CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 08155/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sulricorso propost o da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleOlga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso ; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Potenza , confermava la sentenza del Tribunale di Lagonegro in data 28/05/2021 , che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 186, comma 7, Codice della strada. 2.L’imputato, a mezzo del difensor e , ha interposto ricorso per cassazione . 2.1. Con il primo motivodeduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. Rileva che non è stato dato all’imputato l’avviso scritto previsto dall’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che è cosa diversa dall’avviso all’indagato di farsi assistere da un difensore; che, invero, gli esami svolti con l’etilometro devono ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili di cui all’art. 354, comma 3, cod. proc. pen., di talché, prima di procedere al controllo, deve essere redatto uno specifico e puntuale verbale, non essendo sufficiente l’avviso previsto dall’art. 349 cod. proc. pen.; che dall’omessa redazione del verbale discende la nullità assoluta ed insanabile degli atti processuali su cui si fonda l’accusa, in quanto assunti in violazione del diritto di difesa dell’indagato, nullità che si riverbera sull’intero procedimento e sull’impugnata sentenza. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per omessa pronuncia in ordine alla censura formulata nel secondo motivo di appello. Evidenzia che l’atto di appello conteneva tre motivi, mentre la sentenza impugnata si pronuncia solo su due di essi, considerando secondo motivo quello che in realtà è il terzo; che il secondo motivo verteva sulla erronea valutazione del materiale probatorio acquisito, fondato sulla circostanza per cui lo stato di ebbrezza era desunto da mere impressioni degli agenti operanti; che, invece, dalla deposizione di [OSCURATO:PERSONA] – medico del [OSCURATO:PERSONA] dell’Ospedale Civile di Chiaromonte, dove l’odierno ricorrente si era recato dopo il controllo su strada dei Carabinieri – emerge che il [OSCURATO:PERSONA] non versasse in stato di ebbrezza; che, dunque, quel che rileva è il mancato esame di un motivo di appello, che determina la nullità della sentenza impugnata. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , in relazione all’art. 164 cod. pen. , nonché omessa motivazione in ordine al terzo motivo di appello, concernente il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena.Osserva che con il terzo motivo di appello era stata chiesta la applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui sussistevano tutti i presupposti; che, anche in questo caso, la Corte territoriale non ha esaminato la doglianza, incorrendo nel vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 2.4. In data 15/01/2026, sono pervenute conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è nel complesso destituito di fondamento. 1.1. Il primo motivo è infondato. Invero, il Collegio intende dare continuità a quell’orientamento della giurisprudenza di legittimità cheritiene che l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini(Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Brunelli, Rv. 281745 – 01 ; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Pizio, Rv. 281072 –01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278579– 01; Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016, Portale, Rv, 267877– 01 ; Sez. 4, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260603 – 01 ) , esigenza questa che non ricorre nel caso in cui il soggetto si rifiuti di sottoporsi all’accertamento. Invero, nel momento stesso in cui viene opposto i l rifiuto, è integrato il fatto reato sanzionato dall’art. 186, comma 7,Codice della strada, con la conseguenza che non v'è più nessun atto da compiere per il quale vada dato l’avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., norma che si riferisce specificamente all’atto (e non al procedimentovolto a verificare la presenza dello stato di ebbrezza, che è certamente in corso quando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcooltest).In altri termini, poiché la locuzione utilizzata dall’art. 114 cit. («nel procedere al compimento degli atti») indica all’evidenzache ci si accinge a compiere l’atto – che , nel caso di cui all’art. 186 Codice della strada, è quello di rilevazione del tasso alcolemi co a mezzo di etilometro– , deve inferirsi che, in tanto è possibile apprestarsi a compierlo, in quanto l’interessato vi abbia acconsentito, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto (e con esso il reato istantaneo di cui all’art. 186, comma 7, cit.)deve, per forza di cose, porsiin un momento antecedente. In conclusione, deve essere ribadito che l’avviso di cui all’ art. 114 disp. att. cod. proc. pen. postula riscontrata la volontà dell ’ interessato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Nel caso di specie, dunque, a fronte del rifiuto opposto dal [OSCURATO:PERSONA], alcun avviso ai sensi dell’art. 114 cit. gli era dovuto. 1.2. Anche il secondomotivo è infondat o . Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022,dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01) . Detto altrimenti, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l’esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 –01). Nel caso di specie, i giudici di merito – le cui sentenze devono essere lette congiuntamente, essendosi in presenza di una cosiddetta doppia conforme di condanna –hanno ritenuto dirimente, quanto alle valutazioni effettuate in ordine allo stato di ebbrezza in cui versava l’odierno ricorrente, il rilevamento nell’immediatezza del controllo di chiari indici sintomatici dell’ebbrezza da parte degli agenti operanti, qualila condotta di guida, caratterizzata da un andamento a zig zag e successivamente l’eccessiva loquacità, le difficoltà nell’espressione verbale e l’andatura instabile e barcollante. 1.3. Anche il terzo motivo di ricorso è destituito di fondamento. Si osserva, invero, che l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. attribuisce al giudice di appello, a prescindere da una specifica richiesta dell’interessato, la facoltà di applicare d’ufficio la sospensione condizionale della pena; che tale potere officioso costituisce, tuttavia, una eccezionale deroga al principio devolutivo ed è espressione della fisiologica valutazione di puro merito che compete al giudice di appello in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmente il riconoscimento; che lo «stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità e discrezionalità del potere attribuito al giudice di appello esclude che il suo mancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione»; che, dunque, la «non decisione» in appello su un beneficio che può essere riconosciuto anche d’ufficio – di cui la parte avrebbe comunque potuto sollecitarne l’esercizio – non è denunciabile come vizio di motivazione per mancanza e, neppure, come violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, tale non essendo l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 –01, in motivazione, proprio con riferimento al profilo della sospensione condizionale della pena, seguite da Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv.276596 – 02). In proposito è stato anche sostenuto che, in tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a riconoscere d’ufficio la sospensione condizionale della pena, né a motivare sul punto, nel caso in cui, nell’atto di impugnazione e in sede di discussione, siano stati genericamente richiamati i "benefici di legge", omettendo l’indicazione di alcun elemento di fatto idoneo a giustificare l’accoglimento della richiesta (Sez. 1, n. 44188 del 20/09/2023, T., Rv.285413 – 01), come è appunto avvenuto nel caso che si sta scrutinando, atteso che con il terzo motivo di appello è stata richiesta in maniera apodittica ed assertiva l’applicazione della sospensione condizionale della pena, senza indicare le ragioni che avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento del beneficio. 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua