CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 31273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25253-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3437/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, de- positata il 24/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sen- tenza n. 3437/2017 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 24 luglio 2017. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con sentenza del 9 ottobre 2014 il Tribunale di Monza respinse l’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiuntivo per l’importo di € 12.138,91, oltre interessi, intimatole dalla [OSCURATO:SOCIETA] di Ne- spoli [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di saldo del corrispettivo dell’appalto per la costruzione di un impianto di climatizzazione, come da contratto originario del maggio 2010 poi modificato con scrittura del 7 di- cembre 2010. Il giudice di primo grado respinse anche la domanda di riso- luzione per inadempimento spiegata da [OSCURATO:PERSONA], per la difformità delle opere dalle prescrizioni del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a, della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installa- zione degli impianti all'interno degli edifici), considerando come, alla stre- gua della scrittura privata contrattuale del 7 dicembre 2010 e delle clauso- le contenute nel computo metrico, l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] aveva comincia- to ad operare in autonomia soltanto da agosto 2010, essendo stata in pre- cedenza mera esecutrice materiale di un progetto realizzato da terzi (co- me emergente anche dalle conclusioni della espletata CTU) ed avendo rea- lizzato le opere sotto la direzione dei lavori di un tecnico incaricato dalla Leggio. La Corte d’appello di Milano ha poi respinto l’appello avanzato da [OSCURATO:PERSONA], osservando che i termini dell’accordo del 7 dicembre 2010, con- cluso quando i lavori erano ancora in corso - fossero “di un’estrema chia- rezza”, nel senso che “il secondo pagamento doveva intervenire alla fine del gennaio 2011 e a esso si sottrasse la committente”, non potendosi “ancorare quel pagamento alla fine dei lavori”, come preteso da [OSCURATO:PERSONA]- gio. Quanto alla riconvenzionale, la Corte d’appello ha ribadito che all’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] non poteva riconoscersi “una autonomia tale da intervenire sul progetto che le era stato chiesto di realizzare”. La sentenza impugnata ribadisce anche sul punto che la scrittura del 7 dicembre 2010 era “di grande chiarezza”: l’appaltatrice doveva procedere all’esecuzione dei lavori “… nel rispetto delle caratteristiche tecniche, delle forniture di materiali e di apparecchiature indicate nel Progetto esecutivo e illustrate nella documentazione di sviluppo”, predisposta da due società di progetta- zione. L’appaltatrice doveva altresì attenersi al computo metrico e alle ta- vole degli impianti. La Corte d’appello faceva poi rinvio, quanto alla rileva- bilità dei difetti progettuali, alla CTU, anche essa ritenuta di una chiarezza tale da non rendere necessari ulteriori commenti. In base a tali argomenti i giudici di secondo grado hanno concluso per la legittimità della sospen- sione delle opere e della loro mancata ultimazione, negando la configura- bilità di un inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA] a fronte dell’omesso pagamento del prezzo dovuto dalla committente a gennaio 2011. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 4. Il primo motivo del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., quanto alla clausola n. 2 della scrittura del 7 dicembre 2010, dalla quale doveva desumersi che la [OSCURATO:SOCIETA] non poteva considerarsi nudus minister nell’ese cuzione dell’appalto, chiamando l’appaltatrice all’osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e il superamento dei limiti della consulenza tecnica d’ufficio, avendo la Corte d’appello fatto rinvio all’elaborato peritale per la qualificazione giuridica della appaltatrice Idro- clima come nudus minister. Si richiamano ancora la clausola n. 2 della scrittura del 7 dicembre 2010 e gli obblighi gravanti sull’impresa di funzio- nalità e conformità tecnica e giuridica degli impianti, indipendentemente da omissioni, errori, imperfezioni, sviste o imprecisioni contenuti negli ela- borati grafici e nei computi metrici. Il terzo motivo del ricorso allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 5. È fondato, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, restando assorbito dall’accoglimento di tale censura l’esame del primo e delterzo motivo, i quali rimangono per l’effetto privi di immediata rilevan- za decisoria. 5.1. Il secondo motivo critica l’interpretazione data dalla Corte d’appello al contratto concluso fra le parti per aver negato la responsabilità dell’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA] in ordine ai vizi di funzionamento dell'impianto di climatizzazione, stante l’esistenza di errori progettuali imputabili alle due società di progettazione incaricate dalla committente. Invero, per la Corte d’appello di Milano, bastava a sorreggere questa con- clusione quanto pattuito nel contratto del 7 dicembre 2010: l’appaltatrice doveva procedere all’esecuzione dei lavori “… nel rispetto delle caratteri- stiche tecniche, delle forniture di materiali e di apparecchiature indicate nel Progetto esecutivoe illustrate nella documentazione di sviluppo” ed at- tenersi al computo metrico e alle tavole degli impianti. 