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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 1958

Cassazione n. 13271/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/08/1958 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Lecce con sentenza del 12.5.2016 in ordine al delitto di truffa in danno di ente pubblico. 2.

Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile.

Preliminarmente, va rilevata l'inefficacia della rinuncia al ricorso, trasmessa a mezzo PEC senza la sottoscrizione dell'imputato (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276 - 0).

Quanto ai singoli motivi va osservato che il primo, riguardante la diversa qualificazione giuridica, è formulato per ragioni non consentite, perché non proposto in appello, e comunque manifestamente infondato (risultando pacifico il dato dell'induzione in errore attraverso l'artificio dell'omessa registrazione dell'allontanamento dal luogo di servizio: Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014, Rapicano, Rv. 258987 - 0); il secondo motivo è meramente reiterativo delle censure formulate con l'appello e dettagliatamente esaminate e superate dalla Corte territoriale (pagg. 2-4), quanto alla responsabilità dell'imputato e al contenuto delle testimonianze rese a dibattimento; anche il terzo motivo, riguardante le cause di giustificazione e di non punibilità, si limita a replicare le censure superate dalla Corte territoriale; manifestamente infondato il motivo che lamenta l'omessa motivazione sulle questioni relative al trattamento sanzionatorio, che la Corte ha affrontato escludendo con argomenti privi di vizi logici la sussistenza delle invocate attenuanti, rimarcando gli aspetti della condotta e della personalità dell'imputato ostativi alla loro concessione; infine, il quinto motivo è manifestamente infondato, sia quanto alla censura riguardante il riconoscimento della recidiva, motivatamente riconosciuta già dal giudice di primo grado considerando i precedenti, e la loro collocazione temporale, e il legame con il nuovo delitto espressivo di una più accentuata pericolosità, sia per ciò che attiene all'eccepita prescrizione, che è stata genericamente dedotta senza contrastare la specifica motivazione sul punto della sentenza impugnata (pag. 1, ove è indicato il termine massimo fissato al 24.2.2022).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Sergi aola Lucia o ITperiali [OSCURATO:PERSONA] CANC7.1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/08/1958 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] già pronunciata dal Tribunale di Lecce con sentenza del 12.5.2016 in ordine al delitto di truffa in danno di ente pubblico. 2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Preliminarmente, va rilevata l'inefficacia della rinuncia al ricorso, trasmessa a mezzo PEC senza la sottoscrizione dell'imputato (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Preiti, Rv. 262276 - 0). Quanto ai singoli motivi va osservato che il primo, riguardante la diversa qualificazione giuridica, è formulato per ragioni non consentite, perché non proposto in appello, e comunque manifestamente infondato (risultando pacifico il dato dell'induzione in errore attraverso l'artificio dell'omessa registrazione dell'allontanamento dal luogo di servizio: Sez. 5, n. 8426 del 17/12/2013, dep. 2014, Rapicano, Rv. 258987 - 0); il secondo motivo è meramente reiterativo delle censure formulate con l'appello e dettagliatamente esaminate e superate dalla Corte territoriale (pagg. 2-4), quanto alla responsabilità dell'imputato e al contenuto delle testimonianze rese a dibattimento; anche il terzo motivo, riguardante le cause di giustificazione e di non punibilità, si limita a replicare le censure superate dalla Corte territoriale; manifestamente infondato il motivo che lamenta l'omessa motivazione sulle questioni relative al trattamento sanzionatorio, che la Corte ha affrontato escludendo con argomenti privi di vizi logici la sussistenza delle invocate attenuanti, rimarcando gli aspetti della condotta e della personalità dell'imputato ostativi alla loro concessione; infine, il quinto motivo è manifestamente infondato, sia quanto alla censura riguardante il riconoscimento della recidiva, motivatamente riconosciuta già dal giudice di primo grado considerando i precedenti, e la loro collocazione temporale, e il legame con il nuovo delitto espressivo di una più accentuata pericolosità, sia per ciò che attiene all'eccepita prescrizione, che è stata genericamente dedotta senza contrastare la specifica motivazione sul punto della sentenza impugnata (pag. 1, ove è indicato il termine massimo fissato al 24.2.2022). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te Sergi aola Lucia o ITperiali [OSCURATO:PERSONA] CANC7.1
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