CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2023
Cassazione n. 36562/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA — [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19 aprile 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del Ministero della Giustizia avverso il provvedimento emesso il 29/05/2023 dal Magistrato di sorveglianza di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva accolto il reclamo interposto da Urso avverso ,coperiil rigetto dell'istanza di acquisto di lettore CD e di CD, opposto dalla Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per ragioni organizzative che renderebbero particolarmente il controllo tecnico su di essi. Il Tribunale di sorveglianza, tuttavia, ha motivato, richiamando giurisprudenza della Cassazione che ritiene legittimi analoghi provvedimenti delle Direzioni delle Case circondariali. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero della Giustizia - DAP a mezzo dell'Avvocatura, denunciando il contrasto tra motivazione e dispositivo e chiedendo la riforma del provvedimento nella parte dispositiva. Con il primo motivo lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 41bis, comma 2quater lett. a) e c), 87 In. 354/1975, 14 e 40 d.P.R. n. 230/2022; in subordine richiede la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza impugnata ex art. 130 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Investito del reclamo proposto dal Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] del ministero della Giustizia avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 29/05/2023/che aveva dichiarato illegittimo il rigetto dell'istanza del detenuto [OSCURATO:PERSONA] di acquistare un lettore CD e dei compact disk, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha emesso un provvedimento che in parte motiva afferma di voler aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1306/2023 e di ritenere che il necessario ascolto dei CD comporterebbe un onere per l'Amministrazione penitenziaria organizzativamente inesigibile. In motivazione aggiunge anche di condividere l'osservazione dell'Amministrazione reclamante, secondo la quale il possesso di lettore CD si presterebbe all'ascolto di CD introdotti in modo fraudolento. A fronte di queste argomentazioni, che sono effettivamente conformi all'orientamento oramai univoco e prevalente di questa Corte (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Rv. 285656 - 01) e che vanno in direzione radicalmente opposta, il provvedimento conclude che il reclamo deve essere rigettato; il dispositivo recita: «rigetta il reclamo proposto dal DAP». 2.1 La statuizione contenuta nella parte dispositiva, oltre a risultare del tutto incompatibile con i principi affermati nella parte motiva dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, in ogni caso non segue le direttive del giudice di -- legittimità dinanzi al quale, per casi analoghi, si è formato un divra ientamento chelin tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41bis ord. pen., ha ritenuto legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria, di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora - a causa dell'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali - non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213). Come è stato affermato in altri pronunciamenti proprio in materia di acquisto di CD, in conformità a questa consolidata giurisprudenza, il Magistrato di sorveglianza deve verificare puntualmente che l'impiego non comporti inesigibili adempimenti, da parte dell'amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi da compiere su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. E non può limitarsi a ritenere sufficiente - per evitare manomissioni - trattarsi di beni acquistati tramite il c.d. sopravvitto e di lettori e CD sigillati e contrassegnati SIAE. L'acquisto tramite impresa di mantenimento non implica necessariamente il controllo del materiale che fa ingresso in carcere, al fine precipuo di escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato. Come ha affermato Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022, Ministero della Giustizia in proc. Mulè, n.m., «unicamente l'apertura, l'esame e l'ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia penitenziaria dotati delle necessarie competenze, l'assenza dei paventati rischi per la sicurezza; si tratta, come già si è detto, di un'operazione a tal punto onerosa che potrebbe determinare l'ingiustificato sviamento delle risorse umane dell'amministrazione per soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che esorbita dal diritto soggettivo, ove si consideri che la fruizione della musica è ampiamente assicurata da altri canali facilmente accessibili all'interno dell'istituto carcerario». 2.2 Sulla stessa linea si è posta anche più di recente la già citata Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Rv. 285656-01, che ha ritenuto fondato un ricorso del Ministero della Giustizia in considerazione del fatto che soltanto adempimenti inesigibili come l'apertura, l'esame e l'ascolto del materiale acquistato dal detenuto possano assicurare l'assenza di rischi per la sicurezza. A ciò possono aggiungersi le considerazioni svolte da Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Rv. 283819-01: «Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi ti' digitali.Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va, dunque, ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari». 2.3 Non può che concludersi che la ricognizione della costante giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi sono motivi di discostarsi mostra la fondatezza delle ragioni proposte dal Ministero della Giustizia già con il reclamo proposto al Tribunale di sorveglianza, che pure in parte motiva aveva condiviso, per poi far seguire un dispositivo di tenore opposto. 3. Rilevata, pertanto, la correttezza della motivazione difforme dal dispositivo resta da valutare la sorte del provvedimento impugnato rilevando tale contraddizione dal Ministero della Giustizia che ne chiede l'annullamento o in subordine la correzione. Per casi analoghi questa Corte ha già affermato che «il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione della sentenza incontra una deroga nel caso in cui l'esame della motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice» (Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2023, dep. 2014, Rv. 258533-01) e che «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza e di prevalenza della motivazione, la quale contenga elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo, la Corte di cassazione procede alla rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., ove ricorra una delle ipotesi tipizzate da tale disposizione, disponendo, diversamente, l'annullamento della sentenza, con o senza rinvio, a seconda che si renda o meno necessario un intervento valutativo di merito» (Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331-01). Nel caso in esame sono evidenti e certi gli elementi che fanno ritenere errato il dispositivo e, non ricorrendo per un verso ipotesi tipizzate dall'art. 619 cod. proc. pen. e non risultando necessario per altro verso alcun ulteriore i terv valutativo nel merito, deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e di quella reclamata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorve