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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08533/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4540/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 209, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1 141 /20 20 del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, depositata il giorno 11settembre 20 20 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 febbraio2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 4540/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a due motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, confermando la sentenza di prime cure resa dal Tribunale di Chieti, ha respinto l’opposizione proposta dalla Gregnanin avverso il provvedimento di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica emesso dal Comune di Chieti sul presupposto della illegittima occupazione del bene; per quanto ancora qui d’interesse, la Corte territoriale ha ritenuto non provati ambedue i requisiti previsti dalla legislazione regionale abruzzese (in dettaglio, dalla l.r. 25 ottobre 1996, n. 96) per il subentro nell’assegnazione dell’immobile prima attribuito a [OSCURATO:PERSONA], invocato dall’opponente a suffragio dell’azione; resiste, con controricorso, il Comune di Chieti; considerato che con le doglianze sollevate, ambedue articolate per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 16 della l.r.

Abruzzo n. 96 del 1996, dell’art.2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 166 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto: (a)non provato «nelle forme di legge» il requisito della convivenza stabile ed ininterrotta con l’originaria assegnataria, ed in particolare per aver considerato smentite dalla scheda anagrafica di residenzale prove testimoniali acquisite(primo motivo); (b) mancante il secondo requisito per il subentro, ovvero la non titolarità di diritti dominicali su altri cespiti, così tuttavia omettendo di considerare che la opponente era proprietaria, nella misura del 50%, di un immobile dell’estensione di mq 79,50, non adeguato, tenendo conto della sola quota di appartenenza, alle esigenze di un nucleo familiare di almeno due persone(secondo motivo); il primo motivo è infondato; r.g. n. 4540/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esso, sotto l’apparente veste della denuncia di inosservanza di norme di diritto, si risolve nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie acquisite, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità; a differenza di quanto opinato dal ricorrente, il giudice territoriale, ben lungi dall’attuare illegittime inversioni dell’onere della prova o dal richiedere la necessità di una (positivamente non prescritta) prova per tabulas della convivenza, ha reputato la inattendibilità delle deposizioni testimoniali assunte su richiesta dell’opponente, sulla scorta di contrarie risultanze documentali e di circostanze presuntive; così operando, ha esercitato null’altro che il potere di valutazione delle prove,riservato in via esclusiva al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e sottrattoal sindacato di legittimità (se non negli angusti confini del vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., vizio qui nemmeno adombrato), potere che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (ex plurimis, cfr. Cass.04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229); la reiezione del primo motivo esime dallo scrutinio del secondo, di per sé solo inidoneo, anche ad ipotizzarne l’astratta fondat ezza , a condurre all’accoglimento del ricorso, data la necessaria sussistenza di ambedue i requisiti negati dalla sentenza impugnata ai fini della integrazione del diritto al subentro nell’assegnazione dell’immobile; il ricorso è rigettato; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; ladecisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui la ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio r.g. n. 4540/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordine degli Avvocati de L’Aquila in data 21 dicembre 2020 , debitamente versata in atti, e la cui revoca – che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. 30 maggi o 2002, n. 115 – non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez.

U, 20 febbraio 2020, n. 4315); del pari, la circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato: tan to perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citatod.P.R. n. 115 del 2002(Cass, Sez.

U, 20 febbraio 2020 n. 4315) ; pertanto, atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P. Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell a parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 r.g. n. 4540/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4540/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindacopro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 209, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1 141 /20 20 del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, depositata il giorno 11settembre 20 20 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 febbraio2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 4540/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi a due motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, confermando la sentenza di prime cure resa dal Tribunale di Chieti, ha respinto l’opposizione proposta dalla Gregnanin avverso il provvedimento di rilascio di un immobile di edilizia residenziale pubblica emesso dal Comune di Chieti sul presupposto della illegittima occupazione del bene; per quanto ancora qui d’interesse, la Corte territoriale ha ritenuto non provati ambedue i requisiti previsti dalla legislazione regionale abruzzese (in dettaglio, dalla l.r. 25 ottobre 1996, n. 96) per il subentro nell’assegnazione dell’immobile prima attribuito a [OSCURATO:PERSONA], invocato dall’opponente a suffragio dell’azione; resiste, con controricorso, il Comune di Chieti; considerato che con le doglianze sollevate, ambedue articolate per violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 16 della l.r. Abruzzo n. 96 del 1996, dell’art.2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 166 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., parte ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto: (a)non provato «nelle forme di legge» il requisito della convivenza stabile ed ininterrotta con l’originaria assegnataria, ed in particolare per aver considerato smentite dalla scheda anagrafica di residenzale prove testimoniali acquisite(primo motivo); (b) mancante il secondo requisito per il subentro, ovvero la non titolarità di diritti dominicali su altri cespiti, così tuttavia omettendo di considerare che la opponente era proprietaria, nella misura del 50%, di un immobile dell’estensione di mq 79,50, non adeguato, tenendo conto della sola quota di appartenenza, alle esigenze di un nucleo familiare di almeno due persone(secondo motivo); il primo motivo è infondato; r.g. n. 4540/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esso, sotto l’apparente veste della denuncia di inosservanza di norme di diritto, si risolve nel sollecitare questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie acquisite, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità; a differenza di quanto opinato dal ricorrente, il giudice territoriale, ben lungi dall’attuare illegittime inversioni dell’onere della prova o dal richiedere la necessità di una (positivamente non prescritta) prova per tabulas della convivenza, ha reputato la inattendibilità delle deposizioni testimoniali assunte su richiesta dell’opponente, sulla scorta di contrarie risultanze documentali e di circostanze presuntive; così operando, ha esercitato null’altro che il potere di valutazione delle prove,riservato in via esclusiva al discrezionale apprezzamento del giudice di merito e sottrattoal sindacato di legittimità (se non negli angusti confini del vizio motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., vizio qui nemmeno adombrato), potere che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (ex plurimis, cfr. Cass.04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229); la reiezione del primo motivo esime dallo scrutinio del secondo, di per sé solo inidoneo, anche ad ipotizzarne l’astratta fondat ezza , a condurre all’accoglimento del ricorso, data la necessaria sussistenza di ambedue i requisiti negati dalla sentenza impugnata ai fini della integrazione del diritto al subentro nell’assegnazione dell’immobile; il ricorso è rigettato; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; ladecisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui la ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio r.g. n. 4540/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’Ordine degli Avvocati de L’Aquila in data 21 dicembre 2020 , debitamente versata in atti, e la cui revoca – che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. 30 maggi o 2002, n. 115 – non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315); del pari, la circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato: tan to perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citatod.P.R. n. 115 del 2002(Cass, Sez. U, 20 febbraio 2020 n. 4315) ; pertanto, atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; P. Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell a parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro6.000 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 r.g. n. 4540/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello s
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