CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla inoffensività della condotta in presenza di accertata efficacia drogante dei reperti in sequestro e di concrete modalità del fatto (presenza di attrezzi quali il bilancino di precisione, idonei al confezionamento in dosi) che fondano le argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto comprovata la destinazione anche alla cessione dello stupefacente detenuto e denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 3), una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere tensore TATA [OSCURATO:PERSONA] 721A [OSCURATO:PERSONA] » 2 r. 2022 IL