CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 01989/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 022L0QW) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, previa assoluzione dal reato di cui all'art. 495 cod.pen., ha rideterminato la pena inflitta per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è generico e, comunque, manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.6 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza attenuante di cui agli artt. 62 n. 4 cod.pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., si deve tenere conto non soltanto del valore economico intrinseco delle cose sottratte, ma anche del complessivo pregiudizio arrecato con l'azione criminosa (Sez. 4, Sentenza n. 37795 del 21/09/2021, Rv. 281952); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso729 settembre 2022 Il consiliere etensore Il P