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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12171/2026

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to [OSCURATO:PERSONA] MariaPalitta-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 648/2022depositato il 23/07/2025, notificato il 25/7/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto diesecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nellaparte in cui lo stesso ha escluso la prelazione ipotecaria sul proprio creditodi € 530.031,52, di cui ammessi € 512.296,07 ed esclusi € 32.004,22 perinopponibilità del titolo (decreto ingiuntivo), del precetto e delle speseNumero registro generale 17977/2025Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 12171/2026Data pubblicazione 01/05/2026successive al titolo (esecuzione immobiliare), non essendo il decretoingiuntivo munito della dichiarazione di esecutività ex art. 647 cod. proc.civ.

Ha dedotto l’opponente – per quanto qui rileva - di avere ottenutodecreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato in data 21 marzo2012, non opposto e munito di esecutorietà, per il quale era stata iscrittaipoteca in data in data 14 marzo 2012, ritenendo irrilevante l’inesistenzadella dichiarazione di esecutività.2.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto qui impugnato, harigettato l’opposizione, ritenendo che la dichiarazione di definitività deldecreto ingiuntivo, e non la sola prova della mancata opposizione, sial'elemento necessario per la sua opponibilità alla massa fallimentare.3.

Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a due motivi,cui resiste con controricorso il fallimento.4.

È stata emessa in data 18 ottobre 2025 proposta di definizioneaccelerata, per la quale il ricorrente ha chiesto la decisione.

Entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.324, 641, 645, 654 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., 45, 52, 95 e 96 l.fall.,nella parte in cui il decreto impugnato ha attribuito efficacia costitutiva delgiudicato al decreto ingiuntivo alla dichiarazione di esecutività di cuiall'art. 647 cod. proc. civ.

Deduce parte ricorrente che l’inopponibilità deldecreto ingiuntivo nei confronti del fallimento in assenza delladichiarazione di esecutività ex art. 647 cod. proc. civ. del giudice che haemesso il provvedimento monitorio non troverebbe luogo nel caso in cui aldecreto ingiuntivo abbia fatto seguito l’esecuzione forzata, in cui il giudicedell’esecuzione ha accertato l’intervenuta notificazione del titolo esecutivoe la conoscenza del titolo da parte del debitore.

Osserva che il controllo diritualità circa l’intervenuto passaggio in cosa giudicata può essere eseguiton. 17977/2025 R.G.Numero registro generale 17977/2025Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 12171/2026Data pubblicazione 01/05/2026anche dal giudice dell’esecuzione, con effetti retroattivi sul titolo delricorrente.2.

In memoria il ricorrente ribadisce la sostanziale «equivalenzafunzionale» dell’attività ricognitiva effettuata dal giudice dell’esecuzione, inrelazione all’esistenza del titolo esecutivo, rispetto alla verifica sullaeffettiva notificazione del decreto ingiuntivo effettuata dal giudice che haemesso il provvedimento monitorio ex art. 647 cod. proc. civ., nel corsodella quale il debitore non avrebbe svolto contestazione alcuna, cosìinstaurandosi il contraddittorio rispetto alla corretta notificazione del titoloesecutivo; la questione della apposizione della formula esecutiva sarebbe,pertanto, una «mera formalità burocratica», contraria ai principi dieconomia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale.

Ilricorrente fa anche istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite.3.

La proposta di definizione accelerata ha ritenuto inammissibile ilmotivo per avere deciso la causa in modo conforme alla giurisprudenza diquesta Corte («(…) il decreto ingiuntivo non munito del decreto diesecutorietà prima della dichiarazione di fallimento, non essendo passatoin cosa giudicata formale e sostanziale, non è opponibile al fallimento, nélo diviene nel caso in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emessosuccessivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento,ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensidell'art. 52 l.f.» (cfr. tra le tante Cass. n. 16323/2021, 21583/2018;18733/2017, 17865/2017 e 16322/2017 e di recente anche n.2289/2025).

D’altro canto la Corte di legittimità ha escluso l'opponibilità alfallimento del decreto ingiuntivo non opposto nel termine di cui all’art 641c.p.c. ma privo del provvedimento di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c.,sottolineando come il giudice, nel dichiarare la definitiva esecutorietà deldecreto, compia una vera e propria attività di natura giurisdizionale,avente ad oggetto la verifica del contraddittorio, che nel processo acognizione ordinaria ha luogo come suo primo atto, mentre nel processon. 17977/2025 R.G.Numero registro generale 17977/2025Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 12171/2026Data pubblicazione 01/05/2026d'ingiunzione, ove non sia stata proposta opposizione, come suo ultimo4.

Il collegio condivide la proposta di definizione accelerata, conformealla consolidata giurisprudenza di questa Corte che va tenuta ferma,anche in considerazione del fatto che – per altrettanto consolidatagiurisprudenza di questa Corte – l’attività giurisdizionale di verifica delcontraddittorio a compiersi dal giudice che ha emesso il provvedimentomonitorio non può essere surrogata dal giudice delegato in sede diaccertamento del passivo (Cass., n. 21532/2018; Cass., n. 25191/2017;Cass., n. 14691/2017; Cass., n. 12055/2015; Cass., n. 7133/2015; Cass.,n. 14783/2014; Cass., n. 2112/2014; Cass., n. 1650/2014).

Su questotema non si registrano contrasti nella giurisprudenza di questa Corte,come osservato dallo stesso ricorrente, per cui non vi è ragione perrinviare la causa a nuovo ruolo per valutare la rimessione della causa alleSezioni Unite ex art. 374 cod. proc. civ.5.

Sotto questo profilo, va evidenziato che se il giudice delegato, insede di formazione del passivo, non può surrogarsi al compito riservatodalla legge al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, tanto meno puòfarlo – ai sensi e per gli effetti dell’opponibilità del decreto alla massa deicreditori – un giudice ordinario (giudice dell’esecuzione), diverso dalgiudice individuato dall’art. 647 cod. proc. civ., con efficacia nei confrontidella massa dei creditori.

Né rileva la circostanza dell’omessacontestazione della sussistenza del titolo esecutivo in sede di esecuzioneforzata, essendo il curatore terzo rispetto al debitore.6.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art.132, comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4. c.p.c.per aver il giudice di prime cure omesso di motivare sulla eccezione diopponibilità al fallimento dell’ipoteca iscritta in forza del decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo indipendentemente dalla dichiarazione din. 17977/2025 R.G.Numero registro generale 17977/2025Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 12171/2026Data pubblicazione 01/05/2026esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., nonché violazione degli artt. 2808e segg. c.c.».7.

La proposta di definizione accelerata ha ritenuto, in relazione alsecondo motivo, che l’invalidità dell’ipoteca è una invalidità derivatadall’inopponibilità del decreto monitorio.8.

Il ricorrente, in memoria, insiste sulla opponibilità dell’ipoteca ergaomnes.

Il collegio condivide la proposta, trattandosi non di omessapronuncia, bensì di rigetto implicito, atteso che, come rilevato nellaproposta di definizione accelerata, l’inopponibilità del decreto ingiuntivotravolge l’ipoteca giudiziale iscritta in forza dello stesso (Cass., n.2012/2026; Cass., n. 23474/2020; Cass., n. 23679/2017; Cass., n.11811/2014), unitamente all’opponibilità delle relative spese.Non può essere predicata neppure una mancanza di motivazione, perchéle argomentazioni offerte dal giudice di merito valgono, nel lorocomplesso, a spiegare le ragioni sia dell’inopponibilità del titolo, sia delconseguente venir meno dei suoi effetti.9.

Il ricorso va, pertanto, rigettato in conformità alla proposta didefinizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come dadispositivo e raddoppio del contributo unificato.

La condanna alle sommedi cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla confermadella proposta di definizione accelerata (indipendentemente dalla specificarichiesta formulata in tal senso dal controricorrente in memoria),quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali(Cass., Sez.

U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022),come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata lasomma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essacome da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore del Fallimento controricorrente, che liquida inn. 17977/2025 R.G.Numero registro generale 17977/2025Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 12171/2026Data pubblicazione 01/05/2026complessivi € 5.200,00, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come perlegge e contributo spese generali nella misura del 15%; condanna, altresì,il ricorrente al pagamento dell’importo di € 5.000,00 a termini dell’art. 96,terzo comma cod. proc. civ. in favore del controricorrente, nonchéall’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende;dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di partericorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 17977/2025 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA] MariaPalitta-ricorrente-controrappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 648/2022depositato il 23/07/2025, notificato il 25/7/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto diesecutività dello stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nellaparte in cui lo stesso ha escluso la prelazione ipotecaria sul proprio creditodi € 530.031,52, di cui ammessi € 512.296,07 ed esclusi € 32.004,22 perinopponibilità del titolo (decreto ingiuntivo), del precetto e delle speseNumero registro generale 17977/2025Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 12171/2026Data pubblicazione 01/05/2026successive al titolo (esecuzione immobiliare), non essendo il decretoingiuntivo munito della dichiarazione di esecutività ex art. 647 cod. proc.civ. Ha dedotto l’opponente – per quanto qui rileva - di avere ottenutodecreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo notificato in data 21 marzo2012, non opposto e munito di esecutorietà, per il quale era stata iscrittaipoteca in data in data 14 marzo 2012, ritenendo irrilevante l’inesistenzadella dichiarazione di esecutività.2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con il decreto qui impugnato, harigettato l’opposizione, ritenendo che la dichiarazione di definitività deldecreto ingiuntivo, e non la sola prova della mancata opposizione, sial'elemento necessario per la sua opponibilità alla massa fallimentare.3. Propone ricorso per cassazione il creditore, affidato a due motivi,cui resiste con controricorso il fallimento.4. È stata emessa in data 18 ottobre 2025 proposta di definizioneaccelerata, per la quale il ricorrente ha chiesto la decisione. Entrambe leparti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.324, 641, 645, 654 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., 45, 52, 95 e 96 l.fall.,nella parte in cui il decreto impugnato ha attribuito efficacia costitutiva delgiudicato al decreto ingiuntivo alla dichiarazione di esecutività di cuiall'art. 647 cod. proc. civ. Deduce parte ricorrente che l’inopponibilità deldecreto ingiuntivo nei confronti del fallimento in assenza delladichiarazione di esecutività ex art. 647 cod. proc. civ. del giudice che haemesso il provvedimento monitorio non troverebbe luogo nel caso in cui aldecreto ingiuntivo abbia fatto seguito l’esecuzione forzata, in cui il giudicedell’esecuzione ha accertato l’intervenuta notificazione del titolo esecutivoe la conoscenza del titolo da parte del debitore. Osserva che il controllo diritualità circa l’intervenuto passaggio in cosa giudicata può essere eseguiton. 17977/2025 R.G.Numero registro generale 17977/2025Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 12171/2026Data pubblicazione 01/05/2026anche dal giudice dell’esecuzione, con effetti retroattivi sul titolo delricorrente.2. In memoria il ricorrente ribadisce la sostanziale «equivalenzafunzionale» dell’attività ricognitiva effettuata dal giudice dell’esecuzione, inrelazione all’esistenza del titolo esecutivo, rispetto alla verifica sullaeffettiva notificazione del decreto ingiuntivo effettuata dal giudice che haemesso il provvedimento monitorio ex art. 647 cod. proc. civ., nel corsodella quale il debitore non avrebbe svolto contestazione alcuna, cosìinstaurandosi il contraddittorio rispetto alla corretta notificazione del titoloesecutivo; la questione della apposizione della formula esecutiva sarebbe,pertanto, una «mera formalità burocratica», contraria ai principi dieconomia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale. Ilricorrente fa anche istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite.3. La proposta di definizione accelerata ha ritenuto inammissibile ilmotivo per avere deciso la causa in modo conforme alla giurisprudenza diquesta Corte («(…) il decreto ingiuntivo non munito del decreto diesecutorietà prima della dichiarazione di fallimento, non essendo passatoin cosa giudicata formale e sostanziale, non è opponibile al fallimento, nélo diviene nel caso in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emessosuccessivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento,ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensidell'art. 52 l.f.» (cfr. tra le tante Cass. n. 16323/2021, 21583/2018;18733/2017, 17865/2017 e 16322/2017 e di recente anche n.2289/2025). D’altro canto la Corte di legittimità ha escluso l'opponibilità alfallimento del decreto ingiuntivo non opposto nel termine di cui all’art 641c.p.c. ma privo del provvedimento di esecutorietà di cui all'art. 647 c.p.c.,sottolineando come il giudice, nel dichiarare la definitiva esecutorietà deldecreto, compia una vera e propria attività di natura giurisdizionale,avente ad oggetto la verifica del contraddittorio, che nel processo acognizione ordinaria ha luogo come suo primo atto, mentre nel processon. 17977/2025 R.G.Numero registro generale 17977/2025Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 12171/2026Data pubblicazione 01/05/2026d'ingiunzione, ove non sia stata proposta opposizione, come suo ultimo4. Il collegio condivide la proposta di definizione accelerata, conformealla consolidata giurisprudenza di questa Corte che va tenuta ferma,anche in considerazione del fatto che – per altrettanto consolidatagiurisprudenza di questa Corte – l’attività giurisdizionale di verifica delcontraddittorio a compiersi dal giudice che ha emesso il provvedimentomonitorio non può essere surrogata dal giudice delegato in sede diaccertamento del passivo (Cass., n. 21532/2018; Cass., n. 25191/2017;Cass., n. 14691/2017; Cass., n. 12055/2015; Cass., n. 7133/2015; Cass.,n. 14783/2014; Cass., n. 2112/2014; Cass., n. 1650/2014). Su questotema non si registrano contrasti nella giurisprudenza di questa Corte,come osservato dallo stesso ricorrente, per cui non vi è ragione perrinviare la causa a nuovo ruolo per valutare la rimessione della causa alleSezioni Unite ex art. 374 cod. proc. civ.5. Sotto questo profilo, va evidenziato che se il giudice delegato, insede di formazione del passivo, non può surrogarsi al compito riservatodalla legge al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, tanto meno puòfarlo – ai sensi e per gli effetti dell’opponibilità del decreto alla massa deicreditori – un giudice ordinario (giudice dell’esecuzione), diverso dalgiudice individuato dall’art. 647 cod. proc. civ., con efficacia nei confrontidella massa dei creditori. Né rileva la circostanza dell’omessacontestazione della sussistenza del titolo esecutivo in sede di esecuzioneforzata, essendo il curatore terzo rispetto al debitore.6. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., «violazione e/o falsa applicazione dell’art.132, comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4. c.p.c.per aver il giudice di prime cure omesso di motivare sulla eccezione diopponibilità al fallimento dell’ipoteca iscritta in forza del decreto ingiuntivoprovvisoriamente esecutivo indipendentemente dalla dichiarazione din. 17977/2025 R.G.Numero registro generale 17977/2025Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 12171/2026Data pubblicazione 01/05/2026esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., nonché violazione degli artt. 2808e segg. c.c.».7. La proposta di definizione accelerata ha ritenuto, in relazione alsecondo motivo, che l’invalidità dell’ipoteca è una invalidità derivatadall’inopponibilità del decreto monitorio.8. Il ricorrente, in memoria, insiste sulla opponibilità dell’ipoteca ergaomnes. Il collegio condivide la proposta, trattandosi non di omessapronuncia, bensì di rigetto implicito, atteso che, come rilevato nellaproposta di definizione accelerata, l’inopponibilità del decreto ingiuntivotravolge l’ipoteca giudiziale iscritta in forza dello stesso (Cass., n.2012/2026; Cass., n. 23474/2020; Cass., n. 23679/2017; Cass., n.11811/2014), unitamente all’opponibilità delle relative spese.Non può essere predicata neppure una mancanza di motivazione, perchéle argomentazioni offerte dal giudice di merito valgono, nel lorocomplesso, a spiegare le ragioni sia dell’inopponibilità del titolo, sia delconseguente venir meno dei suoi effetti.9. Il ricorso va, pertanto, rigettato in conformità alla proposta didefinizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come dadispositivo e raddoppio del contributo unificato. La condanna alle sommedi cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla confermadella proposta di definizione accelerata (indipendentemente dalla specificarichiesta formulata in tal senso dal controricorrente in memoria),quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali(Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022),come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata lasomma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essacome da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore del Fallimento controricorrente, che liquida inn. 17977/2025 R.G.Numero registro generale 17977/2025Numero sezionale 1986/2026Numero di raccolta generale 12171/2026Data pubblicazione 01/05/2026complessivi € 5.200,00, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come perlegge e contributo spese generali nella misura del 15%; condanna, altresì,il ricorrente al pagamento dell’importo di € 5.000,00 a termini dell’art. 96,terzo comma cod. proc. civ. in favore del controricorrente, nonchéall’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende;dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di partericorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, per il versamento di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]. 17977/2025 R.G.
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