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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34423/2022

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seguente r-v ORDINANZA sul ricorso 19939-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 458/15/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 19939 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- Premesso che:

1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania ha annullato l'atto con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto disposizione dall'Agenzia delle Entrate dì procedere alla riscossione della somma portata in un avviso di accertamento relativo ad IRPEF dell'anno 2012, ritenendo non esservi prova della ricezione, da parte dell'Auciello, della raccomandata informativa inviata dall'Agenzia delle Entrate in riferimento alla notifica dell'avviso suddetto, eseguita ai sensi del combinato disposto degli 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c.;

2. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR lamentando, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., l'omesso esame delle risultanze della documentazione prodotta con memoria 6.11.2019 da cui emergerebbe -a detta della ricorrente- il ritiro della raccomandata informativa da parte del destinatario.

L'Agenzia lamenta ulteriormente, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. e agli artt. 115 c.p.c. e in relaziona all'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. e agli artt. 111 Cost. e 36 d.lgs. 546/92, che la CTR, trascurando la ricordata documentazione, avrebbe finito immotivatamente per non porre a fondamento della decisione prove legittimamente introdotte in giudizio;

3. il contribuente resiste con controricorso; considerato che:

1. i due motivi di ricorso, strettamente congiunti, sono ammissibili e, nei limiti di cui infra, fondati;

2. riguardo alla ammissibilità, deve notarsì che, al contrario di quanto sostiene il controricorrente, non si tratta di motivi volti ad ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già valutato dalla CTR trattandosi invece di motivi volti a censurare un dedotto difetto di valutazione, da parte dei giudici di appello, delle risultanze di determinati documenti;

3. sul piano della fondatezza, ricordato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 c.p.c., è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica dell'atto impositivo, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, deve osservarsi che si impone una valutazione attenta, da parte del giudice del merito, del complesso dei documenti menzionati nel ricorso dell'Agenzia siccome potenzialmente idonei a dimostare la ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'avviso di accertamento de quo, da parte del contribuente;

4. il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte territoriale;

5. quest'ultima dovrà provvedere anche sulle spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma il 13 ottobre 2022, mediante modalit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente r-v ORDINANZA sul ricorso 19939-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 458/15/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2021 n. 19939 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- Premesso che: 1. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania ha annullato l'atto con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] di avere ricevuto disposizione dall'Agenzia delle Entrate dì procedere alla riscossione della somma portata in un avviso di accertamento relativo ad IRPEF dell'anno 2012, ritenendo non esservi prova della ricezione, da parte dell'Auciello, della raccomandata informativa inviata dall'Agenzia delle Entrate in riferimento alla notifica dell'avviso suddetto, eseguita ai sensi del combinato disposto degli 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c.; 2. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR lamentando, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., l'omesso esame delle risultanze della documentazione prodotta con memoria 6.11.2019 da cui emergerebbe -a detta della ricorrente- il ritiro della raccomandata informativa da parte del destinatario. L'Agenzia lamenta ulteriormente, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. e agli artt. 115 c.p.c. e in relaziona all'art. 360, comma 1, n.4, c.p.c. e agli artt. 111 Cost. e 36 d.lgs. 546/92, che la CTR, trascurando la ricordata documentazione, avrebbe finito immotivatamente per non porre a fondamento della decisione prove legittimamente introdotte in giudizio; 3. il contribuente resiste con controricorso; considerato che: 1. i due motivi di ricorso, strettamente congiunti, sono ammissibili e, nei limiti di cui infra, fondati; 2. riguardo alla ammissibilità, deve notarsì che, al contrario di quanto sostiene il controricorrente, non si tratta di motivi volti ad ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già valutato dalla CTR trattandosi invece di motivi volti a censurare un dedotto difetto di valutazione, da parte dei giudici di appello, delle risultanze di determinati documenti; 3. sul piano della fondatezza, ricordato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 140 c.p.c., è necessario, ai fini del perfezionamento della notifica dell'atto impositivo, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, deve osservarsi che si impone una valutazione attenta, da parte del giudice del merito, del complesso dei documenti menzionati nel ricorso dell'Agenzia siccome potenzialmente idonei a dimostare la ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'avviso di accertamento de quo, da parte del contribuente; 4. il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla corte territoriale; 5. quest'ultima dovrà provvedere anche sulle spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2022, mediante modalit
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