5.2. La motivazione della sentenza impugnata non ha tenuto conto dei consolidati principi più volte ribaditi da questa Corte in materia. Nel contratto di appalto privato di un'opera, la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l'obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indi- spensabile (Cass. Sez. 2, 27/02/2019, n. 5734); non è neppure necessa- rio che l'opera sia determinata anche nei suoi minuti particolari, rimanen- do sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali (Cass. Sez. 1, 30/03/1967, n. 683; Cass. Sez. 3, 25/08/1984, n. 4697). Quando, peraltro, il contratto di appalto faccia riferimento ad un progetto, recante una descrizione esatta dell’oggetto fondata su criteri tecnici, l’opera deve certamente essere eseguita dall’impresa appaltatrice in con- formità del medesimo progetto ed a regola d'arte. Così, l’art. 1659 c.c. inibisce all'appaltatore di apportare, senza l'autorizzazione del committen- te, variazioni non concordate del “progetto”, cioè delle modalità convenute dell'opera, allo scopo, appunto, di assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto. Ciò significa che una clausola, quale quella compresa nel contratto inter partes, secondo cui l’appaltatore deve procedere all’esecuzione dei lavori “… nel rispetto delle caratteristiche tecniche, delle forniture di materiali e di apparecchiature indicate nel Progetto esecutivo e illustrate nella docu- mentazione di sviluppo” ed attenersi al computo metrico e alle tavole degli impianti, non è affatto eccentrica rispetto alla disciplina tipica del contratto d’appalto, ed anzi ne costituisce il proprium. La circostanza che l'appalta- tore esegua l'opera su progetto del committente o fornito dal committente non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister", poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica (Cass. Sez. 2, 05/05/2003, n. 6754). Qui deve allora ribadirsi il principio costantemente affermato in giurispru- denza, conil quale non si è confrontata la sentenza impugnata. L'appaltatore che, nella realizzazione dell’opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto re- sponsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile. In particolare, l'appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli er- rori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. L'appaltatore, inve- ro, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a con- trollare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istru- zioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manife- stato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nu- dus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ulti- mo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invo- care il concorso di colpa del progettista (Cass. Sez. 1, 09/10/2017, n. 23594; Cass. Sez. 2, 8/7/2016, n. 14071; Cass. Sez. 2, 24/02/2016, n. 3651; Cass. Sez. 2 , 02/02/2016, n. 1981 ; Cass. Sez. 2 , 27/08/2012, n. 14650; Cass. Sez. 2, 21/05/2012, n. 8016; Cass. Sez. 1 , 13/03/2009, n. 6202; Cass. Sez. 3 , 12/04/2005, n. 7515 ; Cass. Sez. 2 , 14/10/2004, n. 20294; Cass. Sez. 2, 26/07/1999, n. 8075; Cass. Sez. 2 , 29/01/1983, n. 821). La Corte d’appello, quanto alla rilevabilità dei riscontrati difetti progettuali da parte dell’appaltatore, ha fatto rinvio al punto 4.2. della consulenza tecnica d’ufficio. Tuttavia, l’insufficienza tecnica del giudice, che il perito può essere chiamato a supplire, non concerne né la qualificazione giuridica di fatti, né la verifica della conformità alla legge di determinati comporta- menti. La consulenza d'ufficio è funzionale alla risoluzione di questioni di fatto che presuppongano soltanto cognizioni di ordine tecnico, sicché non spetta all’ausiliare svolgere accertamenti o formulare valutazioni circa la legittimità di condotte umane, o di opere materiali, né di ricostruire il con- tenuto e la portata di una norma o di un negozio (ad esempio, Cass. Sez. L, 22/01/2016, n. 1186). Qui si tratta di accertare in che limiti l'appaltatri- ce, tenuto conto della propria specifica organizzazione, fosse obbligata a controllare la bontà del progetto fatto predisporre dalla committente e del- le istruzioni impartite dalla medesima, e cioè quali fossero le cognizioni tecniche esigibili da quel determinato imprenditore edile secondo la dili- genza qualificata su di esso gravante, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. (Cass. Sez. 2, 06/05/1987, n. 4204). Alla stregua di tali principi deve essere valutato l’asserito inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]., che [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto a fondamento sia della propria eccezione ex art. 1460 c.c., quanto all'obbligazione di corrisponde- re il residuo corrispettivo, sia della propria domanda di risoluzione. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame sulla base degli indicati principi. Il giudice del rinvio provvederà an- che sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il terzo motivo,cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura ac- colta e rinvia la causa, a