CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 8727/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & HEAT, s.p.a. in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, p.zza Mazzini 27, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso gli avv.ti Marcello E. Maresca e [OSCURATO:PERSONA] dai quali è rappres. e difesa, con procura speciale in atti; -Controricorrente- avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di GENOVA, depositata il 30 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2022 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. promosse un arbitrato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 400.000,00 quale corrispettivo per la sua attività di procacciatrice di affari in virtù del contratto stipulato il 2.7.07, avendo ottenuto, in adempimento dell'obbligo assunto, che un cantiere vietnamita (al quale aveva commissionato la costruzione di quattro navi-cisterna) si rivolgesse alla suddetta [OSCURATO:SOCIETA] per la fornitura di altrettanti impianti di carico da installare sulle navi. Con lodo pronunciato il 31.17 l'arbitro unico accolse la domanda, condannando la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore dell'istante, della somma richiesta; la suddetta società propose impugnazione avverso il lodo che la Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata il 31.7.18, rigettò, osservando che: l'arbitro non aveva violato la convenzione di arbitrato per aver applicato norme di diritto in luogo di decidere secondo equità, in conformità di consolidato orientamento di questa Corte, non avendo evidenziato alcuna difformità tra giudizio di equità e quello secondo diritto; al riguardo, l'arbitro aveva manifestato l'intenzione di applicare il potere di decisione equitativa nella ricerca della volontà delle parti, facendo riferimento non solo al contratto oggetto di controversia, ma al complesso dei loro rapporti e alle finalità comuni perseguite attraverso la loro collaborazione, ritenendo la liceità della causa del contratto ed escludendo la sopravvenienza di ragioni che giustificassero l'alterazione del sinallagma; non erano stati violati i principi della domanda e del contraddittorio; al riguardo, la ricorrente lamentava che l'arbitro avesse deciso sulla base di una causa petencli diversa da quella oggetto della domanda, individuando, quali fatti costitutivi della pretesa azionata, un complesso di autonomi rapporti contrattuali funzionalmente collegati tra loro, laddove la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto il pagamento di una royalty maturata per un'attività di procaccia mento di affari esclusivamente in forza della royalty agreement; l'asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fattispecie astrattamente da ricondurre alla violazione del principio del contraddittorio quale ipotesi di nullità di cui al n.9 dell'art. 829 cpc, non sussisteva in quanto la società ricorrente aveva posto a fondamento della domanda gli obblighi derivanti dal contratto stipulato, facendo altresì riferimento al complessivo rapporto di collaborazione tra le parti, ripetutamente richiamato nelle proprie difese dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA], al solo fine di interpretarne la volontà negoziale; al riguardo, l'arbitro, nell'introdurre il concetto di collegamento negoziale, aveva fatto riferimento esclusivamente ai contratti richiamati dall'accordo tra le parti (cioè i contratti che la società appellata era in procinto di concludere con terzi e quelli eventuali che il cantiere avrebbe stipulato con la ricorrente nel caso in cui avesse avuto successo l'attività che la stessa appellata s'impegnava a porre in essere a suo favore) intesi come presupposto per l'operatività e l'esecuzione dello stesso accordo, che l'arbitro aveva valutato e utilizzato ai fini della decisione; era infondata anche la doglianza relativa alla violazione dell'art. 829, n.3, cpc, circa la regola di ordine pubblico non rilevata dall'arbitro, in quanto, anzitutto, era infondata la tesi per la quale l'art. 1418 cc sarebbe norma di ordine pubblico, contemplando anche fattispecie di illiceità della causa, per contrarietà a norme imperative o ai principi dell'ordine pubblico; l'attrice non aveva dedotto espressamente la nullità della causa contrattuale, solo enunciata, mentre il mancato rilievo di tale nullità non era sindacabile. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, non è fondata l'eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla controricorrente, in quanto notificato il 4.3.2019, considerato il deposito della sentenza impugnata (non notificata) in data 31.7.2018, applicata la sospensione feriale. Il primo motivo denunzia la nullità della sentenza impugnata per aver la Corte d'appello ritenuto conforme all'art. 822 cpc e alla convenzione di arbitrato l'aver pronunciato il lodo secondo i criteri di equità, sebbene ritenuti contraddittoriamente coincidenti con le norme di diritto. In particolare, la ricorrente si duole che la Corte territoriale, pur avendo premesso, richiamando le pronunce di questa Corte, che gli arbitri tenuti a decidere secondo equità sono svincolati dalla rigorosa osservanza delle regole di diritto, abbia poi affermato la correttezza del lodo sebbene fondato sulla valorizzazione dell'art.1362 cc, ricercando l'intenzione delle parti dal comportamento complessivo, precedente e posteriore, alla conclusione del contratto. La società ricorrente lamenta altresì che l'arbitro non avrebbe dovuto preliminarmente valorizzare il criterio equitativo contrapponendolo a quello di stretto diritto, ma avrebbe piuttosto dovuto affermare, anche implicitamente, che il criterio di diritto coincideva con quello equitativo. Il secondo motivo deduce nullità della sentenza per aver la Corte d'appello violato l'autonomia dei motivi di nullità del lodo coincidenti con la violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, attraverso una unica motivazione che non tiene conto della mancanza di contraddittorio tra le parti in ordine alla questione interpretativa della pluralità dei rapporti tra le parti e del loro collegamento con il contratto oggetto di causa. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 99 e 101, cpc, per aver la Corte territoriale deciso sulla base di fatti non oggetto di causa, quali i vari accordi contrattuali dal 2005, intesi come presupposto del diritto vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto funzionalmente collegati al contratto tra le parti, allargando così l'ambito dei fatti costitutivi. Il quarto motivo denunzia la violazione dell'art. 829, n.9, cpc, in subordine, in quanto il rilevato collegamento negoziale non era mai stato oggetto di discussione e contraddittorio tra le parti. Il quinto motivo denunzia violazione dell'art. 1418, c.2, cc, quale norma di carattere imperativo ed inderogabile, per aver il giudice di secondo grado escluso che la mancanza della causa contrattuale potesse configurare violazione di norma imperativa afferente all'ordine pubblico, atteso che il diritto alla provvigione invocato dalla ricorrente riguardava un contratto con sé stesso. Il primo motivo è inammissibile. In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame (Cass., 26/05/2015, n. 10809; Cass., 24/10/2017, n. 25189). In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di Cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass., 07/02/2018, n. 2985). Nella specie, il motivo censura, in realtà, il lodo arbitrale, come si evince dai richiami al lodo, p. 14 (p. 16 della sentenza) ed al giudizio dell'arbitro più volte richiamato nel medesimo contesto, e non anche la sentenza che ha deciso sull'impugnativa dello stesso lodo. Il secondo, terzo e quarto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono parimenti inammissibili. Invero, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancate od assolutamente carente (Cass.13511/2007; Cass. 19602/2020). Ora, correttamente la Corte d'appello ha confermato l'interpretazione dei contratti in questione operata dagli arbitri, sulla base di accertamenti in fatto non censurabili, poiché effettuati con adeguata motivazione. Infatti, la Corte ha qualificato i vari contratti ai quali le parti hanno fatto riferimento nelle proprie difese come avvinti da un nesso d'interdipendenza funzionale e pertanto oggetto di un'unitaria interpretazione che non è sindacabile in sede di legittimità. Al riguardo, è stato infatti affermato che, in tema di collegamento negoziale funzionale, l'accertamento del giudice di merito ai fini della qualificazione giuridica di tale situazione negoziale deve investire l'esistenza, l'entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l'interpretazione della loro volontà contrattuale e, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass., n. 20634/18). E neppure in questa sede viene dedotto un difetto assoluto di motivazione del lodo, non rilevato dalla Corte d'appello. Il quinto motivo è, infine, inammissibile. Il ricorrente non censura la ratio decidendi secondo la quale la decisione sull'esistenza della causa del contratto non è sindacabile in sede di impugnativa del lodo, per la ragione suesposta, ossia che l'interpretazione del contratto è questione di merito demandata in via esclusiva agli arbitri, salva l'ipotesi - neppure dedotta nella specie - di carenza assoluta di motivazione. Infatti, la Corte territoriale ha evidenziato che la ricorrente non aveva allegato alcuna fattispecie di illiceità della causa, afferente alla violazione di norme imperative o contrarie all'ordine 0,427-ze.QA"~m pubblico, argomentando solcGdall'inesistenza della causa per aver l'accordo del 2 luglio 2007 attribuito alla controricorrente diritto ad una provvigione per l'affare concluso con sé stesso. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 8200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principa