CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 17230/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso l'ordinanza della Prima Sezione della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dal medesimo avverso l'ordinanza del Tribunale di Sulmona, che aveva a sua volta rigettato l'istanza di cui all'art. 671 cod. proc. pen., volta ad ottenere la c.d. continuazione in executivis tra il delitto di omicidio e quello di associazione a delinquere di stampo mafioso, addebitati in due differenti procedimenti penali; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la falsa applicazione dell'art. 81 comma 2 cod. pen., non è deducibile in sede di ricorso straordinario per cassazione; il ricorrente, infatti, non ha individuato la svista, o comunque l'errore percettivo, che avrebbero condotto la Prima Sezione di questa Corte a confermare il provvedimento del Tribunale ma, al contrario, si è limitato a censurare un non meglio precisato "errore sostanziale di argomentazione"; Ritenuto, peraltro, che il motivo di ricorso è anche manifestamente infondato, giacché il provvedimento impugnato ha ben messo in luce le ragioni per cui è stata negata l'applicazione della continuazione, soffermandosi sulla "eterogeneità delle condotte illecite presupposte, commesse in circostanze di tempo e di luogo differenti, rispetto alle quali priva di rilievo appare la condanna riportata da [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen; (pag. 3 dell'ordinanza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]