CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 46792/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del 6 giugno 2019 del Tribunale di Piacenza che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione degli artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter, /1 comma 5, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.. In particolare, deduce che il processo era stato rinviato a causa della pandemia dal 4 giugno 2020 al 8 giugno 2020 e che in data 5 giugno 2020 il suo difensore aveva inoltrato a mezzo posta elettronica certificata alla Corte di appello di Bologna un'istanza di rinvio del processo rappresentando i suoi concomitanti impegni professionali, in quanto impegnato innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia e innanzi alla Corte di appello di Bari, segnalando l'impossibilità di farsi sostituire dai suoi colleghi di studio. A causa dell'emergenza sanitaria collegata alla pandemia non era stato possibile depositare direttamente l'istanza in cancelleria e tuttavia egli si era attivato per assicurarsi che la istanza fosse portata a conoscenza della Corte di appello, ottenendo in data 8 giugno 2020 rassicurazioni dal personale addetto alla cancelleria. Nonostante ciò, la istanza di rinvio non era stata affatto valutata dalla Corte di appello ed il processo era stato comunque celebrato. L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio determinava una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. La istanza di rinvio risulta essere stata inviata tempestivamente e il ricorrente ha dimostrato che essa è tempestivamente pervenuta alla cancelleria della Corte di appello di Bologna, producendo la ricevuta di accettazione sottoscritta digitalmente dal gestore del sistema. Questa Corte di cassazione ha già affermato, in tema di legittimo impedimento del difensore comunicato mediante posta elettronica certificata secondo la disciplina emergenziale per Covid-19, che la prova della ricezione deve avvenire mediante l'annotazione e l'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l'originale informatico del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l'avvenuto recapito nella casella del destinatario (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Belisario, Rv. 281667), come è appunto avvenuto nel caso di specie. 3.2. La Corte di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi su detta istanza, cosicché risulta applicabile il principio di diritto già affermato da questa Corte di cassazione in tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, secondo il quale l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.. (Sez. 6, n. 47213 del 18/11/2015, Pagano, Rv. 265483; Sez. 6, n. 42110 del 14/10/2009, Gaudio, Rv. 245127; Sez. 6, n. 10376 del 22/01/2008, Renna, Rv. 238926). 4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio • ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 12/10/2021. [OSCURATO:PERSONA]