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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 22918/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘\, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO • La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13/07/2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 08/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 'SALVATORE in relazione ai .reati di cui agli artt. 628, co. 2 c.p., 624, 625 nn. 4 e 6 c.p., con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, dichiarato delinquente professionale ex art. 105 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza di motivazione ex art. 606, co. 1, lett.

B) c.p.p.

Il ricorso è inammissibile.

Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Il ricorrente sussume che la sentenza della Corte di appello di Torino difetti del requisito di motivazione, limitandosi a riportare per relationem l'iter argomentativo-deduttivo dei giudici di primo grado.

Per contro, la Corte di appello a pagg. 6 e ss. della sentenza, ha puntualmente motivato sia avuto riguardo il giudizio di colpevolezza dell'imputato (grazie alle deposizioni delle p.o. che corroborano la violenza esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di impossessarsi di cose altri e corrispondente al reato di rapina contestato), sia pure in ordine al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla gravità dei fatti, ai precedenti penali specifici e alla personalità del reo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 17/05/2022 I Consigliere Estensore I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘\, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO • La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13/07/2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in data 08/09/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 'SALVATORE in relazione ai .reati di cui agli artt. 628, co. 2 c.p., 624, 625 nn. 4 e 6 c.p., con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, dichiarato delinquente professionale ex art. 105 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: mancanza di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. B) c.p.p. Il ricorso è inammissibile. Invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorrente sussume che la sentenza della Corte di appello di Torino difetti del requisito di motivazione, limitandosi a riportare per relationem l'iter argomentativo-deduttivo dei giudici di primo grado. Per contro, la Corte di appello a pagg. 6 e ss. della sentenza, ha puntualmente motivato sia avuto riguardo il giudizio di colpevolezza dell'imputato (grazie alle deposizioni delle p.o. che corroborano la violenza esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] al fine di impossessarsi di cose altri e corrispondente al reato di rapina contestato), sia pure in ordine al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alla gravità dei fatti, ai precedenti penali specifici e alla personalità del reo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/05/2022 I Consigliere Estensore I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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