CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2019
Cassazione n. 08585/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e del Lazio depositata in data 10/10/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23gennaio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia concernente l'impugnazione di un avviso diaccertamento con cui, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era recuperataa tassazione IRPEF una plusvalenza di € 197.112,20 maturatasinell'anno 2004 a seguito della cessione di un’azienda e la conseguentecartella di pagamento (i giudizi erano stati riuniti), la CommissioneNumero registro generale 16767/2020Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8585/2026Data pubblicazione 07/04/2026tributaria regionale del Lazio accolse l’ appello dell'ufficio sul rilievo chela contribuente non aveva risposto all'invito formulatodall’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973e che i documenti prodotti in sede contenziosa non potevano essereutilizzati.2. Contro tale decisione la parte contribuente propose ricorso percassazione che la Corte, con ordinanza n. 11528 depositata in data11/05/2018, accolse, cassando la sentenza e rinviando la causa allaCTR.3. Adita in riassunzione, quest’ultima accolse l’appello erariale.4. Contro tale decisione la contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia delle entrate resiste concontroricorso.Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizioneanticipata della causa.La ricorrente ha depositato tempestiva istanza di decisione e ilricorso è stato fissato ex art. 380-bis c.p.c. per l’adunanza cameraledel 23 gennaio 2026, per la quale la ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973,evidenziando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., chela CTR non abbia correttamente valutato la natura specifica dell’invitorecapitatole dall’ufficio e l’erronea indicazione del termine entro il qualepresentarsi, con conseguente inapplicabilità della preclusione aldeposito di documenti in sede giudiziale.1.1. Il motivo è inammissibile.In sede di cassazione dell’originaria sentenza della CTR questaCorte (Cass. n. 11528/2018) aveva osservato che «il meccanismopreclusivo, per la grave conseguenza dell'inutilizzabilità amministrativaNumero registro generale 16767/2020Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8585/2026Data pubblicazione 07/04/2026e processuale di dati e documenti tardivamente prodotti, comporta chenon sia soltanto la parte privata a dover collaborare, dovendo anchequella pubblica adeguare la propria condotta a quel canone di lealtàche, richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, è codificato nelcaso in esame dall'obbligo di avvertimento riguardo alle conseguenzedell'inottemperanza, fissato dal nucleo normativo dell'art. 32 cit. (Sez.5, 453/2013, cit.). Invece, dalla sentenza impugnata, pur risultandoche vi era stato l'invito a comparire, nulla è stato detto del contenutodell'invito e in particolare se contenesse l'avvertimento allacontribuente, la quale ha contestato la circostanza. Spetta al fisco che,oppone alla successiva allegazione giudiziale della documentazione adiscarico la preclusione di cui all'art. 32, allegare e dimostrare che si èrealizzata in pieno la sequenza procedimentale avviata con l'invito. Inmancanza, non può invocare la sanzione dell'inutilizzabilitàamministrativa e processuale dei documenti esibiti dalla contribuentenel giudizio d'appello (Sez. 5, Sentenza n. 22126 del 27/09/2013, Rv.628934). Dunque, la sanzione dell'inutilizzabilità della produzione insede contenziosa, prevista dall'art. 32 cit., può operare solo inpresenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da partedell'Amministrazione che sia accompagnato dalla fissazione di untermine e dall'avvertimento espresso circa le conseguenze della suamancata ottemperanza, che si giustifica - in deroga ai principi di cuiagli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di lealecollaborazione con il Fisco. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11765 del26/05/2014, Rv. 630992)».Nel cassare la sentenza impugnata aveva quindi demandato allaCTR del Lazio di accertare «se la fattispecie prevista dall'art. 32 cit. èstata compiutamente osservata con un invito specifico e puntualeall'esibizione da parte dell'Amministrazione, accompagnato dallaNumero registro generale 16767/2020Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8585/2026Data pubblicazione 07/04/2026fissazione di un termine e dall'avvertimento espresso circa leconseguenze della sua mancata ottemperanza».La CTR, all’esito di un compiuto esame del documento in questione,ha ritenuto che «tale invito, notificato con atto ritirato dalla parte indata 17/06/2008, rispetta pienamente i requisiti previsti nell’art. 32DPR 600/73, posto che nello stesso veniva fissato un termine minimoper l’adempimento degli inviti e delle richieste rivolte alla contribuente(entro 15 gg. dalla ricezione-pag. 2 dell’invito); veniva espressamenterichiesto di produrre documentazione relativa all’attività esercitata edalla Dichiarazione dei Redditi dell’anno 2004, con dettagliata specificaindicazione dei documenti necessari ed infine veniva espressamenteformulato l’avvertimento delle conseguenze pregiudizievoliconseguenti all’inottemperanza a tali richieste e inviti, sia con riguardoalla sanzione ex art. 11 d.l.gs. n. 471/97 sia soprattutto con riguardoall’inutilizzabilità, in favore della parte contribuente, delle notizie e deidocumenti non esibiti o non trasmessi in risposta all’invito».Trattasi di un accertamento in fatto, compiutamente motivato, enon sindacabile in questa sede, posto che questa Corte di legittimitàha reiteratamente affermato che, con la proposizione del ricorso percassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudicidel merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili edin sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove èsottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito diquest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare ilmerito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logicoformale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dalgiudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprioconvincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarneNumero registro generale 16767/2020Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8585/2026Data pubblicazione 07/04/2026quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.7/04/2017, n. 9097; Cass. 7/03/2018, n. 5355).2. Con il secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.86 d.P.R. n. 600 del 1973, poiché dallo stesso atto di cessionedell’azienda, posto a fondamento della ripresa erariale, emergeva ilprezzo di acquisto, di cui l’Agenzia non aveva tenuto conto, cosìviolando la regola di diritto in tema di calcolo della plusvalenza.2.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, la parte non chiarisce se l’atto di cessione fosse trai documenti richiesti alla contribuente, come del resto evidenziatoanche dal controricorso e come emerge dall’invito in esso trascritto.L’assunto che l’atto fosse già in possesso dell’ufficio, contenuto inmemoria, appare configurare una questione estranea alla dedottaviolazione sostanziale; la doglianza, formulata direttamente in terminidi violazione della legge sostanziale che regola il rapporto sub judice,senza dedurre alcun errore processuale o di motivazione, non apparequindi ammissibile.Occorre osservare peraltro che l’art. 86 t.u.i.r. ai fini del calcolodella plusvalenza prevede la rilevanza del «costo non ammortizzato» ela parte omette del tutto di spiegare, in tale quadro normativo da essastessa richiamato, sia la rilevanza del costo di acquisto sia finanche diindicarne l’importo, chiedendo alla Corte una pronuncia di cassazionesu un presupposto fattuale, non accertato dalla CTR, di cui finisce pernon chiarire l’esistenza e la rilevanza.3. Essendo inammissibili entrambi i motivi, il ricorso va dichiaratoinammissibile.Alla soccombenza segue condanna al pagamento delle spese di lite,come da dispositivo.Numero registro generale 16767/2020Numero sezionale 652/2026Numero di raccolta generale 8585/2026Data pubblicazione 07/04/2026La parte ricorrente va, inoltre, condannata, al pagamento ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c. di una somma in favore delcontroricorrente, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore dellacassa delle ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operatodall’art. 380-bis c.p.c. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delleentrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, oltre ad euro 2.800,00 aisensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1.000,00, ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]