CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30114/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 9394/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n. 669/01/20 depositata in data 01/10/2020; Oggetto: deduzione costi - prova udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento per IRPEF ed IVA 2007 con il quale erano disconosciuti svariati costi equindi rideterminati i tributi dovuti; - la CTP adita accoglieva in parte il ricorso; - l’Ufficio appellava tale pronuncia e la CTR con la sentenza qui impugnata rigettava l’impugnazione, sia in quanto l’appello dell’Amministrazione era ritenuto meramente reiterativo delle ragioni poste a base dell’avviso di accertamento, sia in quanto i costi disconosciuti per difetto di inerenza dovevano ritenersi invece inerenti, anche data la sussistenza di una sorta di impresa famigliare in capo al contribuente e alla dilui consorte; - inoltre, nel merito della causa, quanto ai costi per pubblicità la CTR li riteneva inerenti in quanto diretti a pubblicizzare la ditta del contribuente, non i prodotti dei quali è agente esclusivo; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entr ate con atto affidato a tre motivi; il contribuente è rimasto intimato; Considerato che: - il primo motivo (erroneamente rubricato sub. N. 4) deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e l’omesso esame di censure in appello in violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR sia deciso in forza di considerazioni metagiuridiche riferite all’istituto dell’impresa famigliare (di cui all’art. 230 bis c.c.) sia erroneamente attribuito valore meramente iterativo alle censure proposte dall’appellante Ufficio, che invece erano analitiche e specifiche, puramente e semplicemente rinviando alla motivazione della pronuncia della CTP; - il secondo motivo censura la pronuncia impugnata per violazione e/o falsa applicazione dei principi di cui all’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente esonerato il contribuente dall’allegazione di elementi che giustificassero il giudizio di adeguatezza e congruità rispetto all’attività d’impresa; - tali motivi sono entrambi fondati; - con riferimento al primo motivo, ritiene il Collegio che effettivamente la CTR ha motivato in modo apparente in ordine all’inerenza dei costi dedotti sia richiamando incomprensibilmente l’istituto dell’impresa famigliare, qui del tutto inconferente ai fatti di causa, sia mancando di illustrare le ragioni per le quali i motivi di appello – neppure riassunti né indicati in sentenza – sono tali da non scalfire la statuizi one di primo grado; - inoltre, le censure proposte in appello dall’Ufficio, come si evince da quanto trascritto in ricorso per cassazione (pagg. 28- 29 dell’atto) erano adeguatamente specifiche e attingevano appropriatamente e precisamente la statuizione della CTP, censurandone l’erronea qualificazione dei costi come inerenti; - ancora, quanto al secondo motivo, dalla lettura della pronuncia impugnata si evince in effetti come la CTR non abbia minimamente verificato l’avvenuta prova da parte del contribuente dell’inerenza dei costi, intesa come collegamento degli stessi con l’attività dell’impresa, anche alla luce dell’antieconomicità degli stessi; - nella fattispecie, a fronte della contestata antieconomicità da parte dell’Agenzia delle Entrate, che riteneva tali costi (riferiti al contratto di sponsorizzazione con l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) sproporzionati rispetto all’attività del Mandozzi e quindi non inerenti, la CTR non poteva limitarsi a prendere mero atto della finalità pubblicitaria e ritenerli deducibili sic et simpliciter poiché diretti a incrementarne l’attività; essa doveva esaminare a fondo la contestazione dell’Ufficio che si incentrava sulla loro sproporzione rispetto all’attività stessa; - ciò dovevasi compiere in osservanza dei principi ancora di recente confermati da questa Corte Suprema secondo la quale (in termini si vedano sia Cass. Sez.5, Sentenza n. 33574 del 28/12/2018; sia Cass. Sez.5, Ordinanza n. 450 del 11/01/2018 ) in tema di detrazione di costi, l'inerenzadeve essere valutata secondo un giudizio di carattere qualitativo, e non quantitativo, correlato all'attività di impresa, con la conseguenza che, in tema di IVA, ma anche ai fini dell’imposizione reddituale, alla quale si applica il medesimo principio, la stessa non può essere esclusa solo in virtù di un giudizio sulla congruità del costo che non condiziona né esclude il diritto alla detrazione; tutto ciò salvo che l'amministrazione finanziaria dimostri, come le è consentito, la macroscopicaantieconomicità della oper azione, che costituisce elemento sintomatico dell'assenza di correlazione della stessa con l'esercizio dell'attività imprenditoriale; in tali casi sarà infatti onere del contribuente dar prova dell’inerenza del costo; - pertanto, non avendo la CTR onerato co ncretamente il contribuente di dar prova dell’inerenza dei costi in parola, secondo la ripartizione dell’onere probatorio nei termini ut supraindicati, a fronte di una contestazione di antieconomicità dell’Ufficio, il giudice dell’appello ha effettivamente commesso errore di diritto; - il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 39 c. 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per non avere la CTR valutato, onde escluderne l’inerenza contestata dall’Ufficio, l’antieconomicità dei costi ripresi dall’[OSCURATO:PERSONA] riferiti al contratto di sponsorizzazione stipulato dai contribuenti con l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; - il motivo è infondato; - invero, ai costi di sponsori zzazione trova applicazione l’art. 90 della legge 289 del 2002 ed il principio giurisprudenziale di cui a Cass. n. 8981 del 2017 secondo cui in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall’art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori; - conseguentemente, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado marchigiana per nuovo esame nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; rigetta il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado delle Marche, in d