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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 34214/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva decreto di sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di tentata estorsione; a seguito di richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 28 maggio 2021, rigettava la richiesta confermando il provvedimento impugnato. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il Collegio del riesame aveva erroneamente considerato che il Pubblico Ministero aveva rispettato i termini di cui all'art. 321 comma 3 bis cod.proc.pen., "avanzando nelle 48 ore successive richiesta di convalida al Gip"; trascurando di considerare che il sequestro era stato operato di urgenza dalla PG in data 20 aprile 2021 alle ore 8.30, trasmesso al PM per l'emissione del decreto, ed infine dal PM trasmesso al Gip il successivo 24 aprile alle 9.00: di conseguenza, non potevano dirsi rispettati i termini decadenziali sanciti dall'art. 321 comma 3 bis cod.proc.pen.; il Tribunale del Riesame aveva preso in considerazione soltanto la data in cui il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro con consequenziale richiesta al Gip, omettendo di fatto di considerare il momento iniziale dal quale doveva dirsi operativo l'atto ablativo, disposto già dalla PG il precedente 20 aprile, per cui le 48 ore entro le quali sarebbe dovuta avvenire la trasmissione al PM sarebbero scadute il 22 aprile alle 8.30 e le consecutive 48 il 24 aprile alle 8.30 1.2 I difensori osservano inoltre che l'aver effettuato il sequestro in Rosarno imponeva la trasmissione all'Ufficio di Procura territorialmente competente, da individuarsi in quello ricadente in Palmi, non operando affatto il richiamo all'Ufficio di Procura Distrettuale che si era occupata della complessiva attività investigativa: sulla eccezione proposta, nulla aveva risposto il Tribunale. 1.3 I difensori rilevano che era stato anche lamentato che non era possibile riscontrare la sussistenza del requisito di pertinenzialità rispetto alle somme oggetto di sequestro: l'ordinanza aveva trascurato che l'ipotesi delittuosa era contestata nella forma del tentativo, per di più con una specifica datazione dell'evento risalente al 2018, per cui non era stato spiegato le ragioni per le quali la detenzione del denaro e degli apparati di telefonia mobile non fossero avulsi dal contesto investigativo, attraverso i quali il reato si sarebbe concretizzato; non era poi stata estesa l'indagine ai redditi del nucleo familiare di appartenenza; l'ordinanza non poteva essere condivisa neppure per quanto riguardava il sequestro degli apparati di telefonia mobile, essendo del tutto assente qualsiasi indicazione o richiamo all'esigenza che legittimasse l'apprensione ed il mantenimento del sequestro. 1.4 Relativamente al requisito del periculum in mora, i difensori osservano che il Tribunale aveva ritenuto (esclusivamente per il denaro, senza nulla dire sui telefonini) che l'indagato avrebbe potuto disfarsene o occultarlo, escludendo quindi la strumentalità rispetto alla commissione del reato, men che meno ritenendo che fosse il prodotto o il prezzo o lo strumento attraverso i quali si era realizzato il delitto in contestazione [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Come correttamente rilevato dal Tribunale del Riesame, il sequestro non era infatti stato operato di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 321 cod.proc.pen., ma da( Pubblico Ministero con suo decreto di sequestro preventivo del 22 aprile 2021, ore 13.50, del quale era stata chiesta la convalida al giudice per le indagini preliminari, disposta da quest'ultimo in data 24 aprile 2020 alle ore 9.00; conseguentemente, i termini previsti dall'art. 321 comma 3 bis cod.proc.pen. risultano rispettati e, essendo il sequestro stato disposto dal Pubblico Ministero titolare delle indagini, manifestamente infondata è anche l'eccezione di incompetenza territoriale. 1.2 D Tribunale ha correttamente motivato anche sulla sussistenza del fumus del reato contestato, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] è indagato per tentata estorsione, e l'evidente sproporzione tra i suoi redditi e la somma sequestrata, sul possesso della quale peraltro ha fornito una giustificazione soltanto in base a quanto dichiarato dal cugino relativamente ad un prestito che questi gli avrebbe concesso, dichiarazioni prive di riscontro; il Tribunale ha inoltre precisato che "il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività economica dell'indagato/condannato e dei quali questi non possa giustificare la provenienza" (pag.6 ordinanza impugnata), per cui la sproporzione non deve essere valutata soltanto in merito alla somma di denaro, ma anche ai telefoni cellulari (ben cinque) sequestrati, e sul possesso dei quali, peraltro, nulla viene detto in ricorso; quanto al requisito del periculum, il Tribunale ha osservato che trattasi di somma della quale il ricorrente potrebbe agevolmente disfarsi.

Su tali considerazioni, il ricorso propone motivi non consentiti.

Deve essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

E nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893).

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve fare ritenere che i motivi proposti non siano deducibili nella presente sede di legittimità; infatti, non sussiste alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato in tema di valutazione del fumus né del periculum. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emetteva decreto di sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di tentata estorsione; a seguito di richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 28 maggio 2021, rigettava la richiesta confermando il provvedimento impugnato. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il Collegio del riesame aveva erroneamente considerato che il Pubblico Ministero aveva rispettato i termini di cui all'art. 321 comma 3 bis cod.proc.pen., "avanzando nelle 48 ore successive richiesta di convalida al Gip"; trascurando di considerare che il sequestro era stato operato di urgenza dalla PG in data 20 aprile 2021 alle ore 8.30, trasmesso al PM per l'emissione del decreto, ed infine dal PM trasmesso al Gip il successivo 24 aprile alle 9.00: di conseguenza, non potevano dirsi rispettati i termini decadenziali sanciti dall'art. 321 comma 3 bis cod.proc.pen.; il Tribunale del Riesame aveva preso in considerazione soltanto la data in cui il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro con consequenziale richiesta al Gip, omettendo di fatto di considerare il momento iniziale dal quale doveva dirsi operativo l'atto ablativo, disposto già dalla PG il precedente 20 aprile, per cui le 48 ore entro le quali sarebbe dovuta avvenire la trasmissione al PM sarebbero scadute il 22 aprile alle 8.30 e le consecutive 48 il 24 aprile alle 8.30 1.2 I difensori osservano inoltre che l'aver effettuato il sequestro in Rosarno imponeva la trasmissione all'Ufficio di Procura territorialmente competente, da individuarsi in quello ricadente in Palmi, non operando affatto il richiamo all'Ufficio di Procura Distrettuale che si era occupata della complessiva attività investigativa: sulla eccezione proposta, nulla aveva risposto il Tribunale. 1.3 I difensori rilevano che era stato anche lamentato che non era possibile riscontrare la sussistenza del requisito di pertinenzialità rispetto alle somme oggetto di sequestro: l'ordinanza aveva trascurato che l'ipotesi delittuosa era contestata nella forma del tentativo, per di più con una specifica datazione dell'evento risalente al 2018, per cui non era stato spiegato le ragioni per le quali la detenzione del denaro e degli apparati di telefonia mobile non fossero avulsi dal contesto investigativo, attraverso i quali il reato si sarebbe concretizzato; non era poi stata estesa l'indagine ai redditi del nucleo familiare di appartenenza; l'ordinanza non poteva essere condivisa neppure per quanto riguardava il sequestro degli apparati di telefonia mobile, essendo del tutto assente qualsiasi indicazione o richiamo all'esigenza che legittimasse l'apprensione ed il mantenimento del sequestro. 1.4 Relativamente al requisito del periculum in mora, i difensori osservano che il Tribunale aveva ritenuto (esclusivamente per il denaro, senza nulla dire sui telefonini) che l'indagato avrebbe potuto disfarsene o occultarlo, escludendo quindi la strumentalità rispetto alla commissione del reato, men che meno ritenendo che fosse il prodotto o il prezzo o lo strumento attraverso i quali si era realizzato il delitto in contestazione [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Come correttamente rilevato dal Tribunale del Riesame, il sequestro non era infatti stato operato di iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 321 cod.proc.pen., ma da( Pubblico Ministero con suo decreto di sequestro preventivo del 22 aprile 2021, ore 13.50, del quale era stata chiesta la convalida al giudice per le indagini preliminari, disposta da quest'ultimo in data 24 aprile 2020 alle ore 9.00; conseguentemente, i termini previsti dall'art. 321 comma 3 bis cod.proc.pen. risultano rispettati e, essendo il sequestro stato disposto dal Pubblico Ministero titolare delle indagini, manifestamente infondata è anche l'eccezione di incompetenza territoriale. 1.2 D Tribunale ha correttamente motivato anche sulla sussistenza del fumus del reato contestato, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] è indagato per tentata estorsione, e l'evidente sproporzione tra i suoi redditi e la somma sequestrata, sul possesso della quale peraltro ha fornito una giustificazione soltanto in base a quanto dichiarato dal cugino relativamente ad un prestito che questi gli avrebbe concesso, dichiarazioni prive di riscontro; il Tribunale ha inoltre precisato che "il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all'attività economica dell'indagato/condannato e dei quali questi non possa giustificare la provenienza" (pag.6 ordinanza impugnata), per cui la sproporzione non deve essere valutata soltanto in merito alla somma di denaro, ma anche ai telefoni cellulari (ben cinque) sequestrati, e sul possesso dei quali, peraltro, nulla viene detto in ricorso; quanto al requisito del periculum, il Tribunale ha osservato che trattasi di somma della quale il ricorrente potrebbe agevolmente disfarsi. Su tali considerazioni, il ricorso propone motivi non consentiti. Deve essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). E nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve fare ritenere che i motivi proposti non siano deducibili nella presente sede di legittimità; infatti, non sussiste alcuna violazione di legge nel provvedimento impugnato in tema di valutazione del fumus né del periculum. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
Decreto Cassazione n. 34214/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris