CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 10539/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20745/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 263, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE d'appello di ROMA n. 3514/2022, depositata il 24/05/2022 e notificata in data 25/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1923/2016, dichiarava l’inefficacia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dell’atto istitutivo del trust Madeinit e la nullità l’atto costitutivo del trust [OSCURATO:SOCIETA]. del 26 settembre 2012. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza n. 3514/2022, depositata il 24/05/2022 e notificata in data 25/05/2022, ha rigettato il gravame proposto dal Fulgenzi ed ha confermato la pronuncia del tribunale. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato con memoria. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano Violazione e falsa applicazione della L. 364/1989 di ratifica Convenzione dell’Aja [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione agli art. 1418 e 2740 c.c.: - liceità del trust Gefiman - Carenza di motivazione (art. 360, comma 1, n. 3 e n.5) . 2) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione della L. 364/1989 di ratifica Convenzione dell’Aja [OSCURATO:DATA_NASCITA], degli artt. 1, 9 e 11 L. Jersey, dell’art. 23 del Regolamento europeo n. 44/2001, in riferimento all’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5). Premesso che Il giudice nazionale non ha giurisdizione per la declaratoria di nullità di un atto di trust regolamentato dalla Legge del Jersey, come quelli di cui si discute, e malamente viene fatto richiamo alle SS.UU. di questa Corte che non vengono correttamente applicate , i ricorrenti ritengono che nel caso di specie vi sia una riserva legale esclusiva a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] del Jersey dal contenuto precettivo, avente efficacia erga omnes, non sottoponibile alla discrezionalità delle parti. 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt.101 e 102 cod.proc.civ. 4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quola violazione e falsa applicazione dell'art. 107 cod.proc.civ., in riferimento all'art. 269, 3° comma, cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. 5) Con il quinto motivo i ricorrenti prospettano la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. 6) Con il sesto motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione degli art. 164 e 156 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc.civ. 7) Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione della L. 364/1989 di ratifica Convenzione dell’Aja [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione agli art. 1901 e 2740 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. 8) Con l’ottavo motivo i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ. 9) Atteso che il secondo motivo pone una questione di giurisdizione che, non rinvenendosi precedenti specifici, non può essere decisa da questa Sezione, il ricorso, ai sensi dell’art. 374, 1° comma, cod.proc.civ., va rimesso alle Sezioni Unite. P.Q.M La Corte rimette la causa alle Sezioni Unite. Così deciso nella Camera di c