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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 16191/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 del TRIBUNALE DI TIVOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 5 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44; Lette la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 7 febbraio 2019, il Tribunale di Tivoli ha confermato la decisione del Giudice di pace di Palestrina, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie; con la medesima sentenza, il Tribunale ha assolto il Grillo dal reato di cui all'art. 594 cod. pen. ed ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di minacce, al medesimo ascritto al capo b) della rubrica, fattispecie - oggetto di contestazione suppletiva del pubblico ministero all'udienza del 12 gennaio 2011 e successivamente trasfuse nel decreto di citazione per l'udienza del 9 maggio 2011 - in ordine alle quali il giudice di primo grado aveva omesso ogni statuizione.

1.1. Dalle sentenze di merito risulta che all'imputato era stato originariamente contestato il reato di lesioni per aver colpito [OSCURATO:PERSONA] al torace e per averlo stretto al collo, provocandogli una contusione all'emitorace sinistro ed escoriazioni al braccio sinistro ed al collo, giudicate guaribili in cinque giorni; dall'istruttoria svolta in primo grado era, altresì, emerso il contenuto offensivo e minaccioso delle espressioni al medesimo Boccolato rivolte, con conseguente formulazione delle relative contestazioni ed emissione di un nuovo decreto di citazione.

All'esito dell'istruttoria, il Giudice di primo grado aveva limitato le proprie statuizioni al reato di lesioni sub a), reputandone la sussistenza alla luce delle dichiarazioni rese sia dalla persona offesa, corroborate dal referto, che dalla teste Fusco, di cui era stata disposta l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen.; sugli ulteriori addebiti, suppletivamente contestati, il Giudice di primo grado aveva, invece, omesso di decidere.

1.2. Il giudice d'appello, preso atto della rinuncia alla prescrizione dichiarata dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, esclusivamente per il reato di lesioni, ha confermato per detto capo l'affermazione di responsabilità, mentre - per i residui addebiti - ha emesso le statuizioni sopra riportate, reputando, quando al delitto di minacce, prevalente l'obbligo di immediata declaratoria dell'estinzione del reato sulla nullità rilevata e, quanto alle ingiurie, l'intervenuta depenalizzazione del reato.

2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att.2 cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni, avendo sul punto il Tribunale erroneamente valutato l'attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, richiamando il referto, di cui contraddittoriamente si sterilizza il valore probatorio; omettendo di rilevare indici di falsità nella deposizione della coniuge della persona offesa; svalutando del tutto le deduzioni difensive, mirate ad evidenziare l'incompatibilità della dinamica riferita rispetto alle documentate condizioni di salute dell'imputato, all'epoca portatore di un tutore alla spalla destra; rigettando immotivatamente la richiesta, avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. e riproposta in appello, di audizione di testi, addotti sulla prova d'alibi.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 7 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Con nota trasmessa 1'11 febbraio 2022, il difensore della parte civile ha depositato conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le censure del ricorrente risultano proposte fuori dei casi previsti dalla legge.

1.1. Sebbene rubricate sub specie di "inosservanza o erronea applicazione della legge penale", con evidente ed inequivoco riferimento alla corretta applicazione della norma incriminatrice oggetto di contestazione, le doglianze del ricorrente si sviluppano, invece, nella critica alla valutazione della prova che, come tale, è deducibile ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196); e, come affermato dal supremo consesso di questa Corte, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

1.2. Ne consegue che le plurime deduzioni, tutte esplicitamente incentrate sulla pretesa erronea valutazione di attendibilità della persona offesa e della teste, nonché sulla valenza attribuita al referto, incorrono nella preclusione di cui all'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), che ha escluso la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per i reati di competenza del giudice di pace per vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557), con conseguente inammissibilità dei motivi rassegnati sul punto.

2. E', invece, del tutto generica la violazione della legge processuale proposta.

Con argomento, appena accennato nel corpo dell'unico motivo, il ricorrente contesta il rigetto della richiesta di ammissione, formulata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di due testi, addotti sulla prova d'alibi, ma rinuncia anche solo a rappresentare quali circostanze, decisive nella prospettazione invocata, sarebbero state rappresentate e dai giudici del merito ingiustificatamente trascurate, ponendo la censura nell'alveo della aspecificità (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 660,00, o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2019 del TRIBUNALE DI TIVOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 5 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44; Lette la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 7 febbraio 2019, il Tribunale di Tivoli ha confermato la decisione del Giudice di pace di Palestrina, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie; con la medesima sentenza, il Tribunale ha assolto il Grillo dal reato di cui all'art. 594 cod. pen. ed ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di minacce, al medesimo ascritto al capo b) della rubrica, fattispecie - oggetto di contestazione suppletiva del pubblico ministero all'udienza del 12 gennaio 2011 e successivamente trasfuse nel decreto di citazione per l'udienza del 9 maggio 2011 - in ordine alle quali il giudice di primo grado aveva omesso ogni statuizione. 1.1. Dalle sentenze di merito risulta che all'imputato era stato originariamente contestato il reato di lesioni per aver colpito [OSCURATO:PERSONA] al torace e per averlo stretto al collo, provocandogli una contusione all'emitorace sinistro ed escoriazioni al braccio sinistro ed al collo, giudicate guaribili in cinque giorni; dall'istruttoria svolta in primo grado era, altresì, emerso il contenuto offensivo e minaccioso delle espressioni al medesimo Boccolato rivolte, con conseguente formulazione delle relative contestazioni ed emissione di un nuovo decreto di citazione. All'esito dell'istruttoria, il Giudice di primo grado aveva limitato le proprie statuizioni al reato di lesioni sub a), reputandone la sussistenza alla luce delle dichiarazioni rese sia dalla persona offesa, corroborate dal referto, che dalla teste Fusco, di cui era stata disposta l'escussione ex art. 507 cod. proc. pen.; sugli ulteriori addebiti, suppletivamente contestati, il Giudice di primo grado aveva, invece, omesso di decidere. 1.2. Il giudice d'appello, preso atto della rinuncia alla prescrizione dichiarata dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, esclusivamente per il reato di lesioni, ha confermato per detto capo l'affermazione di responsabilità, mentre - per i residui addebiti - ha emesso le statuizioni sopra riportate, reputando, quando al delitto di minacce, prevalente l'obbligo di immediata declaratoria dell'estinzione del reato sulla nullità rilevata e, quanto alle ingiurie, l'intervenuta depenalizzazione del reato. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att.2 cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni, avendo sul punto il Tribunale erroneamente valutato l'attendibilità della persona offesa, costituita parte civile, richiamando il referto, di cui contraddittoriamente si sterilizza il valore probatorio; omettendo di rilevare indici di falsità nella deposizione della coniuge della persona offesa; svalutando del tutto le deduzioni difensive, mirate ad evidenziare l'incompatibilità della dinamica riferita rispetto alle documentate condizioni di salute dell'imputato, all'epoca portatore di un tutore alla spalla destra; rigettando immotivatamente la richiesta, avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. e riproposta in appello, di audizione di testi, addotti sulla prova d'alibi. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 7 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Con nota trasmessa 1'11 febbraio 2022, il difensore della parte civile ha depositato conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Le censure del ricorrente risultano proposte fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. Sebbene rubricate sub specie di "inosservanza o erronea applicazione della legge penale", con evidente ed inequivoco riferimento alla corretta applicazione della norma incriminatrice oggetto di contestazione, le doglianze del ricorrente si sviluppano, invece, nella critica alla valutazione della prova che, come tale, è deducibile ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196); e, come affermato dal supremo consesso di questa Corte, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 1.2. Ne consegue che le plurime deduzioni, tutte esplicitamente incentrate sulla pretesa erronea valutazione di attendibilità della persona offesa e della teste, nonché sulla valenza attribuita al referto, incorrono nella preclusione di cui all'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), che ha escluso la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per i reati di competenza del giudice di pace per vizi della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557), con conseguente inammissibilità dei motivi rassegnati sul punto. 2. E', invece, del tutto generica la violazione della legge processuale proposta. Con argomento, appena accennato nel corpo dell'unico motivo, il ricorrente contesta il rigetto della richiesta di ammissione, formulata ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., di due testi, addotti sulla prova d'alibi, ma rinuncia anche solo a rappresentare quali circostanze, decisive nella prospettazione invocata, sarebbero state rappresentate e dai giudici del merito ingiustificatamente trascurate, ponendo la censura nell'alveo della aspecificità (Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301). Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 3. [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 660,00, o
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