Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 dicembre 2020

Cassazione n. 21584/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lorusso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocatoGiuseppe Raguso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 2266/2020 depositatail 23/12/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto e l'inammissibilità delNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026ricorso.Uditi, per delega del difensore del ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato agli atti depositati e ha insistito per l’accoglimento del ricorso,nonché, per il controricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata agliscritti difensivi depositati e ha insistito per il rigetto del ricorso.1.

Il Comune di Gravina in Puglia (BA) ha proposto, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] – Sezione distaccata di Altamura, opposizione a un decretoingiuntivo con cui, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], architetto, gli erastato ingiunto di pagare la somma di euro 23.883,62, oltre oneri fiscali edinteressi, a titolo di compenso per prestazioni professionali.Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha compensato le speseprocessuali.2.

A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza del Comune, il quale ha anche proposto appello incidentaleavverso il capo riguardante le spese di lite, la Corte d’appello di Bari, consentenza n. 2266/2020 pubblicata il 23.12.2020, ha rigettato l’appelloprincipale e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha condannato ilprofessionista al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte di merito ha evidenziato come lo stesso appellante avesse ammessonella fase monitoria che l’attività professionale oggetto di causa era statasvolta in assenza di un contratto scritto e come ciò fosse confermatoanche dalla documentazione prodotta in atti (relazione esplicativa sullosvolgimento dell’incarico; parcella; convenzione in data 24.12.2008;deliberazione n. 30 del 06.08.2010 adottata dalla ‘Cabina di Regia’,organo composto dai rappresentanti degli enti aderenti al pianostrategico; determinazione dirigenziale n. 658/2011 del Comune diGravina in Puglia), senza che potessero valere in senso contrario leNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarazioni a sé favorevoli rese dall’appellante in sede di interrogatorioformale.

La Corte ha anche ritenuto inammissibile il motivo di appellorelativo al rigetto dell’istanza di escussione di un teste, non essendo statareiterata la richiesta di prova orale all’udienza di precisazione delleconclusioni del 27.10.2014.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di sette motivi.Il Comune di Gravina in Puglia resiste con controricorso.presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, e le partihanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Secondo il ricorrente, la Corte di merito aveva errato nel rilevare lacontraddittorietà tra la rappresentazione dei fatti contenuta nel ricorsointroduttivo della fase monitoria e quella esposta in comparsa di rispostanella fase di opposizione, senza considerare che quest’ultimo attocostituiva la prima occasione utile per replicare alle deduzioni dellacontroparte nel rispetto del diritto al contraddittorio.

Infatti, è consentitoalla parte di emendare la domanda, purché la stessa, così modificata,risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio esenza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialitàdifensive della controparte, ovvero l'allungamento dei termini processuali.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.Il ricorrente, in particolare, sostiene l’erroneità dell’asserzione della Corted’appello secondo cui egli avrebbe ammesso, nel ricorso per ingiunzione dipagamento, l’assenza di un contratto scritto, essendo tale tesi frutto di unNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026travisamento delle sue deduzioni.

Egli, infatti, nella fase monitoria avevaprodotto due contratti scritti ed aveva dedotto che non era stata stipulataalcuna nuova convenzione riguardo all’attività professionale per cui avevachiesto il pagamento del compenso.3.

I due motivi, da trattare congiuntamente, presentano profili diinammissibilità e sono comunque infondati.In primo luogo, deve rilevarsi che il ricorrente, sebbene abbia denunciatola violazione di norme di diritto, non ne ha esaminato il contenutoprecettivo, né lo ha raffrontato con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata al fine di dimostrare la sussistenza di un lorocontrasto con i precetti normativi (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 23745/2020;Cass. n. 18998/2021).In realtà, a ben vedere, le doglianze neppure riguardano le norme indicatein rubrica, essendosi il ricorrente limitato a sostenere, in primo luogo, lapossibilità di modificare nella fase di opposizione, a contraddittorio pieno,le allegazioni svolte nella fase monitoria, e, in secondo luogo, l’erroneitàdell’interpretazione delle sue deduzioni da parte della Corte d’appello, ilche non ha nulla a che vedere con i precetti normativi di cui all’art. 101c.p.c. e all’art. 163, terzo comma, n. 4 c.p.c.La sentenza impugnata, peraltro, lungi dal contenere affermazioni cheriguardino tali norme di legge, si è limitata semplicemente a dare attodelle ammissioni contenute nel ricorso per ingiunzione di pagamentoriguardo all’assenza di un contratto scritto relativo alle prestazioniprofessionali oggetto di causa.Ciò è conforme all’orientamento interpretativo di legittimità secondo cui leammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dalprocuratore "ad litem", pur non avendo valore confessorio, costituisconoelementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice perla formazione del suo motivato convincimento (cfr.: Cass. n. 6750/2003;Cass. n. 16215/2009; Cass. n. 6192/2014).Numero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026Quanto, poi, all’interpretazione - che si assume erronea - effettuata dallaCorte d’appello, deve rilevarsi che essa, attenendo al merito, non èsindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.4.

Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per omessoesame e omessa pronuncia in merito a un fatto decisivo di cui allaconvenzione datata 24.12.2008 seppur ritualmente introdotto in giudizio.Il ricorrente, premesso che, secondo l’art. 4 della convenzione datata24.12.2008, l’incarico avrebbe dovuto intendersi concluso conl’ultimazione definitiva del secondo sottoprocesso di pianificazione(consegna definitiva degli elaborati di piano presso la Regione Puglia),comprese le eventuali correzioni, integrazioni e/o quant’altro si fosse resonecessario in ragione delle richieste inoltrate all’ente capofila dalcompetente ufficio regionale e ritenuto, pertanto, che in tale previsionerientrasse anche l’attività oggetto di causa, lamenta che la Corte d’appelloabbia omesso di pronunciarsi sulla portata di tale clausola, la quale,unitamente alle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorioformale e alle difese contenute nei suoi scritti difensivi, dimostrerebbe chele prestazioni oggetto di causa erano state svolte in forza di previsionepattizia avente i requisiti di forma prescritti per i contratti con la pubblicaamministrazione.4.1.

Il motivo è inammissibile.Sul punto, deve osservarsi che il vizio di omessa pronuncia che determinala nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è rilevante aifini di cui all'art. 360, n. 4 stesso codice, si configura esclusivamente conriferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizionedi accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione a istanze istruttorieper le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio dimotivazione (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 15982/2001; Cass. n. 3357/2009;Cass. n. 6715/2013; Cass. n. 13716/2016; Cass. n. 24830/2017).Numero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026Peraltro, ove anche volesse qualificarsi la censura come sussumibile neldisposto dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., le conclusioni di cuiinnanzi non sarebbero diverse.Infatti, premesso che si verte in un caso di “doppia conforme”, previstadall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, aigiudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui siastata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente- per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (neltesto riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabilealle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – avrebbe dovutoindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che essesono tra loro diverse (cfr.: Cass. n. 26774/2016; in senso conforme, sivedano anche: Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 5947/2023).Tale indicazione avrebbe dovuto essere presente nel ricorso, e non giànella memoria illustrativa di cui all’art. 378 c.p.c.Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lamemoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso percassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare imotivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in manieracompleta, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diimpugnazione (cfr.: Cass. n. 8949/2023; nello stesso senso, si vedano, exmultis: Cass. n. 30760/2018; Cass. n. 24007/2017; Cass. n. 3780/2015).In ogni caso, la clausola in questione è stata esaminata dalla Corte dimerito, sia pur con lettura che il ricorrente assume essere incompleta.5.

Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4Numero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026c.p.c. per essere l’impugnata sentenza viziata da ultrapetizione e cometale affetta da nullità ex art. 161 c.p.c.In particolare, il ricorrente sostiene di non aver richiesto in sede digravame l’escussione del teste Paolucci, che non si era svolta in primogrado, sicché la Corte d’appello aveva pronunciato su un’istanza nonproposta dalla parte.5.1.

Il motivo è inammissibile.Al riguardo, deve osservarsi che la denuncia di vizi fondati sulla pretesaviolazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolaritàdell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudiziosubito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciataviolazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale silamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni perle quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato,per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per ladecisione di merito (cfr.: Cass. n. 26419/2020; in senso conforme, si vedaanche: Cass. n. 26831/2014).In concreto, il rigetto di un’istanza che la parte assume di non averformulato non è idoneo a determinare alcun nocumento alla parte stessa,la quale, dunque, deve ritenersi priva di un interesse attuale e concreto adimpugnare una siffatta statuizione.6.

Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 5 c.p.c. per avere il Giudice d’appello, motivato la sentenzacommettendo errore di fatto, per aver considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione e per difetto di motivazione della sentenza.In particolare, il ricorrente lamenta l’erronea e parziale interpretazionedegli ulteriori documenti esaminati dalla Corte di merito ed evidenzia chealle sue dichiarazioni unilaterali, contenute nella ‘Relazione esplicativaNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026sullo svolgimento dell’incarico’ e nella ‘parcella’, non avrebbe potutoessere attribuito valore confessorio, non potendo esse smentire quantopattuito con la convenzione del 24.12.2008, il cui art. 4, al contrario, nonera stato considerato; inoltre, avendo la suddetta convenzione previsto ilpagamento di un acconto, ciò comportava necessariamente l’avvenutaindividuazione di un capitolo di spesa nel bilancio, diversamente da quantoaffermato nella sentenza impugnata.6.1.

Il motivo è infondato.Sul punto, premesso che, per come formulata, la censura va ricondottaalla previsione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., deve in primoluogo ritenersi che non sussista violazione dell’art. 115 c.p.c., nonessendo stato denunciato nel ricorso, né risultando in concreto, che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (cfr.: Cass. Sez.

Un., n. 20867/2020; Cass. n.16016/2021).

Parimenti non è ravvisabile nella specie la violazionedell’art. 116 c.p.c., non risultando che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento".Nella specie, come si evince dall’esame della sentenza impugnata, la Corteterritoriale ha ritenuto che l’attività oggetto di causa non fosse compresanelle previsioni di cui alla convenzione del 24.12.2008, e ciò sia sullascorta delle difese contenute nel ricorso per ingiunzione di pagamento, siaavuto riguardo alle risultanze degli ulteriori documenti menzionati allepag. 5 e 6 della sentenza impugnata.A nessuno di tali elementi risulta essere stato attribuito valore di provalegale, risultando, al contrario, che essi sono stati oggetto di valutazioneda parte del giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento.Numero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026Per cui, in definitiva, la censura si risolve nel tentativo di ottenere inquesta sede un diverso e non consentito esame del merito.Per quanto concerne il preteso omesso esame di elementi istruttori vannorichiamate le considerazioni già svolte in ordine al terzo motivo.7.

Il sesto motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.per avere il Giudice d’appello violato i canoni legali di ermeneuticacontrattuale.Il ricorrente, in particolare, sostiene che la Corte di merito,nell’interpretare la clausola di cui all’art. 4 della convenzione in data24.12.2008, abbia violato gli artt. 1362 e 1363 c.c., per aver omesso divalutare la stessa per intero e di tenere conto della sua ratio, nonché l’art.1369 c.c., per non aver considerato l’epoca della pattuizioneraffrontandola con quella della pretesa conclusione dell’attività, nonché,infine, l’art. 1366 c.c., per aver dato ingresso a un’interpretazionecavillosa e non rispondente alla ragione pratica del contratto.7.1.

Il motivo è inammissibile.Rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte,l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di unnegozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice dimerito; ne consegue che, qualora la parte intenda denunciare un errore didiritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausolacontrattuale, le censure non possono risolversi nella meracontrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nellasentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unicaastrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché,quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede diNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr.: Cass. n.28319/2017; Cass. n. 16987/2018).Pertanto, sulla scorta di quanto dedotto dal ricorrente, non è ravvisabile laviolazione delle norme dal medesimo indicate.8.

Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c. per violazione del principio del legittimo affidamento e certezzadel diritto e dell’art. 3 della Costituzione.In particolare, il ricorrente invoca l’efficacia riflessa della decisioneintervenuta, in senso opposto a quanto deciso con la sentenza impugnata,con riferimento alla posizione di altra persona facente parte del ComitatoTecnico cui egli aveva partecipato.8.1.

Il motivo è infondato.Sotto il profilo giuridico, deve osservarsi che il giudicato formatosi in undeterminato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di unsoggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi siatitolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, ocomunque a questa subordinato (cfr.: Cass. n. 17931/2019).In proposito, è stato ulteriormente specificato che il giudicato formatosi inun determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti disoggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) iterzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distintorapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nelprimo giudizio; b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico"dalla precedente decisione; c) l'efficacia riflessa riguardi soltantol'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità diun diverso accertamento (cfr.: Cass. n. 8101/2020).Nella specie, a parte ogni altra considerazione in ordine all’avvenutopassaggio in giudicato o meno della sentenza richiamata dal ricorrente allaluce della contestazione di tale circostanza da parte del Comune diNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026Gravina in Puglia, deve rilevarsi che la convenzione del 24.12.2008, postadal professionista a fondamento dell’asserito diritto al compenso, risultaessere intercorsa tra le sole due parti in causa (cfr.: ricorso, a pag. 3),senza che ad essa abbiano partecipato anche altri soggetti.Ciò implica che il contratto esaminato con l’ulteriore sentenza citata dallaparte non sia lo stesso intercorso con l’odierno ricorrente, sicché, stantel’autonomia tra i rispettivi rapporti contrattuali, non è ravvisabile nellaspecie quella relazione di dipendenza o di subordinazione che potrebbegiustificare l’efficacia riflessa invocata dal ricorrente.Va inoltre osservato, quanto alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., che laviolazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata (cfr.: Cass., Sez.

Un., n.25573/2020) e, quanto agli artt. 1175 e 1375 c.c., che gli stessi sono statirichiamati nella rubrica senza che la trattazione del motivo contengaalcuna considerazione specifica circa la loro violazione o falsa applicazione.9.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le speseprocessuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euroNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026200,00 per spese ed euro 2.600,00 per compensi, oltre 15% per rimborsodelle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 28 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Comune di Gravina in Puglia, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Lorusso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocatoGiuseppe Raguso-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 2266/2020 depositatail 23/12/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleMichele [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto e l'inammissibilità delNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026ricorso.Uditi, per delega del difensore del ricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato agli atti depositati e ha insistito per l’accoglimento del ricorso,nonché, per il controricorrente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata agliscritti difensivi depositati e ha insistito per il rigetto del ricorso.1. Il Comune di Gravina in Puglia (BA) ha proposto, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] – Sezione distaccata di Altamura, opposizione a un decretoingiuntivo con cui, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA], architetto, gli erastato ingiunto di pagare la somma di euro 23.883,62, oltre oneri fiscali edinteressi, a titolo di compenso per prestazioni professionali.Il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e ha compensato le speseprocessuali.2. A seguito di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nellaresistenza del Comune, il quale ha anche proposto appello incidentaleavverso il capo riguardante le spese di lite, la Corte d’appello di Bari, consentenza n. 2266/2020 pubblicata il 23.12.2020, ha rigettato l’appelloprincipale e, in accoglimento dell’appello incidentale, ha condannato ilprofessionista al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, laCorte di merito ha evidenziato come lo stesso appellante avesse ammessonella fase monitoria che l’attività professionale oggetto di causa era statasvolta in assenza di un contratto scritto e come ciò fosse confermatoanche dalla documentazione prodotta in atti (relazione esplicativa sullosvolgimento dell’incarico; parcella; convenzione in data 24.12.2008;deliberazione n. 30 del 06.08.2010 adottata dalla ‘Cabina di Regia’,organo composto dai rappresentanti degli enti aderenti al pianostrategico; determinazione dirigenziale n. 658/2011 del Comune diGravina in Puglia), senza che potessero valere in senso contrario leNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026dichiarazioni a sé favorevoli rese dall’appellante in sede di interrogatorioformale. La Corte ha anche ritenuto inammissibile il motivo di appellorelativo al rigetto dell’istanza di escussione di un teste, non essendo statareiterata la richiesta di prova orale all’udienza di precisazione delleconclusioni del 27.10.2014.3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di sette motivi.Il Comune di Gravina in Puglia resiste con controricorso.presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso, e le partihanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.Secondo il ricorrente, la Corte di merito aveva errato nel rilevare lacontraddittorietà tra la rappresentazione dei fatti contenuta nel ricorsointroduttivo della fase monitoria e quella esposta in comparsa di rispostanella fase di opposizione, senza considerare che quest’ultimo attocostituiva la prima occasione utile per replicare alle deduzioni dellacontroparte nel rispetto del diritto al contraddittorio. Infatti, è consentitoalla parte di emendare la domanda, purché la stessa, così modificata,risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio esenza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialitàdifensive della controparte, ovvero l'allungamento dei termini processuali.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c.Il ricorrente, in particolare, sostiene l’erroneità dell’asserzione della Corted’appello secondo cui egli avrebbe ammesso, nel ricorso per ingiunzione dipagamento, l’assenza di un contratto scritto, essendo tale tesi frutto di unNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026travisamento delle sue deduzioni. Egli, infatti, nella fase monitoria avevaprodotto due contratti scritti ed aveva dedotto che non era stata stipulataalcuna nuova convenzione riguardo all’attività professionale per cui avevachiesto il pagamento del compenso.3. I due motivi, da trattare congiuntamente, presentano profili diinammissibilità e sono comunque infondati.In primo luogo, deve rilevarsi che il ricorrente, sebbene abbia denunciatola violazione di norme di diritto, non ne ha esaminato il contenutoprecettivo, né lo ha raffrontato con le affermazioni in diritto contenutenella sentenza impugnata al fine di dimostrare la sussistenza di un lorocontrasto con i precetti normativi (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 23745/2020;Cass. n. 18998/2021).In realtà, a ben vedere, le doglianze neppure riguardano le norme indicatein rubrica, essendosi il ricorrente limitato a sostenere, in primo luogo, lapossibilità di modificare nella fase di opposizione, a contraddittorio pieno,le allegazioni svolte nella fase monitoria, e, in secondo luogo, l’erroneitàdell’interpretazione delle sue deduzioni da parte della Corte d’appello, ilche non ha nulla a che vedere con i precetti normativi di cui all’art. 101c.p.c. e all’art. 163, terzo comma, n. 4 c.p.c.La sentenza impugnata, peraltro, lungi dal contenere affermazioni cheriguardino tali norme di legge, si è limitata semplicemente a dare attodelle ammissioni contenute nel ricorso per ingiunzione di pagamentoriguardo all’assenza di un contratto scritto relativo alle prestazioniprofessionali oggetto di causa.Ciò è conforme all’orientamento interpretativo di legittimità secondo cui leammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti unicamente dalprocuratore "ad litem", pur non avendo valore confessorio, costituisconoelementi indiziari che possono essere liberamente valutati dal giudice perla formazione del suo motivato convincimento (cfr.: Cass. n. 6750/2003;Cass. n. 16215/2009; Cass. n. 6192/2014).Numero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026Quanto, poi, all’interpretazione - che si assume erronea - effettuata dallaCorte d’appello, deve rilevarsi che essa, attenendo al merito, non èsindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.4. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per omessoesame e omessa pronuncia in merito a un fatto decisivo di cui allaconvenzione datata 24.12.2008 seppur ritualmente introdotto in giudizio.Il ricorrente, premesso che, secondo l’art. 4 della convenzione datata24.12.2008, l’incarico avrebbe dovuto intendersi concluso conl’ultimazione definitiva del secondo sottoprocesso di pianificazione(consegna definitiva degli elaborati di piano presso la Regione Puglia),comprese le eventuali correzioni, integrazioni e/o quant’altro si fosse resonecessario in ragione delle richieste inoltrate all’ente capofila dalcompetente ufficio regionale e ritenuto, pertanto, che in tale previsionerientrasse anche l’attività oggetto di causa, lamenta che la Corte d’appelloabbia omesso di pronunciarsi sulla portata di tale clausola, la quale,unitamente alle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorioformale e alle difese contenute nei suoi scritti difensivi, dimostrerebbe chele prestazioni oggetto di causa erano state svolte in forza di previsionepattizia avente i requisiti di forma prescritti per i contratti con la pubblicaamministrazione.4.1. Il motivo è inammissibile.Sul punto, deve osservarsi che il vizio di omessa pronuncia che determinala nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è rilevante aifini di cui all'art. 360, n. 4 stesso codice, si configura esclusivamente conriferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizionedi accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione a istanze istruttorieper le quali l'omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio dimotivazione (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 15982/2001; Cass. n. 3357/2009;Cass. n. 6715/2013; Cass. n. 13716/2016; Cass. n. 24830/2017).Numero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026Peraltro, ove anche volesse qualificarsi la censura come sussumibile neldisposto dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., le conclusioni di cuiinnanzi non sarebbero diverse.Infatti, premesso che si verte in un caso di “doppia conforme”, previstadall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, aigiudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui siastata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente- per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (neltesto riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabilealle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – avrebbe dovutoindicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione diprimo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che essesono tra loro diverse (cfr.: Cass. n. 26774/2016; in senso conforme, sivedano anche: Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 5947/2023).Tale indicazione avrebbe dovuto essere presente nel ricorso, e non giànella memoria illustrativa di cui all’art. 378 c.p.c.Infatti, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, lamemoria ex art. 378 c.p.c. non può integrare i motivi del ricorso percassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare imotivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in manieracompleta, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo delgiudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto diimpugnazione (cfr.: Cass. n. 8949/2023; nello stesso senso, si vedano, exmultis: Cass. n. 30760/2018; Cass. n. 24007/2017; Cass. n. 3780/2015).In ogni caso, la clausola in questione è stata esaminata dalla Corte dimerito, sia pur con lettura che il ricorrente assume essere incompleta.5. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4Numero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026c.p.c. per essere l’impugnata sentenza viziata da ultrapetizione e cometale affetta da nullità ex art. 161 c.p.c.In particolare, il ricorrente sostiene di non aver richiesto in sede digravame l’escussione del teste Paolucci, che non si era svolta in primogrado, sicché la Corte d’appello aveva pronunciato su un’istanza nonproposta dalla parte.5.1. Il motivo è inammissibile.Al riguardo, deve osservarsi che la denuncia di vizi fondati sulla pretesaviolazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolaritàdell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudiziosubito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciataviolazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale silamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni perle quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato,per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per ladecisione di merito (cfr.: Cass. n. 26419/2020; in senso conforme, si vedaanche: Cass. n. 26831/2014).In concreto, il rigetto di un’istanza che la parte assume di non averformulato non è idoneo a determinare alcun nocumento alla parte stessa,la quale, dunque, deve ritenersi priva di un interesse attuale e concreto adimpugnare una siffatta statuizione.6. Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 5 c.p.c. per avere il Giudice d’appello, motivato la sentenzacommettendo errore di fatto, per aver considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di provasoggetti invece a valutazione e per difetto di motivazione della sentenza.In particolare, il ricorrente lamenta l’erronea e parziale interpretazionedegli ulteriori documenti esaminati dalla Corte di merito ed evidenzia chealle sue dichiarazioni unilaterali, contenute nella ‘Relazione esplicativaNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026sullo svolgimento dell’incarico’ e nella ‘parcella’, non avrebbe potutoessere attribuito valore confessorio, non potendo esse smentire quantopattuito con la convenzione del 24.12.2008, il cui art. 4, al contrario, nonera stato considerato; inoltre, avendo la suddetta convenzione previsto ilpagamento di un acconto, ciò comportava necessariamente l’avvenutaindividuazione di un capitolo di spesa nel bilancio, diversamente da quantoaffermato nella sentenza impugnata.6.1. Il motivo è infondato.Sul punto, premesso che, per come formulata, la censura va ricondottaalla previsione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., deve in primoluogo ritenersi che non sussista violazione dell’art. 115 c.p.c., nonessendo stato denunciato nel ricorso, né risultando in concreto, che ilgiudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (cfr.: Cass. Sez. Un., n. 20867/2020; Cass. n.16016/2021). Parimenti non è ravvisabile nella specie la violazionedell’art. 116 c.p.c., non risultando che il giudice, nel valutare una prova o,comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza didiversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento".Nella specie, come si evince dall’esame della sentenza impugnata, la Corteterritoriale ha ritenuto che l’attività oggetto di causa non fosse compresanelle previsioni di cui alla convenzione del 24.12.2008, e ciò sia sullascorta delle difese contenute nel ricorso per ingiunzione di pagamento, siaavuto riguardo alle risultanze degli ulteriori documenti menzionati allepag. 5 e 6 della sentenza impugnata.A nessuno di tali elementi risulta essere stato attribuito valore di provalegale, risultando, al contrario, che essi sono stati oggetto di valutazioneda parte del giudice del merito secondo il suo prudente apprezzamento.Numero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026Per cui, in definitiva, la censura si risolve nel tentativo di ottenere inquesta sede un diverso e non consentito esame del merito.Per quanto concerne il preteso omesso esame di elementi istruttori vannorichiamate le considerazioni già svolte in ordine al terzo motivo.7. Il sesto motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.per avere il Giudice d’appello violato i canoni legali di ermeneuticacontrattuale.Il ricorrente, in particolare, sostiene che la Corte di merito,nell’interpretare la clausola di cui all’art. 4 della convenzione in data24.12.2008, abbia violato gli artt. 1362 e 1363 c.c., per aver omesso divalutare la stessa per intero e di tenere conto della sua ratio, nonché l’art.1369 c.c., per non aver considerato l’epoca della pattuizioneraffrontandola con quella della pretesa conclusione dell’attività, nonché,infine, l’art. 1366 c.c., per aver dato ingresso a un’interpretazionecavillosa e non rispondente alla ragione pratica del contratto.7.1. Il motivo è inammissibile.Rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte,l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di unnegozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice dimerito; ne consegue che, qualora la parte intenda denunciare un errore didiritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausolacontrattuale, le censure non possono risolversi nella meracontrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nellasentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unicaastrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché,quando di una clausola contrattuale sono possibili due o piùinterpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva propostol'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede diNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr.: Cass. n.28319/2017; Cass. n. 16987/2018).Pertanto, sulla scorta di quanto dedotto dal ricorrente, non è ravvisabile laviolazione delle norme dal medesimo indicate.8. Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c. per violazione del principio del legittimo affidamento e certezzadel diritto e dell’art. 3 della Costituzione.In particolare, il ricorrente invoca l’efficacia riflessa della decisioneintervenuta, in senso opposto a quanto deciso con la sentenza impugnata,con riferimento alla posizione di altra persona facente parte del ComitatoTecnico cui egli aveva partecipato.8.1. Il motivo è infondato.Sotto il profilo giuridico, deve osservarsi che il giudicato formatosi in undeterminato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di unsoggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi siatitolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, ocomunque a questa subordinato (cfr.: Cass. n. 17931/2019).In proposito, è stato ulteriormente specificato che il giudicato formatosi inun determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti disoggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) iterzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distintorapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nelprimo giudizio; b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico"dalla precedente decisione; c) l'efficacia riflessa riguardi soltantol'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità diun diverso accertamento (cfr.: Cass. n. 8101/2020).Nella specie, a parte ogni altra considerazione in ordine all’avvenutopassaggio in giudicato o meno della sentenza richiamata dal ricorrente allaluce della contestazione di tale circostanza da parte del Comune diNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026Gravina in Puglia, deve rilevarsi che la convenzione del 24.12.2008, postadal professionista a fondamento dell’asserito diritto al compenso, risultaessere intercorsa tra le sole due parti in causa (cfr.: ricorso, a pag. 3),senza che ad essa abbiano partecipato anche altri soggetti.Ciò implica che il contratto esaminato con l’ulteriore sentenza citata dallaparte non sia lo stesso intercorso con l’odierno ricorrente, sicché, stantel’autonomia tra i rispettivi rapporti contrattuali, non è ravvisabile nellaspecie quella relazione di dipendenza o di subordinazione che potrebbegiustificare l’efficacia riflessa invocata dal ricorrente.Va inoltre osservato, quanto alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., che laviolazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametricostituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di unanorma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione diillegittimità costituzionale della norma applicata (cfr.: Cass., Sez. Un., n.25573/2020) e, quanto agli artt. 1175 e 1375 c.c., che gli stessi sono statirichiamati nella rubrica senza che la trattazione del motivo contengaalcuna considerazione specifica circa la loro violazione o falsa applicazione.9. Alla luce di quanto precede, il ricorso va integralmente rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le speseprocessuali del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euroNumero registro generale 9119/2021Numero sezionale 1460/2026Numero di raccolta generale 21584/2026Data pubblicazione 24/06/2026200,00 per spese ed euro 2.600,00 per compensi, oltre 15% per rimborsodelle spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 28 maggio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 21584/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris