CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –controC.E.R.C. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., inpersona del legale rappresentante pro-tempore, con sede inNapoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, rappresentata e difesa dalprof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù diprocura speciale in calce al controricorso,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 6 – n. 5224/2022, depositata il 5luglio 2022;Numero registro generale 22864/2022Numero sezionale 3389/2026Numero di raccolta generale 20317/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 21 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(d’ora innanzi: [OSCURATO:SOCIETA].) presentava, per il periodod’imposta 2005, Mod. Unico SC 2006 integrativo, al fine didichiarare la plusvalenza patrimoniale di € 1.891.000,00,derivante dalla vendita di alcuni immobili. L’ammontarecomplessivo delle plusvalenze realizzate in detto anno passavacosì da € 475.259,00, esposto nella dichiarazione originaria, ad€ 2.366.259,00, esposto nella dichiarazione integrativa.In quest’ultima dichiarazione la [OSCURATO:SOCIETA]. optava, aisensi dell’art. 86, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917per la tassazione in cinque quote annuali di uguale ammontare,da imputarsi al periodo 2005 (anno di realizzo) ed ai successivianni 2006, 2007, 2008 e 2009.Con avviso di accertamento n. RED030301828/2009,l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Napoli,negando agli immobili ceduti la natura di beni strumentali,riqualificava il provento di € 1.891.000,00 da plusvalenza aricavo, imputandolo per intero all’anno 2005.La società impugnava l’avviso con ricorso avanti laCommissione Tributaria Provinciale di Napoli; il ricorso venivaperò respinto con decisione successivamente confermata dallaCommissione Tributaria Regionale di Napoli. La societàpresentava ricorso per cassazione.Nelle more, il totale degli importi oggetto del suddetto avvisoveniva iscritto a ruolo; rispetto a questi carichi la societàR.G. N. 22864/2022 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22864/2022Numero sezionale 3389/2026Numero di raccolta generale 20317/2026Data pubblicazione 17/06/2026decideva quindi di avvalersi della “definizione agevolata”prevista dall’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in l.1° dicembre 2016, n. 225,A tal fine, in data 20 aprile 2017 presentava il relativomodulo di “Dichiarazione di adesione”, in cui optava per ilversamento in cinque rate, l’ultima delle quali veniva pagata il24 settembre 2018.1.1 A seguito del perfezionamento della rottamazione dellecartelle di pagamento, in data 6 dicembre 2018 la [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a. presentava istanza di rimborso dell’IRES pagata inesecuzione della tassazione dell’originaria plusvalenza, per glianni dal 2006 al 2009, per un totale di € 436.821,00.L’Ufficio accoglieva detta istanza solo in parte, negando ildiritto alla restituzione per gli importi versati per gli annid’imposta 2006 (€ 124.806,00) e 2008 (€ 104.005,00), perintervenuta decadenza ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e riconoscendo invece la restituzione della quota parte deiversamenti IRES per i quali non era intervenuta decadenza, perun totale rimborsabile di € 79.043,80.2. Avverso tale diniego parziale la società proponeva ricorsodinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli laquale, con sentenza n. 4616/2021, depositata il 6 maggio2021, lo rigettava, compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la CommissioneTributaria Regionale della Campania – sez. n. 6, con sentenzan. 5224/2022, accoglieva l’appello della contribuente,ordinando il rimborso richiesto e compensando le spese di lite.R.G. N. 22864/2022 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22864/2022Numero sezionale 3389/2026Numero di raccolta generale 20317/2026Data pubblicazione 17/06/20264. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 23 settembre 2022).Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]5. Con decreto del 19 gennaio 2026 è stata quindi fissata perla discussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanzain camera di consiglio del 21 aprile 2026, ai sensi degli artt.375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29settembre 1973, n. 602, nonché dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, che erroneamente la C.T.R. avevaritenuto applicabile, nel caso di specie, l’art. 21 d.lgs. n.546/1992, sussistendo invece una disposizione specifica per ilrimborso IRES, e cioè l’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, rispetto alquale per gli anni 2006 e 2007 era maturata la decadenzaquadriennale per la richiesta di rimborso avanzata dalla societàcontribuente.2. Il motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la disciplina dicui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, in tema dirimborso di imposte non dovute si applica esclusivamente setali versamenti non risultassero dovuti fin dall’origine, laddoveil d.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, si applica ai dirittialla restituzione sorti in epoca posteriore a quella delpagamento dell’imposta, con decorrenza dal giorno in cui si èR.G. N. 22864/2022 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22864/2022Numero sezionale 3389/2026Numero di raccolta generale 20317/2026Data pubblicazione 17/06/2026verificato il presupposto per la restituzione» (Cass. 30 maggio2022, n. 17430; da ultimo Cass. 29 ottobre 2025, n. 28612).L’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, pertanto, si applica se ilversamento, di cui si chiede il rimborso, è non dovuto aborigine. Diversamente, nelle ipotesi in cui il presupposto chefonda la richiesta si verifica successivamente, si applica l’art.21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, con decorrenza del terminedal giorno in cui viene integrato detto presupposto.Nel caso di specie, la duplicazione che fonda la richiesta deiversamenti d’imposta da dichiarazione si è verificatasuccessivamente alla effettuazione di questi ultimi. Inparticolare, si è verificata soltanto con il perfezionamento delladefinizione agevolata, in data 24 settembre 2018, all’esitodell’integrale esecuzione dei versamenti d’imposta darottamazione (v. Cass. 7 aprile 2021, n. 9349; v. anchecircolare Agenzia delle Entrate 8 marzo 2017, n. 2/E, par. 4).3. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con la formulazionedel seguente principio di diritto: «il termine decadenziale perla presentazione di un’istanza di rimborso d’imposta previstodall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 si applica soltanto nelleipotesi in cui il versamento della somma di cui si chiede larestituzione sia non dovuto ab origine; viceversa, nel caso incui il presupposto su cui si fonda la richiesta di rimborso siverifica successivamente, si applica l’art. 21, comma 2, d.lgs.n. 546 del 1992, con decorrenza del termine dal giorno in cuisi realizza detto presupposto».Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.R.G. N. 22864/2022 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 22864/2022Numero sezionale 3389/2026Numero di raccolta generale 20317/2026Data pubblicazione 17/06/2026Rilevato che risulta soccombente parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale delloStato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dellaC.E.R.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese delpresente giudizio, che si liquidano in € 10.700,00 percompensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. edI.V.A.Così deciso in Roma, 21 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 22864/2022 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]