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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 14970/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28883/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] degli Scipioni 153, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gillono ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimato- avverso sentenza della Corte d'appello di Torino n. 756/2020 depositata il23.7. 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Asti, chiedendo la rideterminazione dei saldi di un conto corrente ordinario e di due conti anticipi con la stessa intrattenuti e la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento del saldo negativo dei conti e ha esteso la domanda ai fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a tal fine chiamati in giudizio.

Esperita consulenza tecnica, il Tribunale ha rideterminato il saldo a debito del correntista in € 5.857,63 e lo ha condannato al pagamento di tale somma in solido con i fideiussori.

2. La sentenza è stata appellata in via principale dai signori Gallo e Iberti e in via incidentale dalla Banca.

È stata esperita integrazione della consulenza tecnica.

È altresì intervenuta in causa [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., affermandosi cessionaria del rapporto controverso.

La Corte di appello di Torino con sentenza del 23.7.2020 ha dichiarato inammissibile l’intervento in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di POS; ha respinto l’appello principale; ha accolto l’appello incidentale, dichiarando l’attore e i fideiussori terzi chiamati tenuti al pagamento della maggior somma di € 25.069,79 oltre interessi su € 20.546,49 dal 1.10.2013 al saldo; ha condannato gli appellanti principali al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non ripetibili le spese di [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di POS; ha lasciato a carico dei signori Gallo e Iberti le spese di consulenza tecnica.

3. Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 27.10.2020 hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], svolgendo quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. [OSCURATO:SOCIETA], procuratrice di POS, èrimasta intimata.

I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia a spese compensate, in data 16.6.2023, e la controricorrente ha depositato atto di accettazione, a spese compensate. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il giudizio va dichiarato estinto, a spese compensate, in seguito a rituale rinuncia proposta dal ricorrente, debitamente accettata dalla controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28883/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] degli Scipioni 153, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Gillono ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimato- avverso sentenza della Corte d'appello di Torino n. 756/2020 depositata il23.7. 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi al Tribunale di Asti, chiedendo la rideterminazione dei saldi di un conto corrente ordinario e di due conti anticipi con la stessa intrattenuti e la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento del saldo negativo dei conti e ha esteso la domanda ai fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a tal fine chiamati in giudizio. Esperita consulenza tecnica, il Tribunale ha rideterminato il saldo a debito del correntista in € 5.857,63 e lo ha condannato al pagamento di tale somma in solido con i fideiussori. 2. La sentenza è stata appellata in via principale dai signori Gallo e Iberti e in via incidentale dalla Banca. È stata esperita integrazione della consulenza tecnica. È altresì intervenuta in causa [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., affermandosi cessionaria del rapporto controverso. La Corte di appello di Torino con sentenza del 23.7.2020 ha dichiarato inammissibile l’intervento in causa di [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di POS; ha respinto l’appello principale; ha accolto l’appello incidentale, dichiarando l’attore e i fideiussori terzi chiamati tenuti al pagamento della maggior somma di € 25.069,79 oltre interessi su € 20.546,49 dal 1.10.2013 al saldo; ha condannato gli appellanti principali al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA]; ha dichiarato non ripetibili le spese di [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di POS; ha lasciato a carico dei signori Gallo e Iberti le spese di consulenza tecnica. 3. Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 27.10.2020 hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], svolgendo quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. [OSCURATO:SOCIETA], procuratrice di POS, èrimasta intimata. I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia a spese compensate, in data 16.6.2023, e la controricorrente ha depositato atto di accettazione, a spese compensate. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il giudizio va dichiarato estinto, a spese compensate, in seguito a rituale rinuncia proposta dal ricorrente, debitamente accettata dalla controricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate. Così
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