CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11085/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], il GIP/tribunale di Pesaro convalidava il prov- vedimento Daspo applicato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del Questore di Pe- saro — Urbino in data 21.08.2021. 2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione, deve essere precisato che il provvedimento gravato consiste nell'ordinanza di convalida del Daspo disposto dal Questore di Pesaro — Urbino nei confronti del medesimo Merola, provvedimento del 21.08.2021, notificatogli in data 30.08.2021, con cui era stato inibito al me- desimo di accedere per il periodo di anni 6 all'interno degli stadi e di tutti gli im- pianti sportivi siti sul territorio nazionale e degli altri Stati membri UE ove si svol- gano incontri di calcio di qualsiasi società sportiva relativi ai campionati, alle coppe nazionali e internazionali delle serie professionistiche, e della lega nazionale dilet- tanti, nonché di quelle amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte nelle pre- dette serie e la nazionale italiana di calcio, anche Under 21. Con il medesimo provvedimento veniva imposto al Merola, sempre per anni 6, oltre al divieto di accesso, anche l'obbligo di presentazione personale alla que- stura di Ancona un quarto d'ora prima dell'inizio ed un quarto d'ora dopo il termine delle gare, nei giorni in cui la squadra di calcio [OSCURATO:PERSONA], attualmente [OSCURATO:PERSONA], disputerà incontri ufficiali di campionato, coppe nazionali, tor- nei internazionali. Tale provvedimento, in particolare, veniva convalidato dal GIP ritenendo che lo stesso fosse stato correttamente emanato in quanto il Merola aveva tenuto comportamenti violenti, scriteriati e irresponsabili presso impianti sportivi, come avvenuto in occasione dell'incontro di calcio [OSCURATO:PERSONA]Anconitana ASD, valevole per il campionato di eccellenza Marche, girone A, disputatosi il 2.06.2021, presso il campo sportivo di Gallo di Petriano (PU) A seguito della convalida, con istanza difensiva, veniva richiesta la revoca del provvedimento che, tuttavia, veniva respinta con provvedimento del 23.09.2021, non sussistendo elementi nuovi per rivalutare le esigenze che ave- vano condotto all'emissione del provvedimento di convalida del Daspo, essendo stato calibrato il provvedimento con riferimento ai comportamenti negativi del Me- rola in occasione delle attività sportive della ANCONITANA, osservandosi come il provvedimento del Questore fosse stato riferito espressamente all'[OSCURATO:PERSONA], attualmente [OSCURATO:PERSONA]. n 2 m 3. Avverso l'ordinanza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi. 3.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, comma 3, I. 401/1989, e all'art. 178, lett. c), c.p.p., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi ed alla conseguente violazione del diritto di difesa. In sintesi, si sostiene che il GIP, nel convalidare il provvedimento del Que- store, non avrebbe concesso un termine a difesa di almeno 48 ore, termine che, secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza, è necessario per l'esercizio del diritto difesa. [OSCURATO:PERSONA], nella specie, risulta notificato in data 30.08.2021, h. 14, ed il GIP lo ha convalidato in data 1.09.2021 ad orario imprecisato, probabil- mente entro le 48 ore della notifica del Daspo al Merola ma l'incertezza sull'orario della convalida renderebbe inefficace il provvedimento, citando a tal proposito giu- risprudenza di questa Corte. 3.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione agli artt. 3 e 10, I. 241/1990 e correlato vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del Questore in relazione al principio di gradua- lità della sanzione e del provvedimento del GIP in relazione alla congruità della stessa. In sintesi, la difesa si duole del fatto che il GIP avrebbe convalidato il prov- vedimento del Questore che indicava una durata di anni 6, senza motivare circa la congruità di tale durata; non vi sarebbe alcuna motivazione circa il ragiona- mento che condotto alla misura in questione, a fronte di un minimo indicato dalla legge in anni 5, citando al riguardo giurisprudenza di questa Corte. 4. Con requisitoria scritta del 13.12.2021, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiarare cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Pesaro del 21.8.2021 limita- tamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In particolare, ritiene il Collegio fondato il primo motivo, concordemente alle conclusioni del PG, ciò determinando l'assorbimento dell'ulteriore censura.3. Ed infatti, la giurisprudenza di questa Corte è ormai pacifica nel ricono- scere che il termine che deve essere concesso all'interessato per depositare me- morie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di po- lizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento innanzi al GIP (Sez. 3, 27/01/2016, 6440, Michelotto; Sez. 3, 15/04/2010, Marcassoli). Infatti, sulla scia della decisione della Corte costituzionale n. 144 del 23 maggio 1997, si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio che un termine inferiore renderebbe impossibile l'esercizio del diritto di difesa ai fini della presentazione di memorie o deduzioni al giudice (cfr. in tal senso Sez. I, 28.1.00, n. 686, Bucciarelli, Sez. I 9.5.03, n.30312, Michelotto), essenziali per garantire un "contraddittorio cartolare" (Sez. 3, 11.12.07, n. 2471, Castellano). Ne consegue inevitabilmente che, qualora la decisione sulla convalida in- tervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge. 4. Nella specie, risulta che il provvedimento questorile è stato notificato il 30.8.2021 alle 14.00 e la convalida del GIP è intervenuta in data 1.9.2021 ad ora imprecisata, senza peraltro che nel provvedimento di convalida vi sia traccia dell'eventuale presentazione di memorie difensive (ciò che non avrebbe inficiato l'ordinanza di convalida: Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020 - dep. 27/05/2020, Rv. 280796). Questa Corte, peraltro, ha costantemente ritenuto che l'incertezza, non ri- solvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida della prescrizione del Questore a comparire presso l'ufficio di Polizia, prevista dall'art. 6 c. 2 I. n. 401/1989, comporta la caducazione della misura atteso che in tema di libertà per- sonale e a fronte di una disciplina rigorosa non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla regolarità formale dei provvedimenti giudiziari (Sez. 3, 8.7.2016, n. 5624, Barrasso). 5. L'ordinanza di convalida deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sotto- posto. Ed invero, come già affermato da questa Corte, l'inosservanza del termine a difesa viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art.178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale (tra le tante: Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016 - dep. 03/03/2016, Rv. 266769 — 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del prov- vedimento del questore di Pesaro - Urbino del 21 agosto 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente di- spositivo al questore di Pesaro - Urbi