre), sedi associative, teatri, farmacie, uffici pubblici in genere,uffici postali, impianti telefonici, gas, energia elettrica, case per anziani e diassistenza persone diversamente abili, centri sanitari poliambulatoriali, casedi cura, centri religiosi e dipendenze, conventi, esposizioni e fiere, centri diricerca privati, stazioni di rifornimento e servizio;- in tal senso il Piano degli interventi prevede che i servizi pubblici possonoessere realizzati e gestiti, oltre che dall’Amministrazione comunale, anchedai privati previa stipula di apposita convenzione;- è da escludere che per tali aree sia preclusa una modifica del territorio,con la conseguenza che la base imponibile deve essere determinata inrelazione alle potenzialità edificatorie;- con riferimento al valore delle aree, la società ha versato l’imposta in sededi autoliquidazione su una base imponibile pari a € 11.695,71 e un valoreunitario di 0,87 al mq; tale valore è irreale in rapporto anche ai valori agricolimedi (VAM) attribuiti dalla Commissione provinciale espropri per terrenicoltivati a prato individuati per il 2009 in € 7,43 al mq, per il 2010 e il 2011in € 7,50 al mq, per il 2013 in € 7,75;- dalle delibere comunali agli atti risulta che il valore attribuito alle areesituate nella “zona 2” è pari a € 231 per gli anni 2011 e 2012, e a € 225 perl’anno 2013;- risulta, pertanto, evidente il significativo abbattimento operato dal comunenell’attribuire ai terreni per cui è causa un valore unitario pari a € 30 al mq,che è da ritenersi congruo;- con riferimento alle sanzioni non può essere applicata la continuazione tral’ICI e l’IMU, trattandosi di imposte diverse, benché con forti analogie; lesanzioni irrogate, in ogni caso, sono state determinate ai sensi dell’art. 12,comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992.La ricorrente propone ricorso, fondato su sei motivi e deposita memoria, ilcontroricorrente si è costituito proponendo controricorso e depositamemoria.Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026La causa è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza, in quanto ilData pubblicazione 13/04/2026sesto motivo di impugnazione, riguardante le sanzioni irrogate, ponevaquestioni di rilevanza nomofilattica.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso; la controricorrente ha depositato ulteriore memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.1, comma 2, 2 e 5,comma 5 e 7, del d.lgs. n. 504 del 1992, 13, comma 3, e 5 del d.lgs. n.201 del 2011, dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 223 del 2006.

Deduceche, contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, lostrumento urbanistico generale adottato dall’odierno controricorrenteesclude un utilizzo a scopo edificatorio delle aree oggetto del giudizio.

Laspecifica destinazione urbanistica di tali aree, a parco o a sede stradale, èdi carattere pubblicistico, con preclusione di qualsiasi possibilitàedificatoria.

Ulteriore conferma di tale assunto dovrebbe trarsi, ad avvisodella ricorrente, dal certificato di destinazione urbanistica riprodotto inparte nel ricorso che precluderebbe qualsiasi trasformazione delle aree.Contesta, quindi, la ricostruzione della sentenza impugnata, secondo cuile previsioni urbanistiche dettate dal vigente Piano di interventi avrebberonatura meramente programmatica e non escluderebbero l’edificazione neiterreni per cui è causa.1.1.

Il primo motivo sollecita la questione di diritto riguardante il rapportotra il Piano degli interventi comunali (d’ora in poi PI) e il Piano di assettodel territorio comunale (d’ora in poi PAT).Sotto il profilo normativo, per chiarire in quale posizione si pone il PIrispetto al PAT, occorre ricordare che, secondo la l. regione Veneto, 23aprile 2004, n. 11, art. 3, comma 4, lett. a): «4.

La pianificazione siarticola in: a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degliinterventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale,piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanisticiNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Ai sensi dell’art. 17, nel testo applicabile alla fattispecie prima delleData pubblicazione 13/04/2026modifiche apportate dall'articolo 22, comma 1 della L.R. 6 giugno 2017,n. 14) «1.

Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilanciopluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubblichee con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali eregionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di pianiurbanistici attuativi (PUA).2.

Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT)sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondole modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensidell'articolo 50, comma 1, lettera b);b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati allapredisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limitiper la modifica dei perimetri da parte dei PUA;c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cuiall'articolo 20, comma 14;d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gliindici edilizi;e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente dasalvaguardare;f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazionee di conservazione;g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventidi valorizzazione e sostenibilità ambientale;h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblicononché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decretolegislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare oriqualificare;i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zonaimpropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire aseguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventualeNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventualicompensazioni di cui all'articolo 37;j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fascedi rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionalidi altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, alpiano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano perl’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai pianipluriennali per la mobilità ciclistica;3.

Il PI può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previstedall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968,n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra ifabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamentiresidenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovistrumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensidell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765":a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici;b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente.4.

Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuovaurbanizzazione o riqualificazione, il comune può attivare procedure adevidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobilinonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento cherisultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualitàurbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT.

La procedura si concludecon le forme e nei modi previsti dall’articolo

6.5. Il PI è formato da:a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operativeed il quadro economico;b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;c) le norme tecniche operative;d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026e) il registro dei crediti edilizi;Data pubblicazione 13/04/2026f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamentodel quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenutenegli elaborati di cui alle lettere a), b), e c)»Può, dunque, affermarsi che il Piano degli interventi unitamente al pianodi assetto del territorio comunale (PAT) integra il piano regolatorecomunale, come, del resto, anche espressamente affermato dall’art. 3,comma 4, lett. a), l. regione Veneto, 23 aprile 2004, n. 11, soprarichiamato.1.2.

Il motivo è infondato.

La ricostruzione operata nella sentenza impugnatache ha considerato le aree oggetto del giudizio suscettibili di unapotenzialità edificatoria ricondotta alle previsioni di cui all’art. 39 edell’art. 40.3 delle Note operative, deve ritenersi corretta.Occorre ricordare il principio di legittimità in tema di determinazione delvalore imponibile, in materia di ICI, secondo cui l'edificabilità di un'area,ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibilefondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essaindipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regionee dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass., Sez.

U, n.25506/2006, Rv. 593375 – 01, Sez. 5, n. 16714/2007, Rv. 600084 – 01,Sez. 5, n. 20137/2012, Rv. 624293 – 01, Sez. 5, n. 6702/2020, Rv.657450 – 01).Con specifico riferimento alla questione della determinazione in concretodel valore delle aree, poi, il Collegio intende dare seguito al principio percui in tema di ICI, l'inclusione di un'area destinata dal piano regolatoregenerale a "verde attrezzato e spazio per lo sport" non esclude l'oggettivocarattere edificabile della stessa, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del1992, ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, davalutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorieconsentite dalla destinazione impressa (Cass., Sez. 5, n. 21351/2021,Rv. 662006 - 01).Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), come anche osservatoData pubblicazione 13/04/2026dal Procuratore Generale, l'inclusione di un'area in una zona destinata dalpiano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incidesenz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, davalutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialitàedificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile, ex art. 2del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta,stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vannotenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire menol'originaria natura edificabile (Cass., Sez. 5, n. 23814/2016, Rv. 641988– 01, Sez. 6 - 5, n. 17764/2018, Rv. 649382 - 01).Nel caso in esame la sentenza, in linea con i principi sopra richiamati, haaccertato che: a) la ricorrente ha versato l’imposta in sede diautoliquidazione su una base imponibile pari a € 11.695,71 e un valoreunitario di 0,87 al mq; b) tale valore è irreale in rapporto anche ai valoriagricoli medi (VAM) attribuiti dalla Commissione provinciale espropri perterreni coltivati a prato individuati per il 2009 in € 7,43 al mq, per il 2010e il 2011 in € 7,50 al mq, per il 2013 in € 7,75; c) dalle delibere comunaliagli atti risulta che il valore attribuito alle aree situate nella “zona 2” èpari a € 231 per gli anni 2011 e 2012, e a € 225 per l’anno 2013.Da ciò ha tratto la conseguenza che era evidente il significativoabbattimento operato dal comune nell’attribuire ai terreni per cui è causaun valore unitario pari a € 30 al mq, ritenendolo, pertanto, congruo.Risulta, quindi, un apprezzamento di fatto, la cui verifica è preclusa inquesta sede, che risponde a criteri di logicità e chiarezza.2.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, n. 5,c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi dedotti e allegati, oggetto didiscussione tra le parti, quali il certificato di destinazione urbanistica, cuisi è fatto cenno nel primo motivo, e la perizia giurata di parte, documentiprobatori che escludono la potenziale edificabilità delle aree.2.1 Il motivo è infondato.

Già da tempo in sede di legittimità è statoaffermato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenzaNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità,Data pubblicazione 13/04/2026non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processualesottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico - formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in viaesclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diassumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo dellaomissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, puòlegittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento delgiudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (oinsufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalleparti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto trale argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentirel'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base delladecisione (Sez. 5, n. 19547/2017, Rv. 645292 – 01, Sez. 6 - 5, n.29404/2017, Rv. 646976 – 01, ma nello stesso senso già Sez. 6 - 5, n.1414 del 2015, Rv. 634358 – 01, Sez.

L, n. 11670/2006, Rv. 589071 –01, Sez.

L, n. 11660/2006, Rv. 589044 - 01, Sez. 2, n. 23286 del 2005,Rv. 585444 – 01).

Sulla base dei principi ora richiamati, il motivo, nellaparte in cui tende ad indurre una rivisitazione del quadro probatorio, deveritenersi inammissibile.Sotto un diverso profilo si osserva anche che la giurisprudenza di questaCorte è, ormai, consolidata nell'affermare che: il novellato testo dell'art.360, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico checoncerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattereNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé viziodi omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causasia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppureil cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi dellapredetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione, ipotesi che non ricorrono affatto nel caso dispecie (Cass., Sez.

U., n. 34476/2019, Rv. 656492 - 03; Cass., Sez.

U.,n. 33679/2018; Cass., Sez.

U., n. 8053/2014, Rv. 629831 - 01).Per tali ultimi rilievi il motivo è, altresì, inammissibile.Si osserva, inoltre, che nel caso in esame, per le ragioni già sviluppate inrelazione al primo motivo, la motivazione posta a base della decisioneimpugnata, consente di comprendere perfettamente il percorso logicoseguito, del resto, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità.La sentenza impugnata ha dato conto di avere esaminato la perizia diparte, ha espressamente tenuto conto delle delibere della Giuntacomunale e ha, infine, provveduto alla determinazione del valore dellearee.Occorre, inoltre, aggiungere, che l’esame e la valorizzazione del certificatodi destinazione urbanistica non sarebbero, comunque, idonei a ribaltarele conclusioni cui è giunta la sentenza.

Ciò, proprio, in virtù degli effettidell’inserimento delle aree nel PRG, come chiarito dai precedenti diNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026legittimità richiamati nell’esame del primo motivo di impugnazione (v.punto 1.2).

Tali ultimi rilievi determinano l’infondatezza del motivo inesame.3.

Con il terzo motivo la ricorrente prospetta in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,denunciando il vizio di ultrapetizione.

Denuncia che, per la determinazionedel valore imponibile delle aree, il comune si sia avvalso solo di unarelazione del tecnico comunale e di due atti compravendita, ma non hamai allegato, né dedotto le delibere comunali e le tabelle dei valori agricolimedi utilizzate in sentenza per la motivazione circa la determinazionedella base imponibile e del valore unitario medio.La ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia, in realtàrichiamato in motivazione le tabelle «al fine di dimostrare la naturasottostimata, pur considerando il terreno come agricolo, del valoreimponibile dell’area originariamente dichiarato dalla societàcontribuente».3.1.

Il motivo è infondato.

Giova, in proposito, ricordare che in tema discrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudicedi merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata arisolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi cheil singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrireall'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressionedella discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea aicompiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito dellariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile colricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede dilegittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono statecompiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n.37382/2022, Rv. 666679 – 05).Deve escludersi che la sentenza sia incorsa in un vizio di ultrapetizione, inquanto uno dei temi centrali della controversia riguardava laNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026determinazione del valore dei terreni e la congruità del valore unitarioData pubblicazione 13/04/2026posto a base del calcolo per gli imponibili.

La circostanza che la sentenzaabbia valorizzato dei dati emergenti da alcuni mezzi istruttori, piuttostoche quelli addotti dalla parte ricorrente non significa che sia uscita fuoridal perimetro del decidere.4.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, della l.n. 296 del 2006, 3 della l. n. 241 del 1990, 7 della l. n. 212 del 2000, 5,comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 e 13, comma 13, del d.lgs. n. 201del 2011.

Si duole che il valore imponibile ritenuto congruo di € 30 al mqsia eccessivo per i seguenti ordini di motivi: a) l’individuazione è avvenutaprescindendo dall’obbligatoria determinazione al 1° gennaio di ogni annodi imposta, come richiesto dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992,e, inoltre, per l’intera area senza distinguere zona destinata a parco ezona destinata a strade; b) nella stessa relazione del funzionariocomunale si riconosce che le aree sono scarsamente edificabili, tanto cheviene preso come riferimento il valore di esproprio, che ha naturarisarcitoria ed è ben diverso dal valore in comune commercio, come,invece, richiesto dalla normativa; c) il valore non trova conferma neanchenegli atti di compravendita presi come riferimento; d) non è statariconosciuta la riduzione del 20% prevista dal comune per aree site inperiferia (delibera comunale n. 124 del 6 giugno 2013); e) non è statoneanche tenuto conto, ai fini della determinazione del valore delle fascedi rispetto stradale previste dall’art. 17 delle [OSCURATO:PERSONA] operative alPiano degli Interventi.4.1.

Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato.

È la stessaricorrente a riconoscere che la relazione di stima del tecnico comunale fariferimento alle indennità di esproprio.

In proposito si riporta nuovamentela parte di sentenza riferita alla determinazione del valore imponibile dellearee: « la società ha versato l’imposta in sede di autoliquidazione su unabase imponibile pari a € 11.695,71 e un valore unitario di 0,87 al mq; talevalore è irreale in rapporto anche ai valori agricoli medi (VAM) attribuitiNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026dalla Commissione provinciale espropri per terreni coltivati a pratoindividuati per il 2009 in € 7,43 al mq, per il 2010 e il 2011 in € 7,50 almq, per il 2013 in € 7,75;- dalle delibere comunali agli atti risulta che il valore attribuito allearee situate nella “zona 2” è pari a € 231 per gli anni 2011 e 2012, e a €225 per l’anno 2013;- risulta, pertanto, evidente il significativo abbattimento operato dalcomune nell’attribuire ai terreni per cui è causa un valore unitario pari a€ 30 al mq, che è da ritenersi congruo;»La sentenza, con la motivazione riportata anche nella parte in fatto dellapresente ordinanza, ha dimostrato che, pur a volere prendere inconsiderazione i valori agricoli medi, considerati per gli espropri perterreni coltivati, il valore unitario (di 0,87 al mq) preso a base nella fasedi autoliquidazione è irreale.Se anche in sentenza non si è fatto riferimento esplicito all’obbligatoriadeterminazione al 1° gennaio di ogni anno di imposta, in ogni caso si ètenuto conto dei valori medi agricoli, nonché di quelli adottati nelledelibere comunali e si è ritenuto congruo il considerevole abbattimentoeffettuato dall’odierno controricorrente.Le deduzioni del motivo in esame, se pure presentate come censure diviolazione di legge, non dimostrano e non indicano la ragione per cui ilvalore unitario cui è pervenuta la sentenza sia contraria a disposizioninormative, ma tendono sostanzialmente a fare ritenere che taledeterminazione sia eccessiva, inducendo a una rivalutazione degli esitiistruttori, preclusa in questa sede.

Sotto tale profilo le censure sonoinammissibili.Le stesse osservazioni valgono con riferimento alle censure relativeall’incongruenza degli atti di compravendita presi a paragone, basate supresunzioni o supposizioni circa le ragioni per cui il proprietario del terrenolimitrofo si sia determinato alla vendita.Si ritiene, viceversa, che la sentenza abbia tenuto conto degli elementiche la ricorrente lamenta siano stati omessi (v. punti 8,9,10,11 dellaNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026sentenza) e che il considerevole abbattimento del valore unitario da €Data pubblicazione 13/04/2026225/231 a € 30 operato dal comune, sia stato ritenuto congruo dai giudicidi secondo grado proprio in relazione all’esistenza dei vincoli didestinazione gravanti sulle aree.

Sulla base di tali rilievi il motivo èinfondato.5.

Con il quinto motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, n. 5,c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi dedotti e allegati, oggetto didiscussione tra le parti.

Contesta, riprendendo le ragioni riportate nellalett. e) del punto 4 della presente ordinanza, che la sentenza non abbia inalcun modo preso in considerazione i documenti probatori da cui risultache le aree oggetto d’imposizione sono sottoposte a gravosi vincoli dirispetto, in ragione dell’esistenza di prospicienti strade urbane di altoscorrimento, o di strade comunali che ne compromettono il valorecommerciale.6.

Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato per le stesseragioni indicate al punto 2 della presente ordinanza in relazione al secondomotivo di ricorso, cui si fa rinvio.7.

Con il sesto motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 del d.lgs. n. 472del 1997.

Si denuncia l’erroneità della sentenza nella parte in cui haritenuto che il comune abbia applicato la disposizione sopra citata,quando, viceversa, ha considerato ogni annualità a sé stante eprovveduto ad applicare per ciascuna di esse la sanzione per infedeledichiarazione pari al 50%.

Evidenzia che l’art. 12 sopra citato non èneanche richiamato negli avvisi di accertamento e contestal’inapplicabilità dell’istituto della continuazione tra violazioni nonriguardanti lo stesso tributo.8.

Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.Per quanto concerne l’effettiva applicazione nel caso concreto dell’istitutodella continuazione ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, osservail Collegio che la motivazione della sentenza sul punto non chiarisceperché e in che termini le stesse siano state ritenute determinate «inNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026considerazione dell’importo irrogabile ai sensi dell’art. 12, comma 5, delData pubblicazione 13/04/2026d.lgs. n. 546 del 1992».Negli avvisi di pagamento agli atti (doc. 2 ricorso primo grado fascicolodel controricorrente) non c’è alcun riferimento alla continuazione, marisulta, invece, che la sanzione «è irrogata contestualmente conapplicazione degli importi minimi edittali previsti pari al 100%dell’imposta non versata in caso di omissione di denuncia e pari al 50%dell’imposta non versata in caso di infedele denuncia..».

Né, poi, nellaspecifica sottostante si dà conto della continuazione.Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà verificare anche se sugli importirichiesti per l’ICI e per l’IMU a titolo di sanzioni sia stata effettivamenteapplicata la continuazione, ai sensi dell’art. 12 sopra citato e, in casonegativo, provvedere alla determinazione del dovuto.8.1.

Superata tale questione, riguardante l’effettiva applicazione nel casoconcreto dell’istituto della continuazione ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n.472 del 1997, occorre affrontare la questione di fondo riguardante lapossibilità di porre in continuazione illeciti accertati per infedele denunciae insufficiente versamento riguardanti l’ICI con i medesimi illecitiriguardanti l’IMU, ovvero se la continuazione dovrà essere calcolata solonell’ambito delle violazioni riguardanti il medesimo tributo.Si pone, quindi, la necessità di:a) coordinare le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del d.lgs. 18dicembre 1997, n. 472, che definisce le violazioni della stessa indole,con l’art. 12, comma 5, del medesimo d.lgs., riguardante la previsionedel cumulo giuridico nell’ipotesi di violazioni della stessa indolecommesse in periodi di imposta diversi;b) stabilire se - una volta configurata la portata del cumulo giuridicodelineato dall’art. 12, comma 5, in termini di autonomia rispetto alla(diversa) disposizione che delinea l’istituto della cd. progressionedell’illecito (art. 12, comma 2) – possano considerarsi della stessaindole, secondo la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, cit., ancheNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026violazioni relative a tributi diversi in ragione di «profili di sostanzialeData pubblicazione 13/04/2026identità».8.2.

Con riferimento al quesito a) si ricorda che una delle innovazioni dellariforma dell’apparato sanzionatorio - introdotta per effetto della delegacontenuta nell'art. 3, comma 133, della legge n. 662 del 1996 - èrappresentata dall'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, rubricato Criteri dideterminazione della sanzione, il quale, al comma 3, regola la recidiva inmateria tributaria.

Nel testo vigente ratione temporis, la disposizioneprevedeva che: «Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione èaumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, siaincorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degliarticoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di accertamento di mediazione e diconciliazione con adesione.

Sono considerate della stessa indole leviolazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, perla natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano oper le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità».L’art. 12, del citato d.lgs. disciplina, invece, il concorso di violazioni e lacontinuazione.

Con esso è stata introdotta, infatti, nell'ordinamentotributario la regola penalistica del cumulo giuridico in luogo di quellaprevigente del cumulo materiale.Esso, nella versione ratione temporis vigente, prevede: «1.

È punito conla sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave,aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione,viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette,anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali dellamedesima disposizione.2.

Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commettepiù violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono apregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazioneanche periodica del tributo.Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/20263.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piùtributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piùgrave aumentata di un quinto.4.

Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispettoai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributierariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e suiconsumi.5.

Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi diimposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà altriplo.

Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzionecontemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvededetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggettodel precedente provvedimento.

Se più atti di irrogazione danno luogo aprocessi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, ilgiudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzionecomplessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenzeprecedentemente emanate.6.

Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione dellaviolazione.7.

Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può esserecomunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previsteper le singole violazioni…omissis»Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l’ordinamento ha, dunque, previstol’applicazione di una sanzione unica, c.d. cumulo giuridico.Il dato letterale della disposizione ratione temporis vigente (art. 12,comma 1, d.lgs. cit.) prevede espressamente la sua applicazione anchea violazioni relative a diversi tributi.I commi 5 e 6 delineano i confini tra la continuazione (istituto di favore)e la recidiva (istituto punitivo).La continuazione ha la funzione di attenuare la sanzione applicabile alcontribuente che abbia commesso violazioni della stessa indole per piùperiodi d’imposta.

La ratio di tale attenuazione va rinvenuta nel fatto cheNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026il contribuente potrebbe non essersi reso conto dell’antigiuridicità delData pubblicazione 13/04/2026comportamento tenuto, fino a che questo non sia stato oggetto diconstatazione da parte dell’Ente deputato alla verifica o all’accertamento.Una conferma di tale assunto si rinviene nel successivo comma 6, in baseal quale l’individuazione della violazione e la sua constatazione ad operadell’Amministrazione interrompono la continuazione.

Da quel momento,il contribuente è avvertito dell’esistenza di una potenziale violazione allanormativa d’imposta.L'interruzione della continuazione (art. 12, comma 6), dunque, precludel'applicazione del trattamento sanzionatorio di favore previsto dall'art. 12,comma 1.

Di conseguenza, il soggetto potrà beneficiare del cumulogiuridico per tutte le violazioni antecedenti alla comunicazione, tornandoinvece operante la separata valutazione per quelle successive.

Taleinterruzione è anche il momento a partire dal quale la reiterazione dellapotenziale violazione assume l’opposta fisionomia della recidiva.La giurisprudenza di legittimità, nell’analisi delle norme sopra riportate,ha già valutato il fondamento della recidiva e della continuazione nelsistema tributario per concludere nel senso della compatibilità e lacontestuale coniugabilità dei due istituti (Cass., Sez. 5, n. 13330 del2019).

L’analisi, cui si rinvia per i chiari passaggi ricostruttivi, ha portatoa concludere che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineatodall'art. 7 comma 3 e dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 472/1992, ènecessario, quanto alla azione amministrativa e, dunque, al rilievo fiscale,che la violazione sia stata definitivamente accertata dal GiudiceTributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazionedella contestazione della violazione.La soluzione giurisprudenziale ha trovato, poi, conferma nella recenteriforma introdotta con il d.lgs. n. 87 del 2024 che, nel riformulare il citatoart. 7, al comma 3 ha previsto: «3.

Salvo quanto previsto al comma 4, lasanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre annisuccessivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta laNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazioneData pubblicazione 13/04/2026della stessa indole….».8.3.

Con riferimento al quesito b), relativamente al profilo riguardante ilcoordinamento tra le disposizioni ora riportate, si può ritenere che, dopoalcune oscillazioni, la Corte ha rilevato come l’istituto della continuazione,di cui al comma 5 dell’art. 12 citato, sia stato configurato «in termini diautonomia precettiva rispetto alle altre previsioni di favore» e, nellospecifico, incentrato sulla nozione di «violazioni della stessa indole», cosìrisultando previsto - rispetto alla disciplina delle altre fattispecie dicumulo giuridico per concorso formale o materiale nonché per cd.progressione nell’illecito (di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 12, cit.) - «nelcaso di violazioni commesse in diversi periodi di tempo, un elementoincidente su di un trattamento di favore sul piano dell'applicazione dellediverse sanzioni in modo distinto e diverso da quelle già configurate neicommi precedenti», laddove detta nozione deve essere desunta dalladisciplina della recidiva (d.lgs. n. 472, cit., art. 7, comma 3).Si è, così affermato che, in tema di sanzioni amministrative per violazionidi norme tributarie, ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 5, d.l.gs.n. 472 del 1997 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs.n. 99 del 2000), il quale reca un precetto autonomo rispetto alle altreprevisioni di favore contenute nella stessa disposizione, è indispensabile,non già che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione,bensì che si tratti di violazioni della stessa indole, per tali dovendosiintendere, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto, le violazioni dellemedesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la naturadei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per lemodalità dell'azione, presentato profili di sostanziale identità (Cass., Sez.5, n. 34868/2021, Rv. 663135 – 01; nello stesso senso già Sez. 5, n.15554/2009, Rv. 608848 - 01, secondo cui la previsione di diverseviolazioni, della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi,rappresenta il paradigma legale della fattispecie).Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026Come è stato chiarito (Cass., Sez. 5, n. 34868/2021, Rv. 663135 – 01,cit.), le diverse previsioni configuranti l'applicabilità del cumulo giuridico,in caso di applicazioni di più sanzioni tributarie, sono caratterizzate dallascelta di attenuare, sotto il profilo dell'esigenza di effettività eproporzionalità, la sanzione da applicare e, quindi, il rigore sanzionatorioche sarebbe derivato dall'applicazione del cumulo materiale per ognisingola violazione tributaria realizzata.

In particolare, nel comma 2,l'attenuazione del rigore sanzionatorio trova la sua ragione nella unicitàfinalistica della condotta, posto che, nell'intento del legislatore, sussisteun intrinseco legame tra le varie violazioni commesse che si sostanzianell'incidenza progressiva e continua di ciascuna di esse sulla complessivadeterminazione dell'imponibile riferibile ad un determinato periodo diimposta (continuazione); nel comma 5, con specifico riferimento alleviolazioni commesse in periodi di imposta diversi, è presa inconsiderazione la specifica natura delle violazioni compiute, cioè il fattoche si tratti di violazioni della stessa indole.8.4.

Per quanto concerne l’ICI, già da tempo, la S.C. ha riconosciutol'applicabilità della disciplina del cumulo giuridico obbligatorio (Cass. Sez.5, n. 19650/2008, Rv. 604407 – 01, Sez. 5, n. 16526/2010, Rv. 614144- 01) e, in proposito, ha espressamente affermato che, in tema di sanzioniamministrative per violazioni tributarie, il principio della continuazione,sancito dall'art.12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472,secondo il quale quando violazioni della stessa indole vengono commessein periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dellametà al triplo, è applicabile anche all'ICI (Cass., Sez. 5, n. 26077/2015,Rv. 638112 - 01; Sez. 5, n. 3265/2012, Rv. 621989 – 01; Sez. 5, n.16051/2010, Rv. 614092 – 01, cit.; Sez. 5, n. 15554/2009, Rv. 608848– 01, cit.).

Tale orientamento ha trovato recente conferma con specificoriferimento in ipotesi di plurime violazioni per omesso o insufficienteversamento, su un medesimo immobile per il quale fossero stati emessipiù accertamenti per annualità successive (Cass., Sez. 5, n. 11432/2022,Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Rv. 664351 – 01, Sez. 5, n. 24234/2024, Rv. 672207 – 01, Sez. 5, n.Data pubblicazione 13/04/202626921/2025, Rv. 676724 - 01).8.5.

Con riguardo al secondo quesito posto alla lett. b), ovvero se possanoconsiderarsi della stessa indole, secondo la disposizione di cui all’art. 7,comma 3, cit., anche violazioni relative a tributi diversi in ragione di«profili di sostanziale identità», si osserva quanto segue.La giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni ha affermato che l’ICIe l’IMU, pur disciplinando tributi diversi, si pongono su una linea dicontinuità circa l’obbligo dichiarativo suscettibile di essere sanzionato epresentano tratti comuni, sotto diversi rilevanti profili riguardanti glielementi costitutivi dei tributi stessi, quali la soggettività e il presuppostoapplicativo.Sul rapporto tra i due tributi, è stato chiarito che la disciplina ICI funge,nell'ambito della fiscalità locale, da matrice di riferimento anche per itributi che si sono ad essa succeduti (d.lgs.23/2011, IMU; l.n. 147/2013,Iuc-Tasi; l.n.160/2019, nuova IMU) e che hanno accolto la medesimanozione di area fabbricabile (Cass., Sez.

U, n. 23902/2020, Rv. 659609 -01).La continuità sotto il profilo dell’obbligo dichiarativo è evincibile daglistessi dati normativi, quali per l'ICI, dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992, mentre per l'IMU, dall'art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, ratione temporisapplicabile, e successivamente dall'art. 1, comma 769, l. n. 160 del 2019(Cass., Sez. 5, n. 26921/2025, cit., con riferimento all’onere dichiarativodella variazione degli elementi di imposizione ritenuto insussistentenell'ipotesi in cui la variazione consiste nella sopravvenuta trasformazionedi un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumentourbanistico generale adottato dall'ente impositore).In altre pronunce si è affermata, poi, l’identità di ratio tra le discipline: aifini della soggettività passiva (Cass., Sez. 5, n. 11006/2025, Rv. 674703– 01, in particolare, ha riconosciuto per l’ICI e l’IMU l’equipollenza deglieffetti reali o obbligatori della concessione su aree demaniali); conNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026riguardo all’obbligo dichiarativo e all’omesso versamento (Cass., Sez. 5,Data pubblicazione 13/04/2026n. 26921/2025, RV. 676724 - 01, cit.).Analogamente sotto il profilo della legittimazione passiva, il regimespeciale di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (art. 2,comma 6, d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 410 del2001), è stato ritenuto applicabile all’ICI e all’IMU (Cass., Sez. 6-5, n.30081/2022, Sez. 6-5, n. 30078/2022, Sez. 6-5, n. 23111/2022, Sez. 5,n. 17124/2021, Sez. 5, n. 4138/2021, Rv. 660665 - 02).La continuità tra i due tributi in esame è stata anche evidenziata dallaCorte Costituzionale (sent. n. 112 del 2025, n. 21 del 2024, n. 12 del2023), la quale ha sottolineato, in linea con la giurisprudenza dilegittimità, parte della quale sopra richiamata, le «rilevanti similitudiniesistenti fra i due tributi», affermando che «l'IMU si pone in ideale lineadi continuità con l'ICI».Non risultano, per contro, dirimenti, in quanto esterne alla struttura deltributo, le diversità di gettito e finalizzazione di spesa esposte dal Comunea sostegno della non identità di indole.Da quanto sopra esposto, appare possibile concludere che l’ICI e l’IMU,pur non potendo considerarsi come un identico tributo, presentanofortissime similitudini, sia negli elementi oggettivi, sia in quelli soggettivi,essendo identica per entrambi la ratio della pretesa impositiva, tanto chele violazioni delle rispettive normative fiscali possono essere consideratedella medesima indole.La lettura dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione rationetemporis vigente, consente di ritenere che il legislatore ha inteso dilatarel’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico anche alle ipotesi diviolazioni riguardanti tributi diversi e, in questo senso depone il datoletterale della disposizione.Occorre, tuttavia, precisare che, anche al di là del dato letterale, inassenza di un’esplicita definizione normativa la lettura coordinata degli,art. 7 e 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, come fornita dalla giurisprudenzaNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026di legittimità sopra richiamata, fornisce l’interpretazione del concetto diData pubblicazione 13/04/2026violazioni della medesima indole.Tale interpretazione si riflette, quindi, sull’applicazione dell’istituto dellacontinuazione anche nelle successive modifiche dell’art. 12, almeno sinoall’entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024.

Per lo ius superveniens, laquestione, per le violazioni commesse dal prossimo 1° gennaio 2027, èstata risolta nel senso che l’applicazione del cumulo viene circoscritta alleipotesi del concorso e della progressione declinate nei primi due commidell'articolo citato.8.6.

Il motivo deve, pertanto, essere accolto e può formularsi il seguenteprincipio di diritto: «In tema di sanzioni tributarie, ai sensi dell’art. 12,comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997 (come modificato dall'art. 2, comma 1,lett. a, del d.lgs. n. 99 del 2000), l’istituto del cumulo giuridico vaapplicato anche tra illeciti accertati per infedele denuncia e insufficienteversamento riguardanti l’ICI ed i medesimi illeciti riguardanti l’IMU,potendo essere considerate della medesima indole le violazioni dellerispettive normative fiscali, posta l’identità di ratio e presupposti dellapretesa impositiva».9.

All’accoglimento del sesto motivo di ricorso consegue la cassazione dellasentenza impugnata in parte qua ed il rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione,per la determinazione della sanzione sulla base dei principi fin quiespressi.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il sesto motivo ricorso, rigettati gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 28 gennaio2026.Il Consigliere est.[OSCURATO:PERSONA] BilliIl PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controComune di Bassano del Grappa, in persona del sindaco p.t., rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n.1409/2018 depositata l’ 11 dicembre 2018Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]BilliNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di cinque avvisi diaccertamento relativi all’ICI per gli anni dal 2009, 2010, 2011 (nn. 10A/2012,11A/2013, 7A/2014, n. 8A/2014, n. 9A/2014) e due relativi all’IMU per glianni 2012 e 2013 (n. 10A/2014, n. 11A/2014) per infedele dichiarazione econseguente omesso parziale versamento, emessi dal comune di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi odierno controricorrente) nei confronti dellaItalceramica s.r.l. (d’ora in poi ricorrente).L’oggetto della pretesa impositiva riguardava due aree di cui una destinata,in base al PRG, «per funzioni pubbliche e di interesse collettivo – zone pergioco e lo sport», mentre l’altra, prevista dal Piano degli Interventi, «perfunzioni pubbliche – aree per attrezzature sportive e verdi – area a parco» econsisteva: a) nella differenza tra quanto versato dalla ricorrente secondo lenorme previste per i terreni agricoli e quelle risultanti da una relazione distima redatta da un funzionario comunale sulla base di un valore unitario di€ 30 al mq; b) nella sanzione per infedele dichiarazione pari al 50%dell’imposta non versata, ridotta ad un quarto nel caso di pagamento entro60 giorni dalla notifica.La CTP ha accolto il ricorso.La CTR, riformando la pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la legittimitàdegli avvisi di accertamento impugnati, delle sanzioni irrogate e la congruitàdel valore unitario posto a base del calcolo per gli imponibili sulla base delleseguenti ragioni:- le aree in oggetto non sono agricole e la base imponibile deve esseredeterminata in relazione al valore di mercato, secondo l’orientamentoconsolidato della giurisprudenza di legittimità;- nel caso di specie, sia il PRG, sia il Piano degli interventi, stabiliscono chel’individuazione delle aree ha valore programmatico, mentre l’effettivadestinazione va definita nell’ambito degli strumenti urbanistici attuativi;- le disposizioni contenute nel PRG e nel Piano degli interventi prevedonouna pluralità di destinazioni puntuali per lo svolgimento di attività cheNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026possono essere anche di iniziativa privata, quali impianti sportivi, in genereData pubblicazione 13/04/2026(piscine palestre), sedi associative, teatri, farmacie, uffici pubblici in genere,uffici postali, impianti telefonici, gas, energia elettrica, case per anziani e diassistenza persone diversamente abili, centri sanitari poliambulatoriali, casedi cura, centri religiosi e dipendenze, conventi, esposizioni e fiere, centri diricerca privati, stazioni di rifornimento e servizio;- in tal senso il Piano degli interventi prevede che i servizi pubblici possonoessere realizzati e gestiti, oltre che dall’Amministrazione comunale, anchedai privati previa stipula di apposita convenzione;- è da escludere che per tali aree sia preclusa una modifica del territorio,con la conseguenza che la base imponibile deve essere determinata inrelazione alle potenzialità edificatorie;- con riferimento al valore delle aree, la società ha versato l’imposta in sededi autoliquidazione su una base imponibile pari a € 11.695,71 e un valoreunitario di 0,87 al mq; tale valore è irreale in rapporto anche ai valori agricolimedi (VAM) attribuiti dalla Commissione provinciale espropri per terrenicoltivati a prato individuati per il 2009 in € 7,43 al mq, per il 2010 e il 2011in € 7,50 al mq, per il 2013 in € 7,75;- dalle delibere comunali agli atti risulta che il valore attribuito alle areesituate nella “zona 2” è pari a € 231 per gli anni 2011 e 2012, e a € 225 perl’anno 2013;- risulta, pertanto, evidente il significativo abbattimento operato dal comunenell’attribuire ai terreni per cui è causa un valore unitario pari a € 30 al mq,che è da ritenersi congruo;- con riferimento alle sanzioni non può essere applicata la continuazione tral’ICI e l’IMU, trattandosi di imposte diverse, benché con forti analogie; lesanzioni irrogate, in ogni caso, sono state determinate ai sensi dell’art. 12,comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992.La ricorrente propone ricorso, fondato su sei motivi e deposita memoria, ilcontroricorrente si è costituito proponendo controricorso e depositamemoria.Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026La causa è stata rinviata per la trattazione in pubblica udienza, in quanto ilData pubblicazione 13/04/2026sesto motivo di impugnazione, riguardante le sanzioni irrogate, ponevaquestioni di rilevanza nomofilattica.Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso; la controricorrente ha depositato ulteriore memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.1, comma 2, 2 e 5,comma 5 e 7, del d.lgs. n. 504 del 1992, 13, comma 3, e 5 del d.lgs. n.201 del 2011, dell’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 223 del 2006. Deduceche, contrariamente a quanto asserito nella sentenza impugnata, lostrumento urbanistico generale adottato dall’odierno controricorrenteesclude un utilizzo a scopo edificatorio delle aree oggetto del giudizio. Laspecifica destinazione urbanistica di tali aree, a parco o a sede stradale, èdi carattere pubblicistico, con preclusione di qualsiasi possibilitàedificatoria. Ulteriore conferma di tale assunto dovrebbe trarsi, ad avvisodella ricorrente, dal certificato di destinazione urbanistica riprodotto inparte nel ricorso che precluderebbe qualsiasi trasformazione delle aree.Contesta, quindi, la ricostruzione della sentenza impugnata, secondo cuile previsioni urbanistiche dettate dal vigente Piano di interventi avrebberonatura meramente programmatica e non escluderebbero l’edificazione neiterreni per cui è causa.1.1. Il primo motivo sollecita la questione di diritto riguardante il rapportotra il Piano degli interventi comunali (d’ora in poi PI) e il Piano di assettodel territorio comunale (d’ora in poi PAT).Sotto il profilo normativo, per chiarire in quale posizione si pone il PIrispetto al PAT, occorre ricordare che, secondo la l. regione Veneto, 23aprile 2004, n. 11, art. 3, comma 4, lett. a): «4. La pianificazione siarticola in: a) piano di assetto del territorio comunale (PAT) e piano degliinterventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale,piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) e piani urbanisticiNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Ai sensi dell’art. 17, nel testo applicabile alla fattispecie prima delleData pubblicazione 13/04/2026modifiche apportate dall'articolo 22, comma 1 della L.R. 6 giugno 2017,n. 14) «1. Il piano degli interventi (PI) si rapporta con il bilanciopluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubblichee con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali eregionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di pianiurbanistici attuativi (PUA).2. Il PI in coerenza e in attuazione del piano di assetto del territorio (PAT)sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:a) suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee secondole modalità stabilite con provvedimento della Giunta regionale ai sensidell'articolo 50, comma 1, lettera b);b) individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati allapredisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limitiper la modifica dei perimetri da parte dei PUA;c) definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA di cuiall'articolo 20, comma 14;d) individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gliindici edilizi;e) definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente dasalvaguardare;f) definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazionee di conservazione;g) individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventidi valorizzazione e sostenibilità ambientale;h) definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblicononché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decretolegislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare oriqualificare;i) individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zonaimpropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire aseguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventualeNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026riconoscimento di crediti edilizi di cui all'articolo 36 e l'utilizzo di eventualicompensazioni di cui all'articolo 37;j) dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fascedi rispetto e alle zone agricole ai sensi degli articoli 40, 41 e 43;k) dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionalidi altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, alpiano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano perl’inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai pianipluriennali per la mobilità ciclistica;3. Il PI può, altresì, definire minori distanze rispetto a quelle previstedall'articolo 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 20 aprile 1968,n. 1444 "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra ifabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamentiresidenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione nuovistrumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensidell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765":a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA planivolumetrici;b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente.4. Per individuare le aree nelle quali realizzare interventi di nuovaurbanizzazione o riqualificazione, il comune può attivare procedure adevidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobilinonché gli operatori interessati, per valutare le proposte di intervento cherisultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualitàurbana ed ecologico-ambientale definiti dal PAT. La procedura si concludecon le forme e nei modi previsti dall’articolo 6.5. Il PI è formato da:a) una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operativeed il quadro economico;b) gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;c) le norme tecniche operative;d) il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026e) il registro dei crediti edilizi;Data pubblicazione 13/04/2026f) una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamentodel quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenutenegli elaborati di cui alle lettere a), b), e c)»Può, dunque, affermarsi che il Piano degli interventi unitamente al pianodi assetto del territorio comunale (PAT) integra il piano regolatorecomunale, come, del resto, anche espressamente affermato dall’art. 3,comma 4, lett. a), l. regione Veneto, 23 aprile 2004, n. 11, soprarichiamato.1.2. Il motivo è infondato. La ricostruzione operata nella sentenza impugnatache ha considerato le aree oggetto del giudizio suscettibili di unapotenzialità edificatoria ricondotta alle previsioni di cui all’art. 39 edell’art. 40.3 delle Note operative, deve ritenersi corretta.Occorre ricordare il principio di legittimità in tema di determinazione delvalore imponibile, in materia di ICI, secondo cui l'edificabilità di un'area,ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibilefondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essaindipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regionee dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Cass., Sez. U, n.25506/2006, Rv. 593375 – 01, Sez. 5, n. 16714/2007, Rv. 600084 – 01,Sez. 5, n. 20137/2012, Rv. 624293 – 01, Sez. 5, n. 6702/2020, Rv.657450 – 01).Con specifico riferimento alla questione della determinazione in concretodel valore delle aree, poi, il Collegio intende dare seguito al principio percui in tema di ICI, l'inclusione di un'area destinata dal piano regolatoregenerale a "verde attrezzato e spazio per lo sport" non esclude l'oggettivocarattere edificabile della stessa, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del1992, ma incide solo sulla determinazione del valore venale del bene, davalutare in concreto in base alle specifiche potenzialità edificatorieconsentite dalla destinazione impressa (Cass., Sez. 5, n. 21351/2021,Rv. 662006 - 01).Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), come anche osservatoData pubblicazione 13/04/2026dal Procuratore Generale, l'inclusione di un'area in una zona destinata dalpiano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico incidesenz'altro nella determinazione del valore venale dell'immobile, davalutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialitàedificatorie, ma non ne esclude l'oggettivo carattere edificabile, ex art. 2del d.lgs. n. 504 del 1992, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta,stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vannotenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire menol'originaria natura edificabile (Cass., Sez. 5, n. 23814/2016, Rv. 641988– 01, Sez. 6 - 5, n. 17764/2018, Rv. 649382 - 01).Nel caso in esame la sentenza, in linea con i principi sopra richiamati, haaccertato che: a) la ricorrente ha versato l’imposta in sede diautoliquidazione su una base imponibile pari a € 11.695,71 e un valoreunitario di 0,87 al mq; b) tale valore è irreale in rapporto anche ai valoriagricoli medi (VAM) attribuiti dalla Commissione provinciale espropri perterreni coltivati a prato individuati per il 2009 in € 7,43 al mq, per il 2010e il 2011 in € 7,50 al mq, per il 2013 in € 7,75; c) dalle delibere comunaliagli atti risulta che il valore attribuito alle aree situate nella “zona 2” èpari a € 231 per gli anni 2011 e 2012, e a € 225 per l’anno 2013.Da ciò ha tratto la conseguenza che era evidente il significativoabbattimento operato dal comune nell’attribuire ai terreni per cui è causaun valore unitario pari a € 30 al mq, ritenendolo, pertanto, congruo.Risulta, quindi, un apprezzamento di fatto, la cui verifica è preclusa inquesta sede, che risponde a criteri di logicità e chiarezza.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, n. 5,c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi dedotti e allegati, oggetto didiscussione tra le parti, quali il certificato di destinazione urbanistica, cuisi è fatto cenno nel primo motivo, e la perizia giurata di parte, documentiprobatori che escludono la potenziale edificabilità delle aree.2.1 Il motivo è infondato. Già da tempo in sede di legittimità è statoaffermato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenzaNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità,Data pubblicazione 13/04/2026non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processualesottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo dellacorrettezza giuridica e della coerenza logico - formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in viaesclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diassumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adesse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo dellaomissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, puòlegittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento delgiudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (oinsufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalleparti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto trale argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentirel'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base delladecisione (Sez. 5, n. 19547/2017, Rv. 645292 – 01, Sez. 6 - 5, n.29404/2017, Rv. 646976 – 01, ma nello stesso senso già Sez. 6 - 5, n.1414 del 2015, Rv. 634358 – 01, Sez. L, n. 11670/2006, Rv. 589071 –01, Sez. L, n. 11660/2006, Rv. 589044 - 01, Sez. 2, n. 23286 del 2005,Rv. 585444 – 01). Sulla base dei principi ora richiamati, il motivo, nellaparte in cui tende ad indurre una rivisitazione del quadro probatorio, deveritenersi inammissibile.Sotto un diverso profilo si osserva anche che la giurisprudenza di questaCorte è, ormai, consolidata nell'affermare che: il novellato testo dell'art.360, n. 5, c.p.c. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico checoncerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, cheabbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattereNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026decisivo; l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé viziodi omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causasia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppureil cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali daparte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi dellapredetta norma; nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione, ipotesi che non ricorrono affatto nel caso dispecie (Cass., Sez. U., n. 34476/2019, Rv. 656492 - 03; Cass., Sez. U.,n. 33679/2018; Cass., Sez. U., n. 8053/2014, Rv. 629831 - 01).Per tali ultimi rilievi il motivo è, altresì, inammissibile.Si osserva, inoltre, che nel caso in esame, per le ragioni già sviluppate inrelazione al primo motivo, la motivazione posta a base della decisioneimpugnata, consente di comprendere perfettamente il percorso logicoseguito, del resto, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità.La sentenza impugnata ha dato conto di avere esaminato la perizia diparte, ha espressamente tenuto conto delle delibere della Giuntacomunale e ha, infine, provveduto alla determinazione del valore dellearee.Occorre, inoltre, aggiungere, che l’esame e la valorizzazione del certificatodi destinazione urbanistica non sarebbero, comunque, idonei a ribaltarele conclusioni cui è giunta la sentenza. Ciò, proprio, in virtù degli effettidell’inserimento delle aree nel PRG, come chiarito dai precedenti diNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026legittimità richiamati nell’esame del primo motivo di impugnazione (v.punto 1.2). Tali ultimi rilievi determinano l’infondatezza del motivo inesame.3. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.,denunciando il vizio di ultrapetizione. Denuncia che, per la determinazionedel valore imponibile delle aree, il comune si sia avvalso solo di unarelazione del tecnico comunale e di due atti compravendita, ma non hamai allegato, né dedotto le delibere comunali e le tabelle dei valori agricolimedi utilizzate in sentenza per la motivazione circa la determinazionedella base imponibile e del valore unitario medio.La ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia, in realtàrichiamato in motivazione le tabelle «al fine di dimostrare la naturasottostimata, pur considerando il terreno come agricolo, del valoreimponibile dell’area originariamente dichiarato dalla societàcontribuente».3.1. Il motivo è infondato. Giova, in proposito, ricordare che in tema discrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudicedi merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata arisolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi cheil singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrireall'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressionedella discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea aicompiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito dellariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile colricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restandototalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede dilegittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono statecompiute le predette valutazioni discrezionali (Cass. Sez. 3, n.37382/2022, Rv. 666679 – 05).Deve escludersi che la sentenza sia incorsa in un vizio di ultrapetizione, inquanto uno dei temi centrali della controversia riguardava laNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026determinazione del valore dei terreni e la congruità del valore unitarioData pubblicazione 13/04/2026posto a base del calcolo per gli imponibili. La circostanza che la sentenzaabbia valorizzato dei dati emergenti da alcuni mezzi istruttori, piuttostoche quelli addotti dalla parte ricorrente non significa che sia uscita fuoridal perimetro del decidere.4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, della l.n. 296 del 2006, 3 della l. n. 241 del 1990, 7 della l. n. 212 del 2000, 5,comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992 e 13, comma 13, del d.lgs. n. 201del 2011. Si duole che il valore imponibile ritenuto congruo di € 30 al mqsia eccessivo per i seguenti ordini di motivi: a) l’individuazione è avvenutaprescindendo dall’obbligatoria determinazione al 1° gennaio di ogni annodi imposta, come richiesto dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992,e, inoltre, per l’intera area senza distinguere zona destinata a parco ezona destinata a strade; b) nella stessa relazione del funzionariocomunale si riconosce che le aree sono scarsamente edificabili, tanto cheviene preso come riferimento il valore di esproprio, che ha naturarisarcitoria ed è ben diverso dal valore in comune commercio, come,invece, richiesto dalla normativa; c) il valore non trova conferma neanchenegli atti di compravendita presi come riferimento; d) non è statariconosciuta la riduzione del 20% prevista dal comune per aree site inperiferia (delibera comunale n. 124 del 6 giugno 2013); e) non è statoneanche tenuto conto, ai fini della determinazione del valore delle fascedi rispetto stradale previste dall’art. 17 delle [OSCURATO:PERSONA] operative alPiano degli Interventi.4.1. Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato. È la stessaricorrente a riconoscere che la relazione di stima del tecnico comunale fariferimento alle indennità di esproprio. In proposito si riporta nuovamentela parte di sentenza riferita alla determinazione del valore imponibile dellearee: « la società ha versato l’imposta in sede di autoliquidazione su unabase imponibile pari a € 11.695,71 e un valore unitario di 0,87 al mq; talevalore è irreale in rapporto anche ai valori agricoli medi (VAM) attribuitiNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026dalla Commissione provinciale espropri per terreni coltivati a pratoindividuati per il 2009 in € 7,43 al mq, per il 2010 e il 2011 in € 7,50 almq, per il 2013 in € 7,75;- dalle delibere comunali agli atti risulta che il valore attribuito allearee situate nella “zona 2” è pari a € 231 per gli anni 2011 e 2012, e a €225 per l’anno 2013;- risulta, pertanto, evidente il significativo abbattimento operato dalcomune nell’attribuire ai terreni per cui è causa un valore unitario pari a€ 30 al mq, che è da ritenersi congruo;»La sentenza, con la motivazione riportata anche nella parte in fatto dellapresente ordinanza, ha dimostrato che, pur a volere prendere inconsiderazione i valori agricoli medi, considerati per gli espropri perterreni coltivati, il valore unitario (di 0,87 al mq) preso a base nella fasedi autoliquidazione è irreale.Se anche in sentenza non si è fatto riferimento esplicito all’obbligatoriadeterminazione al 1° gennaio di ogni anno di imposta, in ogni caso si ètenuto conto dei valori medi agricoli, nonché di quelli adottati nelledelibere comunali e si è ritenuto congruo il considerevole abbattimentoeffettuato dall’odierno controricorrente.Le deduzioni del motivo in esame, se pure presentate come censure diviolazione di legge, non dimostrano e non indicano la ragione per cui ilvalore unitario cui è pervenuta la sentenza sia contraria a disposizioninormative, ma tendono sostanzialmente a fare ritenere che taledeterminazione sia eccessiva, inducendo a una rivalutazione degli esitiistruttori, preclusa in questa sede. Sotto tale profilo le censure sonoinammissibili.Le stesse osservazioni valgono con riferimento alle censure relativeall’incongruenza degli atti di compravendita presi a paragone, basate supresunzioni o supposizioni circa le ragioni per cui il proprietario del terrenolimitrofo si sia determinato alla vendita.Si ritiene, viceversa, che la sentenza abbia tenuto conto degli elementiche la ricorrente lamenta siano stati omessi (v. punti 8,9,10,11 dellaNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026sentenza) e che il considerevole abbattimento del valore unitario da €Data pubblicazione 13/04/2026225/231 a € 30 operato dal comune, sia stato ritenuto congruo dai giudicidi secondo grado proprio in relazione all’esistenza dei vincoli didestinazione gravanti sulle aree. Sulla base di tali rilievi il motivo èinfondato.5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, n. 5,c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi dedotti e allegati, oggetto didiscussione tra le parti. Contesta, riprendendo le ragioni riportate nellalett. e) del punto 4 della presente ordinanza, che la sentenza non abbia inalcun modo preso in considerazione i documenti probatori da cui risultache le aree oggetto d’imposizione sono sottoposte a gravosi vincoli dirispetto, in ragione dell’esistenza di prospicienti strade urbane di altoscorrimento, o di strade comunali che ne compromettono il valorecommerciale.6. Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, infondato per le stesseragioni indicate al punto 2 della presente ordinanza in relazione al secondomotivo di ricorso, cui si fa rinvio.7. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta in relazione all’art. 360, n. 3,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 12 del d.lgs. n. 472del 1997. Si denuncia l’erroneità della sentenza nella parte in cui haritenuto che il comune abbia applicato la disposizione sopra citata,quando, viceversa, ha considerato ogni annualità a sé stante eprovveduto ad applicare per ciascuna di esse la sanzione per infedeledichiarazione pari al 50%. Evidenzia che l’art. 12 sopra citato non èneanche richiamato negli avvisi di accertamento e contestal’inapplicabilità dell’istituto della continuazione tra violazioni nonriguardanti lo stesso tributo.8. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.Per quanto concerne l’effettiva applicazione nel caso concreto dell’istitutodella continuazione ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, osservail Collegio che la motivazione della sentenza sul punto non chiarisceperché e in che termini le stesse siano state ritenute determinate «inNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026considerazione dell’importo irrogabile ai sensi dell’art. 12, comma 5, delData pubblicazione 13/04/2026d.lgs. n. 546 del 1992».Negli avvisi di pagamento agli atti (doc. 2 ricorso primo grado fascicolodel controricorrente) non c’è alcun riferimento alla continuazione, marisulta, invece, che la sanzione «è irrogata contestualmente conapplicazione degli importi minimi edittali previsti pari al 100%dell’imposta non versata in caso di omissione di denuncia e pari al 50%dell’imposta non versata in caso di infedele denuncia..». Né, poi, nellaspecifica sottostante si dà conto della continuazione.Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà verificare anche se sugli importirichiesti per l’ICI e per l’IMU a titolo di sanzioni sia stata effettivamenteapplicata la continuazione, ai sensi dell’art. 12 sopra citato e, in casonegativo, provvedere alla determinazione del dovuto.8.1. Superata tale questione, riguardante l’effettiva applicazione nel casoconcreto dell’istituto della continuazione ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n.472 del 1997, occorre affrontare la questione di fondo riguardante lapossibilità di porre in continuazione illeciti accertati per infedele denunciae insufficiente versamento riguardanti l’ICI con i medesimi illecitiriguardanti l’IMU, ovvero se la continuazione dovrà essere calcolata solonell’ambito delle violazioni riguardanti il medesimo tributo.Si pone, quindi, la necessità di:a) coordinare le disposizioni di cui all’art. 7, comma 3, del d.lgs. 18dicembre 1997, n. 472, che definisce le violazioni della stessa indole,con l’art. 12, comma 5, del medesimo d.lgs., riguardante la previsionedel cumulo giuridico nell’ipotesi di violazioni della stessa indolecommesse in periodi di imposta diversi;b) stabilire se - una volta configurata la portata del cumulo giuridicodelineato dall’art. 12, comma 5, in termini di autonomia rispetto alla(diversa) disposizione che delinea l’istituto della cd. progressionedell’illecito (art. 12, comma 2) – possano considerarsi della stessaindole, secondo la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, cit., ancheNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026violazioni relative a tributi diversi in ragione di «profili di sostanzialeData pubblicazione 13/04/2026identità».8.2. Con riferimento al quesito a) si ricorda che una delle innovazioni dellariforma dell’apparato sanzionatorio - introdotta per effetto della delegacontenuta nell'art. 3, comma 133, della legge n. 662 del 1996 - èrappresentata dall'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997, rubricato Criteri dideterminazione della sanzione, il quale, al comma 3, regola la recidiva inmateria tributaria. Nel testo vigente ratione temporis, la disposizioneprevedeva che: «Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione èaumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, siaincorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degliarticoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di accertamento di mediazione e diconciliazione con adesione. Sono considerate della stessa indole leviolazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, perla natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano oper le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità».L’art. 12, del citato d.lgs. disciplina, invece, il concorso di violazioni e lacontinuazione. Con esso è stata introdotta, infatti, nell'ordinamentotributario la regola penalistica del cumulo giuridico in luogo di quellaprevigente del cumulo materiale.Esso, nella versione ratione temporis vigente, prevede: «1. È punito conla sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave,aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione,viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette,anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali dellamedesima disposizione.2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commettepiù violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono apregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazioneanche periodica del tributo.Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/20263. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piùtributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piùgrave aumentata di un quinto.4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispettoai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributierariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e suiconsumi.5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi diimposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà altriplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzionecontemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvededetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggettodel precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo aprocessi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, ilgiudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzionecomplessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenzeprecedentemente emanate.6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione dellaviolazione.7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può esserecomunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previsteper le singole violazioni…omissis»Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l’ordinamento ha, dunque, previstol’applicazione di una sanzione unica, c.d. cumulo giuridico.Il dato letterale della disposizione ratione temporis vigente (art. 12,comma 1, d.lgs. cit.) prevede espressamente la sua applicazione anchea violazioni relative a diversi tributi.I commi 5 e 6 delineano i confini tra la continuazione (istituto di favore)e la recidiva (istituto punitivo).La continuazione ha la funzione di attenuare la sanzione applicabile alcontribuente che abbia commesso violazioni della stessa indole per piùperiodi d’imposta. La ratio di tale attenuazione va rinvenuta nel fatto cheNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026il contribuente potrebbe non essersi reso conto dell’antigiuridicità delData pubblicazione 13/04/2026comportamento tenuto, fino a che questo non sia stato oggetto diconstatazione da parte dell’Ente deputato alla verifica o all’accertamento.Una conferma di tale assunto si rinviene nel successivo comma 6, in baseal quale l’individuazione della violazione e la sua constatazione ad operadell’Amministrazione interrompono la continuazione. Da quel momento,il contribuente è avvertito dell’esistenza di una potenziale violazione allanormativa d’imposta.L'interruzione della continuazione (art. 12, comma 6), dunque, precludel'applicazione del trattamento sanzionatorio di favore previsto dall'art. 12,comma 1. Di conseguenza, il soggetto potrà beneficiare del cumulogiuridico per tutte le violazioni antecedenti alla comunicazione, tornandoinvece operante la separata valutazione per quelle successive. Taleinterruzione è anche il momento a partire dal quale la reiterazione dellapotenziale violazione assume l’opposta fisionomia della recidiva.La giurisprudenza di legittimità, nell’analisi delle norme sopra riportate,ha già valutato il fondamento della recidiva e della continuazione nelsistema tributario per concludere nel senso della compatibilità e lacontestuale coniugabilità dei due istituti (Cass., Sez. 5, n. 13330 del2019). L’analisi, cui si rinvia per i chiari passaggi ricostruttivi, ha portatoa concludere che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineatodall'art. 7 comma 3 e dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 472/1992, ènecessario, quanto alla azione amministrativa e, dunque, al rilievo fiscale,che la violazione sia stata definitivamente accertata dal GiudiceTributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazionedella contestazione della violazione.La soluzione giurisprudenziale ha trovato, poi, conferma nella recenteriforma introdotta con il d.lgs. n. 87 del 2024 che, nel riformulare il citatoart. 7, al comma 3 ha previsto: «3. Salvo quanto previsto al comma 4, lasanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre annisuccessivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta laNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazioneData pubblicazione 13/04/2026della stessa indole….».8.3. Con riferimento al quesito b), relativamente al profilo riguardante ilcoordinamento tra le disposizioni ora riportate, si può ritenere che, dopoalcune oscillazioni, la Corte ha rilevato come l’istituto della continuazione,di cui al comma 5 dell’art. 12 citato, sia stato configurato «in termini diautonomia precettiva rispetto alle altre previsioni di favore» e, nellospecifico, incentrato sulla nozione di «violazioni della stessa indole», cosìrisultando previsto - rispetto alla disciplina delle altre fattispecie dicumulo giuridico per concorso formale o materiale nonché per cd.progressione nell’illecito (di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 12, cit.) - «nelcaso di violazioni commesse in diversi periodi di tempo, un elementoincidente su di un trattamento di favore sul piano dell'applicazione dellediverse sanzioni in modo distinto e diverso da quelle già configurate neicommi precedenti», laddove detta nozione deve essere desunta dalladisciplina della recidiva (d.lgs. n. 472, cit., art. 7, comma 3).Si è, così affermato che, in tema di sanzioni amministrative per violazionidi norme tributarie, ai fini dell'applicazione dell'art. 12, comma 5, d.l.gs.n. 472 del 1997 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs.n. 99 del 2000), il quale reca un precetto autonomo rispetto alle altreprevisioni di favore contenute nella stessa disposizione, è indispensabile,non già che le singole violazioni siano legate da un nesso di progressione,bensì che si tratti di violazioni della stessa indole, per tali dovendosiintendere, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto, le violazioni dellemedesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la naturadei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per lemodalità dell'azione, presentato profili di sostanziale identità (Cass., Sez.5, n. 34868/2021, Rv. 663135 – 01; nello stesso senso già Sez. 5, n.15554/2009, Rv. 608848 - 01, secondo cui la previsione di diverseviolazioni, della stessa indole, commesse in periodi di imposta diversi,rappresenta il paradigma legale della fattispecie).Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026Come è stato chiarito (Cass., Sez. 5, n. 34868/2021, Rv. 663135 – 01,cit.), le diverse previsioni configuranti l'applicabilità del cumulo giuridico,in caso di applicazioni di più sanzioni tributarie, sono caratterizzate dallascelta di attenuare, sotto il profilo dell'esigenza di effettività eproporzionalità, la sanzione da applicare e, quindi, il rigore sanzionatorioche sarebbe derivato dall'applicazione del cumulo materiale per ognisingola violazione tributaria realizzata. In particolare, nel comma 2,l'attenuazione del rigore sanzionatorio trova la sua ragione nella unicitàfinalistica della condotta, posto che, nell'intento del legislatore, sussisteun intrinseco legame tra le varie violazioni commesse che si sostanzianell'incidenza progressiva e continua di ciascuna di esse sulla complessivadeterminazione dell'imponibile riferibile ad un determinato periodo diimposta (continuazione); nel comma 5, con specifico riferimento alleviolazioni commesse in periodi di imposta diversi, è presa inconsiderazione la specifica natura delle violazioni compiute, cioè il fattoche si tratti di violazioni della stessa indole.8.4. Per quanto concerne l’ICI, già da tempo, la S.C. ha riconosciutol'applicabilità della disciplina del cumulo giuridico obbligatorio (Cass. Sez.5, n. 19650/2008, Rv. 604407 – 01, Sez. 5, n. 16526/2010, Rv. 614144- 01) e, in proposito, ha espressamente affermato che, in tema di sanzioniamministrative per violazioni tributarie, il principio della continuazione,sancito dall'art.12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472,secondo il quale quando violazioni della stessa indole vengono commessein periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dellametà al triplo, è applicabile anche all'ICI (Cass., Sez. 5, n. 26077/2015,Rv. 638112 - 01; Sez. 5, n. 3265/2012, Rv. 621989 – 01; Sez. 5, n.16051/2010, Rv. 614092 – 01, cit.; Sez. 5, n. 15554/2009, Rv. 608848– 01, cit.). Tale orientamento ha trovato recente conferma con specificoriferimento in ipotesi di plurime violazioni per omesso o insufficienteversamento, su un medesimo immobile per il quale fossero stati emessipiù accertamenti per annualità successive (Cass., Sez. 5, n. 11432/2022,Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Rv. 664351 – 01, Sez. 5, n. 24234/2024, Rv. 672207 – 01, Sez. 5, n.Data pubblicazione 13/04/202626921/2025, Rv. 676724 - 01).8.5. Con riguardo al secondo quesito posto alla lett. b), ovvero se possanoconsiderarsi della stessa indole, secondo la disposizione di cui all’art. 7,comma 3, cit., anche violazioni relative a tributi diversi in ragione di«profili di sostanziale identità», si osserva quanto segue.La giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni ha affermato che l’ICIe l’IMU, pur disciplinando tributi diversi, si pongono su una linea dicontinuità circa l’obbligo dichiarativo suscettibile di essere sanzionato epresentano tratti comuni, sotto diversi rilevanti profili riguardanti glielementi costitutivi dei tributi stessi, quali la soggettività e il presuppostoapplicativo.Sul rapporto tra i due tributi, è stato chiarito che la disciplina ICI funge,nell'ambito della fiscalità locale, da matrice di riferimento anche per itributi che si sono ad essa succeduti (d.lgs.23/2011, IMU; l.n. 147/2013,Iuc-Tasi; l.n.160/2019, nuova IMU) e che hanno accolto la medesimanozione di area fabbricabile (Cass., Sez. U, n. 23902/2020, Rv. 659609 -01).La continuità sotto il profilo dell’obbligo dichiarativo è evincibile daglistessi dati normativi, quali per l'ICI, dall'art. 10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992, mentre per l'IMU, dall'art. 13, comma 12-ter, d.l. n. 201del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, ratione temporisapplicabile, e successivamente dall'art. 1, comma 769, l. n. 160 del 2019(Cass., Sez. 5, n. 26921/2025, cit., con riferimento all’onere dichiarativodella variazione degli elementi di imposizione ritenuto insussistentenell'ipotesi in cui la variazione consiste nella sopravvenuta trasformazionedi un terreno agricolo in area edificabile in forza dello strumentourbanistico generale adottato dall'ente impositore).In altre pronunce si è affermata, poi, l’identità di ratio tra le discipline: aifini della soggettività passiva (Cass., Sez. 5, n. 11006/2025, Rv. 674703– 01, in particolare, ha riconosciuto per l’ICI e l’IMU l’equipollenza deglieffetti reali o obbligatori della concessione su aree demaniali); conNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026riguardo all’obbligo dichiarativo e all’omesso versamento (Cass., Sez. 5,Data pubblicazione 13/04/2026n. 26921/2025, RV. 676724 - 01, cit.).Analogamente sotto il profilo della legittimazione passiva, il regimespeciale di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (art. 2,comma 6, d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla l. n. 410 del2001), è stato ritenuto applicabile all’ICI e all’IMU (Cass., Sez. 6-5, n.30081/2022, Sez. 6-5, n. 30078/2022, Sez. 6-5, n. 23111/2022, Sez. 5,n. 17124/2021, Sez. 5, n. 4138/2021, Rv. 660665 - 02).La continuità tra i due tributi in esame è stata anche evidenziata dallaCorte Costituzionale (sent. n. 112 del 2025, n. 21 del 2024, n. 12 del2023), la quale ha sottolineato, in linea con la giurisprudenza dilegittimità, parte della quale sopra richiamata, le «rilevanti similitudiniesistenti fra i due tributi», affermando che «l'IMU si pone in ideale lineadi continuità con l'ICI».Non risultano, per contro, dirimenti, in quanto esterne alla struttura deltributo, le diversità di gettito e finalizzazione di spesa esposte dal Comunea sostegno della non identità di indole.Da quanto sopra esposto, appare possibile concludere che l’ICI e l’IMU,pur non potendo considerarsi come un identico tributo, presentanofortissime similitudini, sia negli elementi oggettivi, sia in quelli soggettivi,essendo identica per entrambi la ratio della pretesa impositiva, tanto chele violazioni delle rispettive normative fiscali possono essere consideratedella medesima indole.La lettura dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione rationetemporis vigente, consente di ritenere che il legislatore ha inteso dilatarel’applicazione dell’istituto del cumulo giuridico anche alle ipotesi diviolazioni riguardanti tributi diversi e, in questo senso depone il datoletterale della disposizione.Occorre, tuttavia, precisare che, anche al di là del dato letterale, inassenza di un’esplicita definizione normativa la lettura coordinata degli,art. 7 e 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, come fornita dalla giurisprudenzaNumero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026di legittimità sopra richiamata, fornisce l’interpretazione del concetto diData pubblicazione 13/04/2026violazioni della medesima indole.Tale interpretazione si riflette, quindi, sull’applicazione dell’istituto dellacontinuazione anche nelle successive modifiche dell’art. 12, almeno sinoall’entrata in vigore del d.lgs. n. 87 del 2024. Per lo ius superveniens, laquestione, per le violazioni commesse dal prossimo 1° gennaio 2027, èstata risolta nel senso che l’applicazione del cumulo viene circoscritta alleipotesi del concorso e della progressione declinate nei primi due commidell'articolo citato.8.6. Il motivo deve, pertanto, essere accolto e può formularsi il seguenteprincipio di diritto: «In tema di sanzioni tributarie, ai sensi dell’art. 12,comma 5, d.l.gs. n. 472 del 1997 (come modificato dall'art. 2, comma 1,lett. a, del d.lgs. n. 99 del 2000), l’istituto del cumulo giuridico vaapplicato anche tra illeciti accertati per infedele denuncia e insufficienteversamento riguardanti l’ICI ed i medesimi illeciti riguardanti l’IMU,potendo essere considerate della medesima indole le violazioni dellerispettive normative fiscali, posta l’identità di ratio e presupposti dellapretesa impositiva».9. All’accoglimento del sesto motivo di ricorso consegue la cassazione dellasentenza impugnata in parte qua ed il rinvio della causa alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione,per la determinazione della sanzione sulla base dei principi fin quiespressi.Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il sesto motivo ricorso, rigettati gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio di legittimità.Numero registro generale 19109/2019Numero sezionale 64/2026Numero di raccolta generale 9268/2026Data pubblicazione 13/04/2026Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 28 gennaio2026.Il Consigliere est.[OSCURATO:PERSONA] BilliIl PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09268/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris