Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 40811/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Lubes) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono in parte manifestamente infondati, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e in parte generici, quanto alla dedotta carenza di motivazione sul punto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2024 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Lubes) Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono in parte manifestamente infondati, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 3 sent.) quanto all'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen. e in parte generici, quanto alla dedotta carenza di motivazione sul punto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40811/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris