CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10783/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1:)Mbe k La Corte di appello di con sentenza in data 01/03/2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], a seguito di concordato fra le parti con rinunzia dei motivi di appello ex art.599 bis cod. proc. pen., rideterminava la pena a carico dei predetti; confermava la affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando il trattamento sanzionatorio a carico dei predetti. Considerato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 - dep. 20/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27610201) e che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 - dep. 03/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27950401), da ciò discendendo la inammissibilità dei ricorsi, che può essere dichiarata de plano, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che si sono limitati a censurare la sentenza quanto alla eccessività del trattamento sanzionatorio ed il solo Morgese anche relativamente ai profili di responsabilità dello stesso; osservato che il ricorso presentato [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato de plano inammissibile in quanto da lui sottoscritto personalmente, facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017; ritenuto che del tutto generico ed aspecifico è il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha lamentato un non meglio precisato "errore di calcolo" in ordine alla quantificazione della pena in relazione alli aumento a titolo di continuazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati tutti inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 IL_CT-lsiglier,e Estenso