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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 34847/2023

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iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Perrone che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Celentano che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 29/09/2021 ha, per quanto qui di interesse, accolto la proposta di applicazione di pena concordata formalizzata da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni 5 e mesi 8 di reclusione; ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Roma in data 20/07/2020 in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] con la quale veniva condannato alla pena di giustizia per i reati allo stesso ascritti (capo 211, 217,218,219,220).

2. Hanno proposto ricorso Perrone e Celentano a mezzo dei propri difensori, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso Perrone.

3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in presenza di un travisamento della prova per errore revocatorio, oltre che vizio della motivazione perché contraddittoria; mancano elementi di riscontro alle dichiarazioni captate tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tali intercettazioni rappresentano l'unico elemento a carico del Perrone e si caratterizzano per una loro evidente non univocità, essendo la conseguenza di un atteggiamento millantatorio del [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, sono stati contraddittoriamente ritenuti ricorrenti cinque accessi abusivi al sistema informatico di [OSCURATO:SOCIETA], mentre era avvenuto un unico legittimo acceso in data 06/07/2016; nessuna soffiata era stata realizzata dal Perrone, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto notizia dell'allarme per l'arrivo di buoni postali dalla regione Campania dalla stessa direttrice dell'ufficio postale; la versione alternativa della difesa in ordine all'estraneità del Perrone quanto ai fatti contestati non è stata presa in alcun modo in considerazione; manca in conclusione qualsiasi riscontro obbiettivo per poter ritenere ascrivibile al Perrone la condotta di truffa di cui ai capi 213 e 217.

2.2. Omessa motivazione e travisamento della prova, per mancata considerazione di specifiche prove della millanteria del [OSCURATO:PERSONA], espressamente richiamate dalla memoria difensiva del 29/09/2021 e non prese in considerazione dalla Corte di appello; l'omissione dedotta è da riferire alla diversa chiave di lettura di tali elementi proposta dalla difesa.

2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché mancanza ed illogicità della motivazione; la responsabilità del Perrone è stata ritenuta in considerazione dell'accesso abusivo a sistema informatico quanto al capo 211), sebbene l'accesso in questione fosse stato uno solo in data 06/07/2016, attività che rientrava nelle ordinarie competenze del Perrone nella sua veste di consulente finanziario.

3.4. Violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione; non è stata data alcuna risposta alla lettura alternativa delle telefonate captate, nonostante specifiche osservazioni della difesa sul punto; era stato posto un dubbio ragionevole e non è stata motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva.

3.5. Violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché mancanza ed illogicità della motivazione; la condanna del Perrone in ordine ai capi 220, 218 e 219 viene affermata sulla base di un unico elemento indiziante, senza 2 le nemmeno una telefonata intercettata tra i coimputati che faccia sospettare di un coinvolgimento del Perrone, con richiamo invece ad elementi da riferire ad altri coimputati tra i quali il Silvestri, relativi a circostanze successive alla perpetrazione della truffa.

4. Ricorso Celentano.

Con unico motivo di ricorso, dopo un richiamo ai caratteri generali della disciplina ex art. 599-bis cod. proc. pen., la difesa ha eccepito vizio della motivazione per carenza della stessa in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen. e 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.; la Corte di appello non ha motivato adeguatamente quanto alla commisurazione della pena, avendo omesso qualsiasi tipo di valutazione sul punto circa la coerenza delta pena concordata con le norme vigenti.

5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. Ricorso Perrone.

2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione perché contraddittoria nel ritenere la responsabilità del ricorrente sulla base delle captazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con asserita ricorrenza di un errore revocatorio.

Il motivo non è consentito.

In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01).

Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione, nello stesso senso anche quanto alla lett. b) dell'art.606 cod. proc. pen. Sez.6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 278196-02). 2.2 La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della contraddittorietà della motivazione, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata.

Sono dunque state introdotte una serie di censure volte ad ottenere una lettura del merito alternativa non consentita in questa sede.

La Corte di appello ha, difatti, ricostruito in modo analitico e persuasivo la condotta posta in essere in concorso tra loro dai ricorrenti in danno della titolare dei buoni postali e della polizza, l'insieme di condotte gravemente offensive del bene protetto dalle norme oggetto di contestazione, la particolare intenzionalità e caratterizzazione dell'azione, grazie alla competenza e conoscenza specifica dell'accesso al sistema informatico da parte del ricorrente (particolarmente rilevante come primo accesso per consentire l'avvio della azione criminosa), al ruolo svolto dallo stesso in concorso con altri, con un insieme di argomenti logici e persuasivi - che hanno esplicitamente preso in considerazioni tutte le censure difensive e le versioni alternative proposte (pag. 52) - che non si prestano a censure in questa sede.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a proporre una lettura alternativa e parcellizzata degli elementi acquisiti in giudizio, sostanzialmente reiterando i medesimi motivi propositi in sede di appello.

Il motivo si caratterizza, dunque, per un'evidente genericità e mancanza di specificità.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01).

Il ricorrente si è quindi limitato a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

2.3. Sono state, inoltre, articolate censure quanto all'interpretazione delle captazioni, senza tuttavia evidenziare sul punto una reale contraddittorietà della motivazione, mentre si è affermata la sostanziale erroneità dell'interpretazione dei dialoghi, che tuttavia sono stati considerati dalla Corte di appello nella loro portata inequivoca, in modo logico e persuasivo, con una ricostruzione analitica, che ha esplicitamente tenuto conto delle censure difensive (chiarendo il portato probatorio non solo in considerazione dell'esito delle captazioni, ma anche dei servizi di osservazione e controllo che ne confermavano pienamente il significato pag. 52).

Si deve in tal senso ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; da ultimo v.

Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), circostanza che all'evidenza non ricorre nel caso di specie.

E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260842).

Il ricorrente ha dedotto anche la ricorrenza di un travisamento della prova e la presenza di un errore revocatorio, ma in modo del tutto generico, senza chiarire la portata del travisamento e la sua decisività, nel senso che in mancanza di tale travisamento o errore la prova a carico del Perrone sarebbe del tutto insufficiente a sostenere un giudizio di colpevolezza a carico dello stesso, nonostante la pluralità di elementi emersi nel corso del giudizio, acquisiti anche in considerazione del rito prescelto in primo grado.

Inoltre, occorre considerare che il tema del travisamento della prova è stato esplicitamente dedotto solo in questa sede.

Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez.

U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481-01; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087-01).

Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 6 Rk, 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01).

Infine quando come nel caso in esame ricorra una c.d.

"doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837).

Ciò posto, appare evidente come la deduzione del ricorrente sia sul punto del tutto generica, aspecifica e non puntuale, con evidente inammissibilità della stessa per come articolata, di fatto ancora una volta tendente ad introdurre una inammissibile rilettura nel merito dell'insieme degli elementi probatori acquisiti in giudizio.

3. Anche il secondo motivo di ricorso non è consentito.

Valgono anche in questo caso i principi evidenziati al §

2. Il ricorrente si duole della mancata esplicita risposta in relazione alla memoria del 29/09/2021, sostanzialmente reiterando le medesime argomentazioni proposta alla Corte di appello e dalla stessa disattese con una motivazione ampia e logicamente articolata che ne ha evidentemente escluso la portata probatoria e rilevanza al fine di escludere la responsabilità del ricorrente.

4. Non consentito anche il terzo motivo di ricorso con il quale ancora una volta il ricorrente tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, riproponendo un motivo del tutto reiterativo del motivo di appello sul punto.

Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi 7 t prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 5.Non consentiti anche il quarto e il quinto motivo di ricorso con i quali è stata dedotta violazione di legge per non avere la Corte di appello dato una risposta esplicita alla lettura alternativa proposta dalla difesa quanto alle disposte captazioni nel ricostruire l'apporto concorsuale del ricorrente.

Valgono anche in questo caso i principi esposti al § 2, essendosi limitato il ricorrente a proporre una propria lettura alternativa dei dati emersi dalle captazioni e introducendo una questione di fatto, che non rientra nel perimetro del giudizio di legittimità.

Né la motivazione sul punto si può ritenere omessa o manifestamente illogica, considerate le ampie argomentazioni spese dalla Corte di appello, in modo conforme al giudice di primo grado, nel ricostruire l'ampio compendio probatorio a carico del ricorrente, anche quanto alla versione alternativa proposta, quanto all'estraneità del Perrone anche in considerazione delle captazioni oggetto di valutazione (pag. 51 e seguenti della motivazione).

6. Ricorso Celentano.

Il motivo proposto è manifestamente infondato.

Sul punto occorre considerare come secondo il costante orientamento di questa Corte, con principio che qui si intende ribadire, "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01).

Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

In particolare si è poi di recente precisato, con principio che qui si intende ribadire che: "In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. , introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per 8 Ifil cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmante modificato, salva l'illegalità della pena concordata" (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all'evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura del motivo di ricorso proposto.

7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Procuratore Generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Perrone che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Celentano che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 29/09/2021 ha, per quanto qui di interesse, accolto la proposta di applicazione di pena concordata formalizzata da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha rideterminato la pena in anni 5 e mesi 8 di reclusione; ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Roma in data 20/07/2020 in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] con la quale veniva condannato alla pena di giustizia per i reati allo stesso ascritti (capo 211, 217,218,219,220). 2. Hanno proposto ricorso Perrone e Celentano a mezzo dei propri difensori, con motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Perrone. 3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in presenza di un travisamento della prova per errore revocatorio, oltre che vizio della motivazione perché contraddittoria; mancano elementi di riscontro alle dichiarazioni captate tra i coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tali intercettazioni rappresentano l'unico elemento a carico del Perrone e si caratterizzano per una loro evidente non univocità, essendo la conseguenza di un atteggiamento millantatorio del [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, sono stati contraddittoriamente ritenuti ricorrenti cinque accessi abusivi al sistema informatico di [OSCURATO:SOCIETA], mentre era avvenuto un unico legittimo acceso in data 06/07/2016; nessuna soffiata era stata realizzata dal Perrone, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto notizia dell'allarme per l'arrivo di buoni postali dalla regione Campania dalla stessa direttrice dell'ufficio postale; la versione alternativa della difesa in ordine all'estraneità del Perrone quanto ai fatti contestati non è stata presa in alcun modo in considerazione; manca in conclusione qualsiasi riscontro obbiettivo per poter ritenere ascrivibile al Perrone la condotta di truffa di cui ai capi 213 e 217. 2.2. Omessa motivazione e travisamento della prova, per mancata considerazione di specifiche prove della millanteria del [OSCURATO:PERSONA], espressamente richiamate dalla memoria difensiva del 29/09/2021 e non prese in considerazione dalla Corte di appello; l'omissione dedotta è da riferire alla diversa chiave di lettura di tali elementi proposta dalla difesa. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché mancanza ed illogicità della motivazione; la responsabilità del Perrone è stata ritenuta in considerazione dell'accesso abusivo a sistema informatico quanto al capo 211), sebbene l'accesso in questione fosse stato uno solo in data 06/07/2016, attività che rientrava nelle ordinarie competenze del Perrone nella sua veste di consulente finanziario. 3.4. Violazione di legge in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione; non è stata data alcuna risposta alla lettura alternativa delle telefonate captate, nonostante specifiche osservazioni della difesa sul punto; era stato posto un dubbio ragionevole e non è stata motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva. 3.5. Violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., nonché mancanza ed illogicità della motivazione; la condanna del Perrone in ordine ai capi 220, 218 e 219 viene affermata sulla base di un unico elemento indiziante, senza 2 le nemmeno una telefonata intercettata tra i coimputati che faccia sospettare di un coinvolgimento del Perrone, con richiamo invece ad elementi da riferire ad altri coimputati tra i quali il Silvestri, relativi a circostanze successive alla perpetrazione della truffa. 4. Ricorso Celentano. Con unico motivo di ricorso, dopo un richiamo ai caratteri generali della disciplina ex art. 599-bis cod. proc. pen., la difesa ha eccepito vizio della motivazione per carenza della stessa in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen. e 599-bis e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen.; la Corte di appello non ha motivato adeguatamente quanto alla commisurazione della pena, avendo omesso qualsiasi tipo di valutazione sul punto circa la coerenza delta pena concordata con le norme vigenti. 5. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Ricorso Perrone. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio della motivazione perché contraddittoria nel ritenere la responsabilità del ricorrente sulla base delle captazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con asserita ricorrenza di un errore revocatorio. Il motivo non è consentito. In tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è «consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art.192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett.c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione, nello stesso senso anche quanto alla lett. b) dell'art.606 cod. proc. pen. Sez.6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 278196-02). 2.2 La deduzione, dunque, può essere esaminata sotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della contraddittorietà della motivazione, chiaramente insussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza ha reiterato una doglianza di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata. Sono dunque state introdotte una serie di censure volte ad ottenere una lettura del merito alternativa non consentita in questa sede. La Corte di appello ha, difatti, ricostruito in modo analitico e persuasivo la condotta posta in essere in concorso tra loro dai ricorrenti in danno della titolare dei buoni postali e della polizza, l'insieme di condotte gravemente offensive del bene protetto dalle norme oggetto di contestazione, la particolare intenzionalità e caratterizzazione dell'azione, grazie alla competenza e conoscenza specifica dell'accesso al sistema informatico da parte del ricorrente (particolarmente rilevante come primo accesso per consentire l'avvio della azione criminosa), al ruolo svolto dallo stesso in concorso con altri, con un insieme di argomenti logici e persuasivi - che hanno esplicitamente preso in considerazioni tutte le censure difensive e le versioni alternative proposte (pag. 52) - che non si prestano a censure in questa sede. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta limitandosi a proporre una lettura alternativa e parcellizzata degli elementi acquisiti in giudizio, sostanzialmente reiterando i medesimi motivi propositi in sede di appello. Il motivo si caratterizza, dunque, per un'evidente genericità e mancanza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). Il ricorrente si è quindi limitato a proporre una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 2.3. Sono state, inoltre, articolate censure quanto all'interpretazione delle captazioni, senza tuttavia evidenziare sul punto una reale contraddittorietà della motivazione, mentre si è affermata la sostanziale erroneità dell'interpretazione dei dialoghi, che tuttavia sono stati considerati dalla Corte di appello nella loro portata inequivoca, in modo logico e persuasivo, con una ricostruzione analitica, che ha esplicitamente tenuto conto delle censure difensive (chiarendo il portato probatorio non solo in considerazione dell'esito delle captazioni, ma anche dei servizi di osservazione e controllo che ne confermavano pienamente il significato pag. 52). Si deve in tal senso ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite.In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; da ultimo v. Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.), circostanza che all'evidenza non ricorre nel caso di specie. E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260842). Il ricorrente ha dedotto anche la ricorrenza di un travisamento della prova e la presenza di un errore revocatorio, ma in modo del tutto generico, senza chiarire la portata del travisamento e la sua decisività, nel senso che in mancanza di tale travisamento o errore la prova a carico del Perrone sarebbe del tutto insufficiente a sostenere un giudizio di colpevolezza a carico dello stesso, nonostante la pluralità di elementi emersi nel corso del giudizio, acquisiti anche in considerazione del rito prescelto in primo grado. Inoltre, occorre considerare che il tema del travisamento della prova è stato esplicitamente dedotto solo in questa sede. Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264481-01; Sez. 1, n. 51171 del 11/06/2018, Piccirillo, Rv. 274478-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087-01). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 6 Rk, 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774-01). Infine quando come nel caso in esame ricorra una c.d. "doppia conforme", il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). Ciò posto, appare evidente come la deduzione del ricorrente sia sul punto del tutto generica, aspecifica e non puntuale, con evidente inammissibilità della stessa per come articolata, di fatto ancora una volta tendente ad introdurre una inammissibile rilettura nel merito dell'insieme degli elementi probatori acquisiti in giudizio. 3. Anche il secondo motivo di ricorso non è consentito. Valgono anche in questo caso i principi evidenziati al § 2. Il ricorrente si duole della mancata esplicita risposta in relazione alla memoria del 29/09/2021, sostanzialmente reiterando le medesime argomentazioni proposta alla Corte di appello e dalla stessa disattese con una motivazione ampia e logicamente articolata che ne ha evidentemente escluso la portata probatoria e rilevanza al fine di escludere la responsabilità del ricorrente. 4. Non consentito anche il terzo motivo di ricorso con il quale ancora una volta il ricorrente tende ad introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede, riproponendo un motivo del tutto reiterativo del motivo di appello sul punto. Deve essere, quindi, ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi 7 t prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). 5.Non consentiti anche il quarto e il quinto motivo di ricorso con i quali è stata dedotta violazione di legge per non avere la Corte di appello dato una risposta esplicita alla lettura alternativa proposta dalla difesa quanto alle disposte captazioni nel ricostruire l'apporto concorsuale del ricorrente. Valgono anche in questo caso i principi esposti al § 2, essendosi limitato il ricorrente a proporre una propria lettura alternativa dei dati emersi dalle captazioni e introducendo una questione di fatto, che non rientra nel perimetro del giudizio di legittimità. Né la motivazione sul punto si può ritenere omessa o manifestamente illogica, considerate le ampie argomentazioni spese dalla Corte di appello, in modo conforme al giudice di primo grado, nel ricostruire l'ampio compendio probatorio a carico del ricorrente, anche quanto alla versione alternativa proposta, quanto all'estraneità del Perrone anche in considerazione delle captazioni oggetto di valutazione (pag. 51 e seguenti della motivazione). 6. Ricorso Celentano. Il motivo proposto è manifestamente infondato. Sul punto occorre considerare come secondo il costante orientamento di questa Corte, con principio che qui si intende ribadire, "In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge." (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01). Il ricorrente richiama elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità, attesa la scelta effettuata in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. In particolare si è poi di recente precisato, con principio che qui si intende ribadire che: "In tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. , introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per 8 Ifil cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmante modificato, salva l'illegalità della pena concordata" (Sez. 319983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all'evidenza non ricorre anche sulla base della mera lettura del motivo di ricorso proposto. 7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta e
Sentenza Cassazione n. 34847/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris