CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47587/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i41 A n••••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 3 febbraio 2021 il Tribunale di Bergamo, in parziale accoglimento dell'istanza avanzata da SANAPO Pasquale, disponeva l'applicazione della disciplina del reato continuato per i fatti oggetto delle seguenti sentenze: n. 993/2010 del Tribunale di Brescia, n. 888/2010 del Tribunale di Bergamo, n. 1347/2012 del Tribunale di Bologna, n. 6694/2013 del Tribunale di Milano n. 2500/2016 della Corte d'Appello di Brescia. Il Tribunale rigettava, nel resto, la domanda. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione SANAPO Pasquale con atto personale. 3. Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della legge n.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; Sez. U. 21.12.2017, Aiello). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen. . Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]